Sanzionata l'assenza a visita fiscale
Molto discusso in giurisprudenza è il tema della reperibilità per le visite fiscali del lavoratore assente per malattia, e lo dimostra la copiosa casistica che si è creata in relazione a tale fattispecie.
In primo luogo, costituisce principio pacifico, più volte ribadito, che il lavoratore deve farsi trovare presso la propria abitazione alla visita di controllo, altrimenti la sua ingiustificata assenza comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia (Cass., sent. n. 3294/2016).
La permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere, bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l’assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell’istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione.
In particolare, durante la malattia il lavoratore si considera "assente ingiustificato" non solo quando non è presente presso l’abitazione, ma anche quando, pur presente, ponga in essere qualsiasi condotta tesa a impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale.
Pertanto, stante l’obbligo di reperibilità, l’eventuale allontanamento dall’abitazione indicata all’ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia è giustificato solo quando venga tempestivamente comunicato agli organi di controllo.
Nel caso in cui tale comunicazione sia stata omessa o sia stata tardiva, l’omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati da esigenze improcrastinabili che non abbiano consentito al lavoratore di effettuare la comunicazione in maniera tempestiva; classico esempio, più volte verificatosi nella casistica dei precedenti giurisprudenziali, è quello in cui il lavoratore è risultato assente dal domicilio in quanto a seguito di un malore ha dovuto repentinamente fare ricorso alle cure del proprio medico o dei sanitari del Pronto Soccorso.
Nella recente sentenza n. 64/2017 emessa in data 04.01.2017, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente le assenze alla visita fiscale, per consentire all’azienda di controllare, tramite l’Inps, l’effettività della sua malattia.
Ne discende che se il lavoratore viene trovato più volte assente alle visite fiscali, senza addurre valide giustificazioni e senza preventiva comunicazione, non rileva ai fini dell’appurato inadempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’assenza dal domicilio, il fatto che il medico dell’Inps abbia confermato in un momento successivo la malattia diagnosticata con la relativa prognosi.
Nel caso di specie, in particolare l’assenza ingiustificata alla visita fiscale, si era ripetuta per ben tre volte nell’arco temporale di circa due mesi a riprova del disinteresse dimostrato per le esigenze datoriali, idonea ad incidere in modo definitivo sul vincolo fiduciario.
Va rammentato comunque che l’abitazione non costituisce un luogo di forzata permanenza per il lavoratore in malattia, nel senso che, una volta terminata la visita fiscale, il dipendente non ha più l’obbligo di reperibilità e ha possibilità di assentarsi dalla propria dimora, purché ovviamente in tal modo non comprometta la propria guarigione, in quanto ha un dovere giuridico di non prolungare i tempi di recupero e di rientro al lavoro.
La stessa Corte di Cassazione, invero, ha spiegato che il dipendente ha piena libertà di movimento a seguito della visita del medico fiscale, poiché altrimenti gli sarebbe imposto un forzato riposo quotidiano che potrebbe non essere né utile né compatibile con alcune malattie la cui cura non sarebbe pregiudicata dall’allontanamento da casa, con l’unico limite di non porre in essere attività che possano pregiudicare o ritardare la sua guarigione.
Avv. Sigmar Frattarelli
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