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La constatazione amichevole di incidente: tra luci e ombre


Risarcimento danni da incidente stradale; redazione della constatazione amichvole; effetti sotto il profilo pratico; possibilità di fornire la prova contraria
La constatazione amichevole di incidente: tra luci e ombre

In tema di risarcimento danni da incidente stradale, capita spesso che un cliente si rivolga al proprio assicuratore prima e al legale poi ponendo alcune domande circa gli effetti derivanti dalla sottoscrizione del modulo C.A.I., ovvero, della famigerata “constatazione amichevole di incidente”.

Aldilà delle questioni di diritto già ampiamente esaminate dalla Corte di Cassazione, accade che i protagonisti di un sinistro stradale, immediatamente dopo l’incidente, decidano descrivere l’accaduto redigendo e sottoscrivendo la constatazione amichevole, salvo poi accorgersi che quanto descritto nel prestampato non corrisponde alla realtà dei fatti.

Sotto l’aspetto pratico, poi, si possono individuare alcuni casi che frequentemente vengono sottoposti all’attenzione del professionista:

  • l’errore nella redazione della constatazione ad opera di uno dei coinvolti;

  • l’erronea interpretazione dello stesso modello alla luce di elementi di fatti che possono emerge da dichiarazioni testimoniali e documentali;

  • a fronte di un modulo dal contenuto assolutamente chiaro nella descrizione del fatto, il rifiuto da parte della compagnia del danneggiato di risarcire il danno, sulla scorta di asserite incompatibilità tra la dinamica descritta dalle parti ed elementi tecnici raccolti nel corso della procedura di liquidazione.

Esaminando la prima ipotesi, va evidenziato come il semplice “pentimento postumo” del sottoscrittore, se privo di elementi probatori concreti a supporto delle proprie tesi, non è elemento sufficiente a ribaltare quanto ammesso nell’immediatezza del fatto.

In effetti, se una persona, nell’immediatezza del sinistro ammette la propria responsabilità nella determinazione dell’accaduto, quanto dichiarato e riportato nel modello assicurativo costituisce una prova documentale e, pertanto, un elemento istruttorio che consente al Giudice l’accertamento del fatto.

Considerato, allora, che la versione resa subito dopo il fatto viene considerata “più genuina” rispetto ad un successivo “cambio di rotta”, in questo caso, un tentativo volto a ribaltare una precedente ammissione di colpa, senza prove concrete a sostegno di quanto affermato, non sortirebbe alcun effetto.

Differente ipotesi si configura, al contrario, là ove quanto riferito dalle parti nella constatazione debba essere “interpretato” alla luce di elementi concreti di fatto.

Fondamentali possono essere, in via esemplificativa, la non corrispondenza dello stato dei luoghi rappresentato nel grafico della constatazione rispetto alla conformazione delle strade teatro del sinistro, la divergenza tra quanto riferito dalle parti rispetto alle dichiarazioni testimoniali di persone indicate nello stesso modulo, o, comunque, in sede di denuncia di sinistro, ovvero, l’entità, ubicazione e conformazione dei danni sui veicoli volti a dimostrare la violazione di norme del codice della strada da parte di uno dei protagonisti non risultanti dal contenuto del constat.

Là ove ricorrano i presupposti sopra indicati, non corre dubbio che la parte, in caso di diniego del risarcimento da parte dell’assicuratore, possa azionare la propria pretesa in fase giudiziale, dovendo il Giudicante valutare tutte le prove volte a chiarire una dinamica di sinistro oggetto di contestazione posto che, come detto, quanto contenuto nel modulo C.A.I, è oggetto di libera valutazione da parte dell’Autorità decidente

Ipotesi più delicata è, infine, quella che si configura qualora l’assicuratore rifiuti il risarcimento, nonostante non vi sia stata discussione in ordine alla dinamica dell’accaduto così come riferita, di comune accordo, dai protagonisti nel modello di constatazione amichevole.

In siffatta situazione accade che una persona coinvolta in incidente stradale presenti al proprio agente di assicurazione la constatazione amichevole a doppia firma, da cui emerge la piena ragione in punto responsabilità, al proprio intermediario assicurativo.

