I mutui con Assistenza del Fondo Nazionale di Garanzia (CONSAP) nel 2024
Il Fondo di garanzia Mutui per la prima casa, c.d. Fondo prima casa, è stato istituito c/o il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la L 27/12/2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. c).
Questo Fondo agevola il rapporto tra il cittadino e la banca offrendo una garanzia pubblica, sul mutuo per l'acquisto della prima casa.
La Concessionari Servizi Assicurativi Pubblici SpA, si occupa dell'esame delle domande inviate telematicamente dai soggetti finanziatori per verificarne i requisiti di accesso alla garanzia del Fondo.
Il Fondo Prima Casa si rivolge a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non sono proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero), salvo che il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’ammontare del finanziamento non può superare l'importo di € 250.000,00.
Il Fondo prevede il rilascio di una garanzia pubblica del 50%.
Alle seguenti categorie (c.d. prioritarie) viene riconosciuta la priorità nell’accesso al beneficio del Fondo con l’applicazione di un tasso effettivo globale (TEG) non superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato ogni trimestre dal Ministero dell’Economie e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 07/03/1996 n. 108:
- giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
- conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- giovani di età inferiore a 36.
Il Decreto Sostegni bis ha previsto inoltre la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che rientrando nelle categorie prioritarie hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.
Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 dalla Legge n. 213 del 30.12.2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
La Legge di Bilancio 2024 ha inoltre inserito tre ulteriori categorie prioritarie:
- nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a € 40.000,00 annui (categoria introdotta dalla Legge di bilancio 2024)
- nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a € 45.000,00 annui (categoria introdotta dalla Legge di bilancio 2024);
- nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a € 50.000,00 annui (categoria introdotta dalla Legge di bilancio 2024)
Tali categorie, nel caso richiedano un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, beneficiano della garanzia fino al 90%.
Inoltre, per tutte le categorie prioritarie, è stato previsto che per le domande presentate fino al 31 dicembre 2024, la garanzia elevata può essere riconosciuta, ricorrendone le condizioni, anche nei casi in cui il TEG sia superiore al Tasso TEGM, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.
Nel caso in cui il differenziale risulta negativo, i soggetti finanziatori applicano obbligatoriamente le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.
GLI EFFETTI DELLA GARANZIA
In caso di inadempimento del mutuatario il Fondo interviene liquidando alla banca l'importo previsto dalla garanzia per poi agire nei confronti del mutuatario stesso per il recupero della somma liquidata. Al mutuatario, pertanto, resta l'obbligo di restituire per intero le somme pagate dal Fondo alla banca, il quale provvede al recupero della somma pagata anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo così come previsto al comma 1 e 2 dell'art .8 del Decreto Interministeriale del 31/07/2014.
Antonio Milano
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