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Separazione e divorzio: spese ordinarie e spese straordinarie


l'articolo ha come obiettivo quello di far comprendere la differenza tra spese ordinari e e spese straordinarie
Separazione e divorzio: spese ordinarie e spese straordinarie

Di norma si definiscono ordinarie le spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita dei figli e straordinarie quelle spese necessarie ad affrontare eventi imprevedibili o eccezionali e a esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli (es: interventi chirurgici, viaggi, lezioni private).

Proprio perché non prevedibili le spese straordinarie non possono essere ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento. Le "spese straordinarie" non possono mai ritenersi incluse in modo forfettario nella somma da corrispondersi con l'assegno periodico e/o come mantenimento diretto, rischiandosi contrariamente di cagionare nocumento al minore.

Comprendere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell'assegno mensile a carico di uno dei genitori sarebbe in aperto contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'articolo 155 del codice civile e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, poiché si introdurrebbe, nell'individuazione del contributo in favore dei figli, una sorta di alea incompatibile con i principi che disciplinano la materia del diritto di famiglia.

In realtà la normativa prevedrebbe il mantenimento diretto dei figli come regime preferibile mentre l'assegno periodico da versare al genitore convivente con i figli è previsto dall'articolo 337-ter del codice civile solo ove necessario, con finalità perequativa. Tuttavia, la prassi consolidata vuole che venga disposto a carico del genitore non collocatario, l'obbligo di corrispondere un assegno mensile. Il giudice, oltre a stabilire l'obbligo di versare di una somma periodica, stabilisce in che misura percentuale il genitore non collocatario debba partecipare alle spese straordinarie per i figli.

Ad esclusione di quelle spese definibili come indifferibili ed urgenti (cosiddette "straordinarie necessarie o obbligatorie"), che possono essere sostenute in assenza di comune accordo per le altre spese di natura straordinaria (cosiddette "straordinarie non obbligatorie o non necessarie"), il genitore che ne chieda la restituzione pro quota, deve provare in giudizio di aver consultato in via preventiva l'altro.

Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono ad esempio talune spese scolastiche (master, scuole private, università fuori sede, ripetizioni private ecc.), sportive (attrezzature, iscrizioni a competizioni sportive, ecc.).

Invece le spese straordinarie "obbligatorie" le quali danno diritto al rimborso al genitore che le ha sostenute anche se non vi è un preventivo consenso dell'altro sono, invece, quelle per i libri scolastici, per le spese sanitarie urgenti, ecc.

In genere, però, spese scolastiche ed educative sono considerate "spese ordinarie", anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, vale a dire quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche.

I costi mensili per la frequenza scolastica con semi-convitto sono ritenuti come "spesa ordinaria" in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza.

Le spese concernenti la formazione universitaria, esse vengono qualificate dalla giurisprudenza quali "spese ordinarie", tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006).

I viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011) e le ripetizioni scolastiche e gli sport sono di solito considerati come appartenenti alla categoria delle 'spese straordinarie' non necessarie.

Proprio in virtù dell'assenza di una norma che preveda una rigida distinzione tra spese ordinarie e straordinarie o tra straordinarie obbligatorie e non obbligatorie, è molto frequente che il genitore collocatario sostenga delle spese a suo dire di carattere straordinario e poi, chiedendo al genitore non collocatario il rimborso della parte ad esso spettante, riceva un diniego motivato dalla circostanza che non si tratterebbe di “spese straordinarie” ma “ordinarie” e rientranti nell'assegno periodico o di spese straordinarie, ma di natura non necessaria e che, quindi, avrebbero postulato il previo consenso.

Sono sicuramente da considerarsi straordinarie le spese collegate ad eventi eccezionali della vita dei figli, quelle che servono per soddisfare le esigenze saltuarie e imprevedibili dei figli, quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.

Le spese relative ad esigenze sanitarie, a seconda della loro tipologia, vengono talvolta ricomprese nelle "spese ordinarie" ed altre volte considerate come "spese straordinarie". Rientrano tra le ordinarie, le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo di routine. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile deve considerarsi "spesa ordinaria" essendo finalizzata a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011).

Vengono considerate come "spese straordinarie" quelle relative ad un improvviso intervento chirurgico, ai percorsi di psicoterapia, alla fisioterapia necessaria in seguito ad un sinistro e, quanto speso per l'acquisto degli occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico.

Per quanto riguarda le spese ludiche e di svago del minore, si tratta di spese straordinarie che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Si pensi ad esempio l'acquisto di un computer o quello di un motorino (spesa straordinaria non necessaria), od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida.

E' opportuno sottolineare che non esiste una necessaria coincidenza tra il concetto di spesa straordinaria ed il concetto di "scelta straordinaria".

La Corte di Cassazione con sentenza n. 16175/2015 ha sancito che la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Sempre la Corte di Cassazione con sentenza n. 2127/2016 ha stabilito come non sia configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nel caso di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei coniugi.

 

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L'autore è esperto in Diritto di famiglia
Avv. Valentina Di Bartolomeo
VIALE ALESSANDRINO, 385 SCALA C INTERNO 3 00172 R
00172 - Roma (RM), Lazio


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