Dopo aver portato il veicolo presso la carrozzeria fiduciaria della compagnia e aver sottoscritto la cessione di credito per consentire al riparatore di ottenere il prezzo delle riparazioni direttamente dall’assicuratore, segue un periodo di silenzio durante il quale la compagnia, a mezzo del proprio perito, rileva, a proprio dire, alcune incongruità tra i danni ai veicoli e la dinamica riferita di comune accordo tra le parti.

Di tutto questo, però, l’assicurato-danneggiato resta all’oscuro fino al momento in cui non si vede recapitare dalla compagnia una missiva a mezzo della quale viene negato il diritto al risarcimento per la seguente ragione: “non essendovi corrispondenza tra la dinamica di sinistro riferita ed i danni sui veicoli coinvolti”.

Le poche parole abitualmente utilizzate dall’impresa assicuratrice per contestare il diritto risarcitorio possono avere i seguenti significati:

  1. l’assicuratore afferma che le parti, di fatto, stanno operando una frode, ovvero, tentano di addebitare all’impresa un danno non riconducibile al sinistro denunciato;

  2. la compagnia contesta che il danno lamentato da chi ha ragione è preesistente e, a prescindere dai rapporti esistenti tra le parti indicate nel C.A.I., e, pertanto, non è conseguenza del sinistro denunciato.

A questo punto, il cliente-danneggiato, dovendo pagare di tasca propria il carrozziere, si rivolge al proprio intermediario assicurativo il quale, abitualmente, ben consapevole che la propria mandante (compagnia) non cambierà idea, invita lo stesso a rivolgersi ad un avvocato.

Investito dell’incarico, il legale dovrà, innanzitutto, dire la verità al proprio assistito, capire se lo stesso è in buona fede e quindi provare a capire se l’iniziativa della compagnia sia effettivamente errata.

Sarà, pertanto, necessario puntualizzare al cliente quanto segue:

  • nei limiti delle proprie capacità economiche colui che ha eseguito le riparazioni del veicolo dovrà essere pagato dal proprietario (ovvero dal cliente) dello stesso posto che, comunque, al carrozziere non sono opponibili le contestazioni svolte dalla compagnia;

  • l’assicuratodanneggiato dovrà incaricare un proprio perito, a proprie spese, per verificare se, sotto il profilo tecnico, i danni subiti dai veicoli possano o meno essere compatibili con la dinamica di sinistri riferita nella constatazione.

E invero, l’incarico ad un consulente di parte si rivela vieppiù indispensabile se si considera che, anche là ove vi fossero testimoni presenti, a fronte di contestazioni tecniche, qualsiasi Giudice provvederebbe, sempre e comunque, a risolvere la situazione, disponendo una consulenza tecnica d’ufficio volta a verificare la compatibilità tra la dinamica del sinistro ed i danni rilevati sui mezzi coinvolti e tanto a prescindere da quanto verrebbero a riferire le persone che dichiarano di aver assistito al fatto.

È, pertanto, assolutamente sconsigliato decidere di agire giudizialmente senza aver preventivamente sentito il parere di un tecnico che accerti se le contestazioni svolte dall’impresa assicuratrice siano o meno attendibili.

Non corre dubbio, in ogni caso, che le fattispecie esaminate espongano il cliente a notevoli sacrifici economici.

Per tali ragioni, onde evitare i rischi di restare soccombenti in un eventuale giudizio civile, è quantomai indispensabile inserire in polizza la garanzia tutela legale che ponga il danneggiato-assicurato al riparo da rischi connessi alla soccombenza nella causa intrapresa per ottenere il ristoro dei danni subiti.

In ogni caso, considerato che qualsiasi utente della strada utilizza un telefono cellulare, è opportuno, in caso di coinvolgimento in un incidente stradale, scattare le foto che riproducano le posizioni dei veicoli, i danni degli stessi, le tracce dell’urto, le targhe e lo stato dei luoghi.

La documentazione fotografica è, infatti, elemento probatorio di immediata percezione assolutamente ammissibile in qualsiasi giudizio che consente, sempre e comunque, di accertare la verità storica a prescindere da eventuali errori nella compilazione della constatazione amichevole.

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