La quantificazione del danno biologico per incidente stradale
Danni patrimoniali e danni non patrimoniali
Quando avviene un incidente stradale, la vittima può richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
I primi sono quelli derivanti dai danni subiti (il cosiddetto danno emergente) e/o dal mancato guadagno (cosiddetto lucro cessante) e sono immediatamente quantificabili. Per chiarire il concetto attraverso un esempio si può pensare a un rappresentante che si dirige in auto per raggiungere un cliente temporaneamente in città. Nel caso di un incidente stradale, avvenuto a causa di una violazione dell’altro conducente, il rappresentante potrebbe richiedere il risarcimento per i danni riportati sulla sua automobile (danno emergente), ma anche quelli per non essere riuscito a raggiungere il cliente al quale avrebbe venduto la sua merce (lucro cessante).
Chiarito ciò, esiste anche una seconda tipologia di risarcimento che interessa i danni non patrimoniali, ovvero quei pregiudizi che rientrano nella sfera psico-fisica della persona e che non sono immediatamente quantificabili. Rientrano tra i danni non patrimoniali il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale.
Quando avviene un incidente, la vittima può richiedere anche il risarcimento non patrimoniale (art. 2059 c.c.) per il danno biologico subito dato che l’integrità psico-fisica è un bene garantito dalla nostra Costituzione (Cost., art. 32, comma 1: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti”).
In particolare, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11039/2006, afferma che "Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica".
La quantificazione del danno biologico per incidente stradale
Ma come è possibile quantificare il valore del danno biologico a causa di un incidente stradale?
Innanzitutto occorre distinguere le lesioni lievi da quelle più gravi. A tal proposito, il Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005) prevede due tipologie di lesioni:
1. Le micropermanenti, ovvero le lesioni lievi pari o inferiori ai 9 punti percentuali di invalidità da incidente stradale
2. Le macropermanenti, ovvero le lesioni superiori ai 9 punti percentuali di invalidità da incidente stradale
Per ciascuna tipologia di lesioni esiste un differente calcolo dell’ammontare del risarcimento basato su due differenti tabelle.
Vediamo nello specifico, allora, i due differenti casi.
Il risarcimento delle micropermanenti
Per calcolare l’ammontare del risarcimento delle micropermanenti occorre far riferimento all’art. 139 del Codice delle assicurazioni private che, nel secondo comma, definisce il danno biologico come una “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Il danno biologico è, dunque, il risarcimento dovuto per le lesioni lievi, cosiddette micropermanenti, riportate a causa di un incidente che ha generato fino a 9 punti di invalidità psico-fisica (temporanea o permanente).
Entrando più nello specifico, l’ammontare del risarcimento varia a seconda che la lesione sia temporanea o permanente e dall’età della vittima dell’incidente.
1. Danno biologico permanente: è un importo che cresce in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità (da 1 a 9) e che viene moltiplicato a uno specifico coefficiente che varia a seconda del punto di invalidità. L'importo così determinato si riduce dello 0,5% per ogni anno di età della vittima dell’incidente. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro.
I punti di invalidità e i relativi coefficienti associati per il calcolo del danno biologico per le lesioni permanenti sono inseriti nel comma 6 dello stesso articolo 139 del Codice delle Assicurazioni private e i cui valori sono i seguenti:
2. Danno biologico temporaneo: l’importo del risarcimento è pari a 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta (pari al 100%); in caso di inabilità inferiore al 100%, l’importo del risarcimento è pari a 39,37 euro al giorno moltiplicato per la minore percentuale di inabilità (ad esempio, per un’inabilità del 50% si dovrà moltiplicare 39,37 euro per 0,5 = 19,685 euro al giorno).
Certamente la tabella per le lesioni permanenti e il metodo di calcolo previsto per le lesioni temporanee sono un valido strumento per quantificare il risarcimento che limitano la totale arbitrarietà del giudice. Però, la rigidità matematica della norma è stata smusata da un comma, il terzo, che consente al giudice di aumentare il valore del risarcimento fino a un quinto del suo valore (quindi, del 20%) nel caso in cui “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
Infine, sul citato articolo, va detto che recentemente, con la Legge 124 del 4 agosto 2017 (cosiddetta Legge Concorrenza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 agosto 2017) è stato modificato l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, introducendo una stretta importante sull’accertamento medico della lesione.
Il novellato art. 139 Codice delle assicurazioni prevede al comma 2, che “in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
In altre parole, la lesione deve essere accertata in maniera obiettiva attraverso procedure e strumentazioni mediche (come ad esempio, risonanze, tac, radiografie, ecc…) oppure con rilevazioni visive del medico (come l’esempio della cicatrice inserito nella norma). In pratica, viene limitata la diagnosi clinica, ovvero quella dedotta dal medico senza l’ausilio di strumentazioni (come ad esempio uno stato grave di choc).
Se da una parte la disposizione mira a prevenire eventuali comportamenti fraudolenti ai danni delle assicurazioni (come ad esempio un fittizio colpo di frusta), dall’altro è limitata la capacità di ottenere un risarcimento per i danni di natura maggiormente psicologica.
Il risarcimento delle macropermanenti
Differente è il risarcimento delle lesioni più gravi (le cosiddette macropermanenti che prevedono da 10 a 100 punti percentuali di invalidità).
Per calcolare l’ammontare del risarcimento si prende come riferimento, oramai consolidato, le cosiddette “Tabelle milanesi” elaborate dall’ “Osservatorio sul danno alla persona” del Tribunale di Milano, e utilizzate dai fori di tutta Italia. Tali tabelle affiancano quella unica nazionale sul danno biologico di lieve entità introdotta sempre con la Legge concorrenza.
Il mio studio si rende disponibile per ottenere maggiori informazioni in merito e assistenza legale in caso di richiesta di risarcimento a causa di incidenti stradali.
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