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Conflitto tra assicurato e assicuratore nell'indennizzo diretto


Risarcimento danni da incidente stradale e indennizzo diretto. Gli obblighi dell'assicuratore ex art. 9 DPR 254/06. Contrasti tra assicuratore e assicurato
Conflitto tra assicurato e assicuratore nell'indennizzo diretto

Sono ormai quattordici anni che è entrata in vigore la procedura dell’indennizzo diretto in materia di risarcimento danni da incidente stradale. Disciplinata dagli artt. 139, 149 e 150 del codice delle assicurazioni e dal DPR 254/2006 (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto), la predetta normativa conferma, nella pratica, alcune problematiche applicative dettate sia dal difetto di comunicazione all’utenza che dall’insufficiente organizzazione tecnica ed umana da parte delle imprese assicuratrici.

Presentato alla stampa come la risoluzione per la liquidazione dei danni “di massa, il campo applicativo della presente normativa comprende tutti i sinistri stradali in cui si verifica la “collisione” tra soli due veicoli targati immatricolati in Italia e coinvolge la propria impresa assicuratrice nella liquidazione del danno al veicolo, ovvero, nel ristoro del danno alla persona là ove dallo stesso derivi un danno biologico permanente non superiore al 9%.

Nelle ipotesi sopra indicate, in sintesi, l’assicurato rivolge le richieste risarcitorie “al proprio assicuratore” il quale deve gestire e liquidare i danni subiti dal proprio clienteVenendo all’esame pratico della disciplina, in caso di sinistro, l’assicurato si rivolge al proprio assicuratore recandosi in agenzia là ove il contratto sia stato stipulato da un intermediario, nonché, se la polizza è stata conclusa in via telefonica o telematica, mettendosi direttamente in contatto con i numeri di telefono o con gli indirizzi mail ivi indicati.

In entrambi i casi, l’interlocutore rassicura il danneggiato con la frase standard “ci pensiamo noi”, aggiungendo, molto spesso, che non vi è alcuna necessità di rivolgersi ad un avvocato e premurandosi di precisare che, in caso di incarico al predetto professionista, l’assicuratore non si farà carico degli onorari dello stesso.

L’assicuratore, a mezzo dei canali sopra indicati, raccoglie la denuncia del sinistro, ovvero, il racconto dell’accaduto, l’indicazione del riparatore del mezzo nonché, nel caso in cui il conducente abbia riportato danni alla persona, la prima documentazione medica.

L’istruttoria che ne segue porta effettivamente a buoni risultati là ove non vi siano problematiche in relazione alla dinamica dell’incidente (ad esempio nel caso in cui nella constatazione amichevole a doppia firma o nel rapporto dell’Autorità intervenuta venga riferito un evento stradale assolutamente pacifico), ovvero, in caso di lesioni al conducente, qualora le menomazioni si esauriscano in semplici contusioni.

In tali casi, infatti, sarà sufficiente per l’assicuratore indicare all’assicurato il nominativo di un carrozziere fiduciario della compagnia che riparerà il veicolo e, previa sottoscrizione della cessione di credito, verrà liquidato direttamente dall’assicuratore (senza esborsi materiali da parte del cliente), ovvero, per le lesioni, fornire all’assicurato un prospetto del calcolo dei giorni di incapacità temporanea con specificazione del valore giornaliero indicato dall’art. 139 cod. ass., delle spese mediche sostenute per poi procedere alla liquidazione.

Al contrario, la faccenda si complica sensibilmente, innanzitutto, in tutti i casi in cui la dinamica di sinistro risulta controversa in riferimento alle seguenti situazioni:

  • nell’ipotesi in cui, dopo l’incidente, i protagonisti si limitino scambiarsi i dati senza compilare un documento comune. Capita spesso, in tali situazioni che colui che, in un primo momento si assume la colpa dell’accaduto, spesso consigliato (anche dal proprio assicuratore) denunci una dinamica a sé favorevole con pregiudizio per chi si era fidato del proprio interlocutore;

  • nel caso in cui i conducenti compilino una constatazione amichevole riferendo una dinamica contraddittoria;

  • ogni qualvolta il sinistro sia oggetto di accertamento delle forze dell’ordine che ricostruiscano l’accaduto in modo lacunoso o incompleto.

Parimenti, relativamente alla quantificazione del danno alla persona, i limiti della predetta gestione paiono evidenti là ove le menomazioni subite dal pilota del veicolo debbano essere oggetto di valutazione medico legale onde risarcire il danno biologico permanente.

