Commerciabilità o meno degli incassi di associazioni non ETS
Il Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017 costituisce il cosiddetto “Codice del Terzo Settore”, ovvero una raccolta codificata ed organica di norme che disciplinano solo ed esclusivamente gli enti non commerciali (ad esempio, associazioni od organizzazioni di volontariato) che si iscriveranno ad un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Tratteremo in un altro articolo le modalità di iscrizione a detto registro.
Cosa accade, invece, alle associazioni che non si iscrivono?
Per esse continueranno ad essere applicate le norme tributarie in vigore mentre alcune norme di carattere civilistico saranno di fatto abrogate con l'entrata in funzione del RUNTS (ad esempio, le norme in vigore per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di fatto obbligate a iscriversi al suddetto registro).
Il caso delle associazioni che non si iscrivono al RUNTS
Per questa tipologia di associazioni continueranno ad applicarsi le seguenti norme di tipo tributario:
1. Articolo 143 comma 3 TUIR (DPR 917/1986) (tema le raccolte pubbliche di fondi e i contributi pubblici);
2. Articolo 144 commi 2,5 e 6 TUIR (DPR 917/1986) (tema gli obblighi contabili);
3. Articolo 148 TUIR (DPR 917/1986) (enti di tipo associativo);
4. Articolo 149 TUIR (DPR 917/1986) (perdita della qualifica di ente no profit);
5. Legge n. 398/1991 (sistema forfettario di determinazione del reddito per ASD e altre tipologie di enti no profit).
Le attività commerciali e non commerciali delle associazioni non ETS
La base normativa è, dunque, da ricercarsi nell'articolo 148 del TUIR sopra citato.
In generale, non sono considerate “commerciali” le attività svolte dalle associazioni nei confronti dei soci, associati o partecipanti se conformi alle attività istituzionali.
Questa premessa generale non è, però, sufficiente per chiarire la norma in vigore: vediamo allora di esaminare due casi concreti di incassi, i più ricorrenti nella fattispecie generale sopra citata: il caso dei contributi o quote associative e quello dei corrispettivi (o contributi) per lo svolgimento di servizi o cessione di beni inerenti i fini dell'associazione.
Le quote associative
Questi incassi hanno la caratteristica che sostengono l'associazione senza una diretta prestazione di servizio ricevuta dal socio: vanno a coprire le spese generali di funzionamento e organizzazione dell'associazione attinenti ai fini istituzionali (non commerciali) dell'ente.
Sono spesso richieste in fase di iscrizione all'associazione e di mantenimento dell'iscrizione, ma attenzione, possono anche riguardare eventi straordinari con spese non preventivate, ma necessarie a mantenere in vita l'associazione stessa.
Questa tipologia di incassi è considerata non commerciale purché chiaramente l'associazione svolga attività istituzionale in modo concreto e veritiero.
Il socio riceve in cambio della quota il diritto di partecipare alla vita associativa, così come regolato nello statuto e/o nei regolamenti interni, ma non riceve una prestazione specifica di un servizio o di un bene.
Le quote associative dovrebbero coprire le spese generali, come ad esempio il costo del commercialista o l'affitto della sede.
I contributi ai corsi e alle attività svolte dall’associazione
In questo caso vale la pena di “accendere” la classica “lampadina”.
Si tratta degli incassi dei corrispettivi che vengono chiesti per partecipare a un corso, un seminario, un convegno o un qualsiasi evento oppure per la cessione di qualche bene (ad esempio magliette, gadgets, beni autoprodotti in laboratori didattici ecc...).
Per evitare che si debba aprire una partita IVA ed emettere fattura e, quindi, considerare non commerciali tali incassi, rammentate il seguente vademecum:
1. Gli eventi, i corsi o i seminari devono rientrare nell'attività istituzionale prevista dallo statuto e nei fini generali di tipo sociale che l'ente dovrebbe perseguire in via prioritaria;
2. Non ci deve essere un'organizzazione “rilevante” a monte;
3. Solo i soci o partecipanti all'attività possono accedere ai servizi offerti o ricevere i beni proposti dall'associazione;
4. Il prezzo richiesto non deve essere superiore ai costi diretti che l'associazione sostiene per produrre quel servizio o quel bene.
Approfondiremo casi specifici di associazioni in un altro articolo; tuttavia, a corredo del sopra citato vademecum mi preme rilevare che occorre la massima attenzione in caso di pubblicizzazione di eventi e corsi: una massiccia campagna pubblicitaria (come talvolta osservo per corsi di vario tipo) potrebbe configurare agli occhi del fisco un'organizzazione ai sensi del punto 2 obbligando l'associazione ad aprire una partita IVA e a tenere le scritture contabili.
Infine, sottolineo che anche la figura del “partecipante” tutela in qualche modo l'associazione, soprattutto nel caso di associazioni culturali che svolgono attività a favore di scolaresche e studenti.
Last but not least, la difficoltà di applicazione del punto 4: i costi diretti! E' curioso come il fisco rimandi ad un concetto tanto caro a chi trascorre o ha trascorso ore e ore su libri di ragioneria applicata ed economia aziendale! Ma lo spiegheremo...
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