Il concetto di interesse e vantaggio dell'ente in materia 231

Partendo dal concetto di vantaggio ed interesse dell’ente nell’ambito del D.lgs. 231/01, la Corte di Cassazione si è espressa con la sentenza n. 07038/2021 ampliandone il contenuto.
Per la dottrina e la giurisprudenza costanti, l'interesse o il vantaggio a cui mira l'ente si pone come presupposto indefettibile, tanto che lo stesso articolo 5 all'ultimo comma del D.lgs. 231/01, prevede che l'ente non possa subire alcuna conseguenza penale nel caso in cui l'autore materiale del reato abbia agito “nell'interesse proprio o di terzi”, dunque nel caso in cui questo nesso venisse meno l’ente potrebbe rispondere delle condotte illecite.
Secondo la Corte di Cassazione, con quest’ultima pronuncia rientra, nel concetto di interesse o vantaggio dell’ente, anche il profitto che quest’ultimo trae nel caso di commissione di illeciti penali.
Più nel dettaglio, il profitto è identificabile con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata della commissione dell’illecito. Vantaggio economico che non è riscontrabile solo ed esclusivamente nella dazione di una somma di denaro, ma anche nell’appropriazione dello stesso.
Per quanto riguarda le modalità di calcolo del profitto, questo si determina al netto degli interessi e della rivalutazione che sono voci rilevanti per la quantificazione del risarcimento del danno, ma non per l’identificazione del quantum lucrato attraverso la consumazione dell’illecito.
A cura di Antonio Davide Mastrone
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