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Impianti fotovoltaici: applicabilità dell’art. 1122-bis del Codice civile


Applicabilità dell’art. 1122-bis del Codice Civile in relazione all’installazione di impianti fotovoltaici sul terrazzo condominiale
Impianti fotovoltaici: applicabilità dell’art. 1122-bis del Codice civile

1. Introduzione

L'installazione di impianti fotovoltaici sui fabbricati condominiali è divenuta una pratica sempre più comune, soprattutto in un’ottica di risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Tuttavia, quando si tratta di impianti destinati al servizio di una singola unità immobiliare, sorgono una serie di questioni giuridiche legate al diritto condominiale. In tale contesto, l’art. 1122-bis del Codice civile italiano riveste un ruolo centrale, disciplinando in maniera specifica le modifiche alle parti comuni per l’installazione di impianti energetici, tra cui quelli fotovoltaici.

2. La disciplina dell’art. 1122-bis del Codice civile  

L’art. 1122-bis, introdotto dalla Legge n. 220 del 2012 (la cosiddetta "Riforma del Condominio"), disciplina l’installazione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili sugli edifici condominiali, specificamente riguardo ai singoli condomini. Il primo comma dell’articolo stabilisce che "È consentita l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio della singola unità immobiliare sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato".

Da questo disposto normativo emergono due principi fondamentali:

  1. Diritto individuale all'installazione: ciascun condomino ha il diritto di installare impianti fotovoltaici destinati al servizio della propria unità immobiliare, anche su parti comuni come il lastrico solare o altre superfici comuni idonee, purché ciò avvenga nel rispetto delle condizioni imposte dalla legge;
  2. Limiti e condizioni: tale diritto non è assoluto e deve rispettare alcuni limiti, soprattutto in riferimento alla salvaguardia dei diritti degli altri condomini e alla sicurezza e stabilità dell'edificio.

3. Il terrazzo condominiale come parte comune  

Il terrazzo condominiale rientra tra le "superfici comuni idonee" menzionate dall’art. 1122-bis. Secondo l’art. 1117 del Codice Civile, il terrazzo (o lastrico solare) è una parte comune se non è oggetto di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ma appartiene a tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. Dunque, il terrazzo può essere utilizzato per l’installazione di impianti fotovoltaici destinati al servizio di una singola unità immobiliare, purché ciò avvenga nel rispetto delle normative condominiali e degli interessi collettivi.

4. Modalità di installazione e rispetto delle norme condominiali  

Sebbene il singolo condomino abbia il diritto di installare impianti fotovoltaici sul terrazzo condominiale, vi sono alcune regole e procedure che devono essere seguite. In particolare:

  • Comunicazione all’amministratore: il condomino interessato deve dare comunicazione all’amministratore del condominio prima di procedere all’installazione. Tale comunicazione è necessaria per permettere all’amministratore di valutare se l’installazione rispetta le norme di sicurezza e la stabilità dell’edificio;
  • Rispetto delle parti comuni: l’installazione dell’impianto fotovoltaico non deve pregiudicare l’utilizzo del terrazzo da parte degli altri condomini, né arrecare danni alle altre parti comuni dell’edificio. Ad esempio, non deve compromettere l’impermeabilizzazione del lastrico solare né ostacolare il passaggio o la manutenzione di altre strutture;
  • Eventuali modifiche di regolamento: se l’installazione dell’impianto richiede modifiche sostanziali alle parti comuni, potrebbe essere necessario ottenere il consenso dell’assemblea condominiale, secondo quanto stabilito dall’art. 1120 c.c., che regola le innovazioni. Tuttavia, se l’impianto non incide sulla destinazione d’uso della parte comune, il consenso assembleare non è necessario.

5. Le opposizioni degli altri condomini  

L’art. 1122-bis prevede che, in caso di controversie, gli altri condomini possano opporsi all’installazione dell’impianto fotovoltaico solo in due circostanze:

  1. Se l’installazione pregiudica la stabilità o la sicurezza dell’edificio;
  2. Se l’impianto compromette il decoro architettonico dell’edificio.

In questi casi, il singolo condomino che intende procedere con l’installazione deve adeguarsi alle indicazioni o, in caso di contestazioni, può rivolgersi al giudice per ottenere una decisione.

6. Conclusione  

L’art. 1122-bis c.c. fornisce un quadro normativo che bilancia il diritto del singolo condomino a dotarsi di impianti fotovoltaici e la tutela dei diritti degli altri partecipanti al condominio. Il legislatore, con l’introduzione di questa norma, ha incentivato l’uso di energie rinnovabili, garantendo allo stesso tempo il rispetto delle regole di convivenza condominiale. Tuttavia, rimangono aspetti tecnici e giuridici che, in caso di controversie, possono richiedere un intervento giurisdizionale o l’assistenza di esperti per garantire che gli impianti siano installati in maniera corretta, sicura e rispettosa dei diritti collettivi.

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