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Nichel nei fazzoletti, produttore condannato


Obbligatoria sull'etichetta del prodotto l`informazione della presenza di nichel
Nichel nei fazzoletti, produttore condannato

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista una donna che aveva agito in giudizio nei confronti di una società produttrice di fazzoletti di carta contenenti nichel, per ottenere il risarcimento dai danni alla salute subiti a seguito di una forte e persistente dermatite.
La donna aveva usato un fazzolettino per asciugare il sudore e a seguito di tale uso, sul viso, sul collo e sulle braccia era comparsa una tremenda dermatite.
Ci sono voluti tre mesi di cure per sconfiggerla e per capire che erano stati i fazzoletti di carta che aveva usato a provocare la grave irritazione.
Infatti, essi contenevano nichel, metallo a cui la donna era allergica, senza che tuttavia tale presenza fosse specificata sulla confezione del prodotto.
La Corte di Cassazione con pronuncia n.3692 del 15 febbraio 2018 ha accolto le ragioni della donna, confermando la condanna dell’azienda produttrice di fazzoletti al risarcimento dei danni.
In particolare, è emerso che sulle confezioni di fazzoletti di carta non vi era l’avviso della presenza di nichel, mentre per un prodotto come dei fazzoletti di carta, naturalmente destinato ad entrare in contatto con la pelle, è stato ritenuto necessario tale avviso, essendo una sostanza che può cagionare un danno a persone, cose o ambiente.
Il produttore, nel processo in Cassazione, si è difeso lamentando che i giudici avevano concluso che i fazzoletti erano difettosi per il solo fatto che l’utilizzatore aveva patito un danno, contestando cioè la correlazione tra dermatite e prodotto difettoso.
La Corte di Cassazione ha disatteso in toto le giustificazioni del produttore, e ha confermato che il nichel, a prescindere dal beneficio che può apportare ad un prodotto, è un elemento noto come "sensibilizzante a contatto" e "causa di allergie", quindi idoneo a provocare danno all’uomo.
Questo giudizio di stampo scientifico, ma ricavato secondo l’id quod plerumque accidit, porta a ritenere anomala la sua presenza in un prodotto destinato per sua natura ad entrare a contatto con la pelle (un fazzoletto di carta).
Ne consegue che tale sua anomalia soddisfa i requisiti affinché ne debba essere segnalata la presenza ai sensi dell’art. 117, lett. a) del Codice del Consumo, così che l’utilizzatore - tra cui il danneggiato - sarebbe stato reso edotto della presenza di un elemento nocivo.
Dato che tale avvertenza è stato accertato essere assolutamente inesistente, cioè non c’era sulla confezione alcuna indicazione sulla presenza di nichel, ne deriva la responsabilità risarcitoria del produttore ai sensi dell’art. 114 e 117 lett. a, del Codice del Consumo.
Si tratta secondo la Corte di Cassazione di un rilievo decisivo ai fini della connotazione del prodotto come difettoso; invero, a prescindere dall'esistenza o meno di un'espressa affermazione della difettosità del prodotto nella relazione di c.t.u., la Corte è pervenuta ad affermare tale difettosità evidenziando elementi (segnatamente, l'anomalia della presenza di un metallo noto come sensibilizzante da contatto e causa di allergie in un fazzolettino di carta «destinato per sua natura a venire a contatto con la pelle, il naso o la bocca degli individui» e «sicuramente idoneo a provocare un danno all'uomo») che rispondono pienamente al paradigma normativo di cui all'art. 117 del Codice del Consumo; va escluso pertanto che la Corte abbia fatto discendere la difettosità del prodotto dal solo fatto che esso abbia prodotto un danno.
Pertanto, su tali premesse, la natura difettosa del prodotto è stata accertata sotto il duplice profilo dell’anomalia della presenza di un metallo idoneo ad arrecare danno all'uomo e - come detto sopra - della mancanza delle informazioni "minime" richieste dai citati artt. 6 e 117 lett. a) del Codice del Consumo, ovvero dell’assenza di ogni informazione sull’etichetta circa la presenza di nichel.
Avv. Sigmar Frattarelli

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