Convivenza di Fatto e Diritti Successori
La Legge Cirinnà: Convivenza di Fatto e Diritti Successori
La Legge Cirinnà (Legge n. 76 del 20 maggio 2016) rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento delle coppie non sposate in Italia, introducendo il concetto di convivenza di fatto e disciplinandone i diritti e i doveri, compresi alcuni aspetti successori. Questo articolo analizza in particolare il contratto di convivenza e i diritti successori dei conviventi di fatto.
Convivenza di Fatto: Definizione e Requisiti
La convivenza di fatto si riferisce a una relazione stabile tra due persone maggiorenni, unite da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, ma non sposate né legate da un’unione civile. I conviventi di fatto possono essere:
• di sesso diverso;
• dello stesso sesso.
Per ottenere il riconoscimento legale della convivenza di fatto, i conviventi devono risiedere nella stessa abitazione e dichiararlo all’ufficio anagrafe del comune di residenza.
Il Contratto di Convivenza
La Legge Cirinnà consente ai conviventi di fatto di regolare i loro rapporti patrimoniali attraverso un contratto di convivenza. Questo strumento, disciplinato dagli articoli 1322 e seguenti del Codice Civile, consente alle parti di tutelare i propri diritti e di definire in modo chiaro le modalità di gestione della vita comune.
Caratteristiche del Contratto
1. Forma scritta e autenticazione: Il contratto deve essere redatto in forma scritta e sottoscritto davanti a un notaio o un avvocato, che ne autentica le firme.
2. Contenuto: Può regolare:
• la residenza comune;
• le modalità di contribuzione alle spese;
• il regime patrimoniale (ad esempio, l’applicazione del regime della comunione dei beni, su accordo delle parti).
3. Recesso: Il contratto può essere sciolto consensualmente o unilateralmente, attraverso una dichiarazione notificata all’altro convivente.
Esclusioni:
Il contratto non può riguardare aspetti personali come:
• l’affidamento dei figli;
• obblighi non patrimoniali.
Diritti Successori dei Conviventi di Fatto
Un punto critico della Legge Cirinnà riguarda i diritti successori: i conviventi di fatto, pur essendo riconosciuti come unione stabile, non hanno alcun diritto ereditario legittimo. Questo significa che:
• In assenza di un testamento, il convivente superstite non ha diritto ad alcuna quota dell’eredità del partner defunto.
• La normativa successoria ordinaria (articoli 565 e seguenti del Codice Civile) non considera il convivente di fatto tra gli eredi legittimi.
Tutele alternative
Per garantire i diritti del convivente superstite, è necessario ricorrere a strumenti volontari, tra cui:
1. Testamento: Il convivente può essere designato come erede universale o legatario. Tuttavia, il testatore deve rispettare le quote di legittima spettanti agli eredi legittimi (coniuge, figli, ascendenti).
2. Intestazione di beni in vita: È possibile intestare beni al convivente durante la relazione, al fine di evitare questioni ereditarie.
Diritti Residuali del Convivente Superstite
Nonostante l’assenza di diritti successori, la Legge Cirinnà prevede alcune tutele specifiche per il convivente superstite:
• Subentro nel contratto di locazione: Se il convivente defunto era titolare di un contratto di locazione, il superstite ha il diritto di subentrare nel contratto.
• Possesso temporaneo dell’abitazione: Se il defunto era proprietario della casa comune, il superstite può continuare ad abitarvi per un periodo massimo di cinque anni, a seconda della presenza di figli minori o disabili.
Conclusioni
La Legge Cirinnà ha introdotto importanti innovazioni nel diritto delle relazioni personali, riconoscendo le convivenze di fatto e offrendo strumenti di tutela come il contratto di convivenza. Tuttavia, permane una significativa lacuna in materia successoria. L’assenza di un diritto ereditario per il convivente di fatto impone un’attenta pianificazione patrimoniale per garantire protezione al partner superstite, sottolineando la necessità di ricorrere a strumenti contrattuali e testamentari per ovviare a queste limitazioni.
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