Presupposti della violazione dell'obbligo di assicurazione del veicolo
Le presenti riflessioni traggono spunto da due recentissime sentenze del Giudice di Pace di Parma (rispettivamente R.S. 1109/2020 Est. Dott. A. Rizzi e R.S. 17/21 Est. D.ssa Mazza).
In entrambe le fattispecie esaminate, l’organo accertatore aveva contestato al conducente di un veicolo la violazione dell’art. 193 comma 1 c.d.s., essendo stato rilevato che il veicolo fermato, per un controllo, non risultava, in quel momento, coperto da polizza r.c. auto in corso di validità.
Nel corso delle successive indagini, tuttavia, era stato appurato che, in realtà, il proprietario del veicolo aveva regolarmente pagato il premio e che l’assenza di copertura sulla targa del mezzo era addebitabile ad un errore materiale dell’intermediario assicurativo (ovvero di chi aveva stipulato il contratto per conto della compagnia).
In sede di opposizione alla sanzione amministrativa, da un lato, l’organo accertatore sosteneva la sussistenza della violazione indipendentemente dal soggetto effettivamente responsabile dell’accaduto, dall’altro, il ricorrente sosteneva che l’addebito dell’accaduto andasse ricollegato alla condotta di terzi (e segnatamente all’assicuratore) e che ciò comportasse l’assenza della propria colpa quantomeno ai sensi dell’art. 7 comma 10 D.lgs150/2011.
Vale, allora, la pena partire dall’esame delle due decisioni per valutare l’orientamento della giurisprudenza locale.
Nella fattispecie decisa dalla massima R.S. 1109/2020, in sede di contestazione dell’art. 193 comma 1 c.d.s., era stata accertata la carenza di copertura assicurativa di un veicolo appartenente ad una società proprietaria di svariati mezzi.
E invero, la scopertura era addebitabile ad un errore dell’intermediario (agente assicurativo) che aveva sospeso la polizza r.c. auto del veicolo fermato anziché quella di altro mezzo così come richiesto dal proprio cliente. Lo stesso assicuratore provvedeva, correttamente ed in buona fede, a pagare la sanzione amministrativa cui seguiva, però, la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del pilota. Quest’ultimo, pertanto, proponeva ricorso affermando il diritto all’impugnazione per il recupero dei punti e l’assenza di colpa nell’occorso.
Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso sostenendo la legittimità a proporre l’opposizione per il recupero dei punti e la conseguente impossibilità per il conducente di essere a conoscenza dell’avvenuta sospensione della polizza che, comunque, risultava coprire il veicolo nel momento dell’accertamento da parte dell’Autorità e quindi l’assenza di colpa del medesimo alla luce dell’errore dell’assicuratore (con conseguente diritto ad essere reintegrato dei punti della patente di guida).
Parimenti nella sentenza R.S. 17/2021, in sede di applicazione della contravvenzione di cui all’art. 193 comma 1 c.d.s., veniva accertato che, ad atto del rinnovo della polizza, l’assicuratore aveva inserito nel contratto, per mero errore materiale, una targa che differiva di un numero rispetto al veicolo assicurato. Nella non corrispondenza tra la targa reale e quella riportata nel contratto, l’organo di polizia applicava al pilota del veicolo la sanzione sopra richiamata.
In sede di opposizione, il ricorrente allegava la dichiarazione di assunzione di responsabilità dell’assicuratore (intermediario), altra dichiarazione della compagnia nella quale veniva ribadito che, nonostante l’inesattezza, la polizza doveva considerarsi operante e sottolineava che nel contratto erano riportati tutti gli altri elementi essenziali del veicolo.
Il Giudice accoglieva il ricorso, ribadendo l’assenza di colpa dell’opponente ed evidenziando come l’onere di diligenza del conducente non potesse spingersi al punto di doversi accorgere della divergenza di un numero di targa erroneamente riportato nel contratto. Le predette decisioni portano a ritenere che l’art. 193 c.d.s. deve essere applicato dagli organi di polizia “addito salis grano”.
Secondo una corretta interpretazione dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, andrà, effettivamente punito, in base alla disposizione sopra richiamata, colui che volontariamente (per dolo) o negligentemente (per colpa) pone in circolazione un veicolo senza verificare che sia stato pagato il premio assicurativo della polizza r.c. auto. Al contrario, qualora l’assicurato abbia regolarmente il premio assicurativo e l’accertamento dell’assenza di copertura assicurativa sia addebitabile all’intermediario assicurativo, l’organo di polizia dovrà desistere dall’applicare l’art. 193 c.d.s., non configurandosi alcun profilo di colpa a carico del proprietario e del conducente del mezzo.
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