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Fondo patrimoniale e salvaguardia dei propri beni


Quando è possibile opporre ai creditori l'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale
Fondo patrimoniale e salvaguardia dei propri beni

Il fondo patrimoniale consiste in un vincolo di destinazione di determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) per la soddisfazione dei bisogni della propria famiglia. Con tale termine si intende la famiglia atomistica, composta dai coniugi e dai figli (legittimi, naturali e adottivi) con loro conviventi. I bisogni si identificano con le esigenze di vita del nucleo familiare, valutabili sulla base della fascia di reddito e di cultura in cui la famiglia si inserisce.
È stato sostenuto che non vi sia motivo per ritenere che Legislatore, nell'impiegare la parola bisogni, abbia inteso riferirsi a esigenze primarie di vita, in quanto il termine è generico e può comprendere anche necessità di livello più elevato o voluttuarie, purché non illecite o socialmente riprovevoli. Comunque tali bisogni devono essere riferibili in qualche modo alla famiglia o ai compiti di istruzione ed educazione dei figli che la medesima svolge.

Il fondo patrimoniale può essere costituito in qualsiasi tempo, sia prima che dopo la celebrazione delle nozze. Con l'atto di costituzione i beni oggetto del fondo patrimoniale, in tal modo, vengono a costituire un patrimonio separato retto da particolari regole: a) i frutti prodotti possono essere impiegati solo per far fronte ai bisogni della famiglia; b) la loro amministrazione è regolata dalle norme relative alla comunione legale; c) non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, solo con l'autorizzazione del giudice, salvo che ciò non sia stato espressamente consentito nell'atto di costituzione; d) non possono essere oggetto di esecuzione per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In merito alla opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale, è intervenuta più volte la Cassazione, la quale ha sempre ribadito che la costituzione del fondo patrimoniale debba essere considerata una convenzione matrimoniale e, come tale, soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., compreso il comma 3, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio; ne discende che a nulla varrà opporre agli eventuali creditori l’esistenza del fondo patrimoniale se questo non è stato annotato a margine dell’atto di matrimonio.

Per quanto concerne i beni che possono fare parte del fondo, la legge specifica che possono farne parte sia beni immobili che mobili iscritti nei pubblici registri. Possono inoltre essere conferiti nel fondo anche titoli di credito, purché siano vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta, in base al disposto dell'art. 168 c.c., a entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

In base all'art. 170 c.c., l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Pertanto il vincolo di impignorabilità dipende da uno stato soggettivo del creditore ovvero quello dell'ignoranza dell'estraneità dei debiti contratti rispetto agli interessi della famiglia e, dunque, sarà onere di colui che vuol far valere l'impignorabilità dimostrare sia che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, sia che i creditori procedenti erano stati a conoscenza di tali fatti.

Pertanto, è necessario pur sempre rammentare che, ricorrendone le condizioni, l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale può essere soggetto a revocazione. L’azione revocatoria, in sé ammissibile, dev'essere valutata nel merito di ogni fattispecie concreta. In primis l’azione revocatoria presuppone solo l’esistenza del debito e non anche la sua esigibilità, potendo essere esperita pure per crediti condizionati, non scaduti e anche solo eventuali. Inoltre, quando la costituzione del fondo è atto gratuito successivo al sorgere del credito, è sufficiente riscontrare in capo al debitore la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, anche sotto il profilo della maggiore onerosità dell’eventuale recupero coattivo.
Non sempre quindi la costituzione del fondo patrimoniale pone al riparo i beni del fondo dalle azioni esecutive dei creditori, anche se, in presenza dei requisiti formali e sostanziali sopra elencati, costituisce comunque lo strumento più efficace per la salvaguardia dei propri beni di fronte alle azioni di recupero di eventuali creditori.

Avv. Sigmar Frattarelli

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