La tutela del minore in caso di genitori non conviventi

In Italia, la tutela dei minori in caso di separazione, divorzio o quando i genitori non hanno una relazione è un tema di particolare rilevanza giuridica. Il principio cardine che guida l’ordinamento è il superiore interesse del minore, un concetto sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, recepita dall’Italia con la legge n. 176 del 1991, e successivamente integrato nella normativa nazionale.
Il sistema giuridico italiano, con la legge n. 54 del 2006, ha introdotto significative innovazioni per quanto riguarda l’affidamento e la responsabilità genitoriale, con l’obiettivo di garantire al minore una crescita serena e un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, anche in assenza di una relazione sentimentale o di convivenza tra questi.
1. Affidamento condiviso: il modello preferenziale
L’istituto dell’affidamento condiviso è stato introdotto come regime di affidamento preferenziale per i figli di genitori separati o divorziati. Con questa riforma, il legislatore ha cercato di superare il modello dell’affidamento esclusivo, che in passato concentrava la responsabilità genitoriale su uno solo dei genitori, spesso la madre.
Con l’affidamento condiviso, entrambi i genitori conservano pari responsabilità genitoriali, ossia il diritto e il dovere di prendersi cura del minore e di partecipare alle decisioni più importanti per la sua vita. Questo principio si basa sull’articolo 337-ter del codice civile, il quale stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli (educazione, istruzione, salute e scelte religiose) devono essere prese di comune accordo.
Anche se il minore può risiedere prevalentemente con uno dei due genitori, l’altro mantiene il diritto di trascorrere con lui tempi adeguati, favorendo così una continuità relazionale e affettiva.
2. L’importanza del diritto del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori
Uno degli elementi centrali della normativa italiana in tema di affidamento è il diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori. Questo principio è sancito dall’articolo 337-quater del codice civile, il quale sottolinea che il giudice, nel decidere sull’affidamento, deve sempre tenere conto del diritto del minore di preservare relazioni affettive con entrambi i genitori e con la famiglia allargata (es. nonni).
In questo contesto, il genitore con cui il minore non vive in via prevalente ha diritto di visitare e frequentare il figlio secondo un calendario stabilito di comune accordo o, in assenza di intesa, deciso dal giudice. Qualsiasi comportamento volto ad ostacolare questo diritto (come la cosiddetta “alienazione parentale”) è considerato lesivo del benessere del minore e può comportare interventi correttivi da parte del Tribunale.
3. Il mantenimento del minore
Un aspetto fondamentale della tutela del minore è il diritto di ricevere un mantenimento adeguato. L’articolo 337-ter del codice civile impone a entrambi i genitori l’obbligo di contribuire, in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche, al mantenimento del figlio. Ciò comprende non solo le spese ordinarie (es. vitto, alloggio e istruzione), ma anche quelle straordinarie (es. spese mediche e scolastiche).
Il contributo economico viene stabilito dal Giudice, tenendo conto delle condizioni economiche di ciascun genitore, delle esigenze del minore e del tenore di vita mantenuto durante la convivenza familiare. In molti casi, il genitore non convivente è tenuto a versare un assegno mensile per contribuire alle spese del figlio.
4. L’affidamento esclusivo: una misura residuale
Nonostante la preferenza per l’affidamento condiviso, l’ordinamento prevede la possibilità di un affidamento esclusivo in casi particolari, quando la partecipazione di uno dei genitori risulta contraria all’interesse del minore. L’affidamento esclusivo viene disposto dal giudice quando uno dei genitori è ritenuto incapace di garantire una corretta crescita del figlio, per motivi come violenza domestica, abuso, incapacità educativa o condizioni di grave instabilità psicologica.
In tal caso, il genitore affidatario ha il diritto di prendere le decisioni di maggiore interesse per il minore in modo autonomo, ma l’altro genitore conserva comunque il diritto di essere informato e consultato, salvo diversa decisione del giudice.
5. L’intervento dei servizi sociali
In presenza di situazioni di grave conflitto tra i genitori, o quando vi è il sospetto che uno dei genitori non stia adempiendo ai propri doveri di cura verso il minore, i servizi sociali possono essere chiamati a intervenire. Questi svolgono una funzione di supporto e vigilanza sul nucleo familiare, monitorando le condizioni del minore e, se necessario, relazionando al Giudice affinché adotti le misure più idonee alla sua protezione.
In casi estremi, qualora né il padre né la madre siano in grado di occuparsi adeguatamente del figlio, il Tribunale può disporre il suo affidamento a terzi, come i nonni, o persino procedere con l’allontanamento del minore e il suo inserimento in una struttura protetta.
6. Il diritto del minore ad essere ascoltato
Un ulteriore elemento chiave nella tutela del minore è il suo diritto ad essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano, sancito dall’articolo 336-bis del codice civile e dall’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Il Giudice, nei casi di separazione o affidamento, può ascoltare il minore, tenendo conto della sua età e capacità di discernimento, per meglio comprendere i suoi desideri e le sue necessità. L’ascolto del minore non è vincolante, ma costituisce un importante elemento di valutazione per il giudice.
Conclusioni
La tutela del minore in caso di genitori non conviventi si fonda su un delicato equilibrio tra diritti e doveri di entrambi i genitori e l’interesse superiore del minore. Il sistema giuridico italiano privilegia l’affidamento condiviso come strumento per garantire una presenza equilibrata e responsabile di entrambi i genitori nella vita del figlio, promuovendo il dialogo e la cooperazione. Tuttavia, non mancano i meccanismi di protezione che intervengono in situazioni di conflitto o inadeguatezza, sempre con l’obiettivo primario di assicurare il benessere psico-fisico del minore.
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