Orbene, riprendendo le problematiche relative all’an debeatur, in caso di dinamica incerta, la valutazione dell’accaduto viene svolta, di comune accordo, a livello direzionale, dalle imprese assicuratrici coinvolte che decidono se e in quale percentuale il proprio cliente debba essere risarcito.

Ed invero, i maggiori problemi nascono dal fatto che il cliente, dopo essere stato rassicurato dalla frase “ci pensiamo noi” si vede opporre il rifiuto al risarcimento dalla propria impresa assicuratrice e, segnatamente, dalla gentile signorina dell’agenzia che, in un primo momento, gli aveva fornito ampie garanzie circa il pagamento del proprio danno. Per quanto concerne, poi, il danno alla persona la gestione avviene solitamente in maniera frettolosa e superficiale. Di solito, la signorina dell’agenzia riceve dall’assicurato la documentazione medica che viene trasmessa al liquidatore (ovvero colui che materialmente esegue il pagamento). Segue l’incarico al medico legale e l’invio del pagamento accompagnato una lettera in cui vengono riportate le risultanze della relazione medica e la relativa quantificazione.

Avanti dallo svolgere le critiche del caso alla predetta impostazione, giova richiamare l’attenzione dell’utenza su due punti centrali in ordine alla disciplina introdotta dagli articoli 139 e 150 del codice delle assicurazioni:

  • in caso di risarcimento, “il proprio assicuratore” non recupera dall’altra compagnia tutto quanto corrisposto al proprio assicurato ma soltanto una somma forfettaria che non supera i 2.500,00 euro (per danno materiale e per danno alla persona) per ogni sinistro;
  • l’art. 9 comma 1 DPR 254/06 (regolamento di esecuzione dell’indennizzo diretto) impone all’assicuratore di fornire al danneggiato quell’assistenza informativa e tecnica che consenta la realizzazione del diritto al risarcimento del danno.

Tale disposizione, tuttavia, in concreto, resta disapplicata posto che l’impiegata dell’agenzia di assicurazione, cui è demandata la gestione dei sinistri dei propri clienti, non ha la competenza tecnica né giuridica per valutare correttamente le dinamiche degli incidenti stradali, peraltro, oggetto di decenni di interpretazione giurisprudenziale. Ed ancora, relativamente al quantum, la stessa impiegata non è in grado di stabilire se l’offerta del liquidatore sia o meno corretta, posto che ciò comporterebbe la conoscenza da parte della stessa la perfetta conoscenza del disposto di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni e di tutte le problematiche in tema di danno alla persona.

Ma v’è di più. In siffatta situazione, il liquidatore della compagnia, ovvero il dipendente che materialmente esegue il pagamento, deve fare gli interessi della propria mandante e, quindi, qualora il danno superi l’importo forfettario del rimborso in favore della propria compagnia, deve “contenere” l’ammontare del risarcimento. Non corre dubbio, allora, che gli equivoci derivanti dall’applicazione del disposto dell’art. 139 del codice delle assicurazioni potranno essere superati unicamente se all’assicurato verrà fornito quell’assistenza “informativa e tecnica” oltre che giuridica tale da potergli garantire l’integrale risarcimento del danno.

Ed allora, prospettando una soluzione quantomai utopica, le imprese assicuratrici potrebbero utilizzare “la liquidazione del danno” quale strumento per essere maggiormente competitive sul mercato. Ciò comporterebbe, però, investimenti importanti da parte delle agenzie assicurative che dovrebbero affiancare, in pianta stabile, alla propria struttura e a proprie spese, legali esperti in infortunistica stradale e nel risarcimento del danno che forniscano quella consulenza volta a realizzare il diritto all’integrale risarcimento del danno del proprio assicurato anche in contrasto con le direttive della stessa impresa assicuratrice.

In subordine, una soluzione alternativa potrebbe essere individuata nell’inserimento obbligatorio nella polizza r.c. auto della garanzia tutela legale, operante anche nella fattispecie dell’indennizzo diretto affinchè venga, sempre e comunque, garantita all’assicurato la possibilità di beneficiare della consulenza legale senza sopportarne le relative spese.

Si auspica, pertanto, che, aldilà di eventuali interventi normativi, siano le stesse compagnie di assicurazione a mettersi in gioco per soddisfare compiutamente le pretese dei propri clienti, venendo fuori dal clima di appiattimento cui la normativa dell’indennizzo diretto ha relegato il mondo della r.c. auto.

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