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Il danno provocato da pneumatico abbandonato in autostrada: chi paga?


Danno provocato da pneumatico abbandonato in autostrada: avvenuta o mancata identificazione del veicolo che ha perso lo pneumatico ed effetti sul risarcimento
Il danno provocato da pneumatico abbandonato in autostrada: chi paga?

Sovente, soprattutto durante il periodo estivo, capita che l’utente della strada si rivolga all’avvocato chiedendogli di “risolvere” il problema legato al danno provocato al proprio veicolo da un pneumatico (o da altro pezzo di veicolo) abbandonato sulla carreggiata in autostrada.

E invero l’idea che l’utenza, negli anni, ha maturato è che la responsabilità dell’accaduto ricada sulla Società proprietaria o che gestisce la rete autostradale in virtù dell’avvenuto pagamento del pedaggio da parte dell’automobilista. In realtà, una corretta valutazione della questione non può prescindere da una completa disamina della normativa applicabile alla presente fattispecie.

In effetti, in base al disposto dell’art. 2054 comma IV c.c. proprietario e conducente di un veicolo sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione dello stessoNe consegue che i predetti soggetti, in quanto responsabili della perdita dello pneumatico che ha causato il danno, dovranno essere gioco forza i destinatari delle richieste risarcitorie del danneggiato.

Pertanto, qualora venga identificata la targa del veicolo responsabile, si potrà procedere ad inoltrare la relativa richiesta risarcitoria ai sensi degli articoli 148 e 149 del codice delle assicurazioni alla stregua di un normale sinistro stradale. Differente è, al contrario, la questione qualora non sia stato possibile identificare il veicolo che ha perduto lo pneumatico o, comunque, il pezzo staccatosi che ha causato il danno all’utente. In realtà, in tal caso, deve trovare applicazione il disposto di cu all’art. 283 comma 1 lett. a) configurandosi l’obbligo risarcitorio del Fondo Vittime della strada per il sinistro cagionato da veicolo non identificato.

In siffatta situazione, tuttavia, la norma prevedere limiti ben precisi e segnatamente:

  • sussiste il diritto al risarcimento per il danno alla persona subito dal conducente del veicolo coinvolto;

  • parimenti, il proprietario del danno al veicolo ha diritto al risarcimento del danno al proprio mezzo unicamente se il conducente dello stesso ha subito menomazioni comportanti un’invalidità superiore al 9%, previa, comunque, l’applicazione di una franchigia di € 500,00.

Ne consegue, pertanto, che resta escluso dalla predetta normativa chi, nelle condizioni sopra descritte, ha riportato unicamente un danno al veicolo, ovvero il proprietario del mezzo incidentato il cui conducente ha subito menomazioni comportanti un’invalidità inferiore o pari al 9%.

Alla luce delle argomentazioni sviluppate, andrà valutato se, nella fattispecie analizzata, possa configurarsi anche la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società proprietaria o che gestisce la rete autostradale.

Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza del Corte di Cassazione, l’ente proprietario o concessionario autostradale è gravato dall’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 c.c. con il limite del caso fortuito, precisando, quanto al concetto di caso fortuito, che occorre distinguere tra cause intrinseche (riconducibili ad effetti strutturali dell’autostrada connesse alla mancanza di controllo o di manutenzione) e cause estrinseche (riconducibili a fattori estranei o naturali come nel caso del pneumatico). In questo secondo caso, si configura il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode qualora non sia trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente affinchè lo stesso custode venga a conoscenza del pericolo ed intervenga ad eliminarlo.

L’applicazione pratica del predetto principio comporta che, in un’eventuale causa civile promossa nei confronti dell’autostrada, l’ente proprietario o concessionario allegherà, innanzitutto, l’estensione chilometrica della rete stradale da controllare, ovvero, chiamerà a testimoniare gli addetti alla manutenzione a confermare che, nel giorno in cui si era verificato il sinistro, nessuna segnalazione di pericolo era pervenuta alla sala radio, i controlli quotidiani erano stati espletati e che non era stato individuato, prima dell’incidente, la presenza di un pneumatico o di altro pezzo di veicolo incustodito.

A fronte del predetto quadro probatorio, la giurisprudenza di merito è portata ad escludere la responsabilità dell’ente in ossequio al principio “nemo ad impossibilia tenetur” con conseguente rigetto della domanda proposta dal danneggiato.

È, allora, indispensabile, onde evitare spiacevoli ripercussioni quali la condanna al rimborso delle spese legali di causa, valutare con particolare attenzione la proposizione di iniziative giudiziali nei confronti dell’autostrada, limitandole al caso in cui si possa, aldilà dell’onere probatorio, dimostrare anche l’inefficienza dell’ente proprietario in sede di controlli (indicando, ad esempio, un testimone che, transitato prima sul luogo del sinistro qualche ora prima, possa confermare la presenza del pezzo abbandonato).

In tal caso, l’omissione da parte di chi doveva effettuare i controlli, porterà alla configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. da parte del custode ed il conseguente coinvolgimento dell’ente.

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