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Avv. Sigmar Frattarelli - Lecito svolgere un altro lavoro in malattia


Illegittimo il licenziamento se il lavoro svolto durante la malattia non compromette nè ritarda la g
Avv. Sigmar Frattarelli - Lecito svolgere un altro lavoro in malattia

E' illegittimo il licenziamento di un lavoratore che, durante la malattia, compie attività che non evidenziano una simulazione della patologia riscontrata né ne ritardano la guarigione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza del 19 settembre 2017 n.21667 con cui ha accolto il ricorso di un lavoratore dipendente, conduttore di autotreni, licenziato per aver lavorato, durante il periodo di assenza per malattia, causa un infortunio con contusione a spalla e polso, nell'esercizio commerciale del figlio.
Il presupposto della sentenza in esame è che dalla documentazione in atti e dalle prove testimoniali assunte, non potesse pervenirsi alla conclusione che l'attività svolta dal lavoratore in malattia fosse indicativa di simulazione della malattia stessa diagnosticata dall'Inail.
In particolare, le condotte del dipendente non potevano ritenersi espressione di simulazione di malattia, mentre lo svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente che prevedeva la guida di un camion con l'obbligo di scarico delle merci trasportate, era incompatibile con lo stato di malattia diagnosticato.
La Corte di Cassazione, dunque, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento, ha richiamato il principio secondo cui "lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolente simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore".
Inoltre, l’espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare non solo se da tale comportamento derivi un’effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia solo messa in pericolo dalla condotta imprudente (v. Cass., n. 16465 del 2015), con una valutazione di idoneità che deve essere svolta necessariamente ex ante, rapportata al momento in cui il comportamento viene realizzato (citata Cass., n. 24812 del 2016).
Nel caso di specie è stata esclusa una necessaria rilevanza disciplinare dello svolgimento di attività lavorativa durante la malattia ed è stato ritenuto che le attività lavorative svolte non fossero indicative di simulazione della malattia diagnosticata dai sanitari dell’INAIL (contusione a spalla e polso destro), e non integravano violazione di buona fede e correttezza e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, atteso che non evidenziano simulazione della malattia né ne ritardavano la guarigione.
Il lavoratore era stato visto alla guida di un auto, o che teneva in mano un sacchetto riempito solo per 1/5 di materiale di natura sconosciuta, o intento a spostare qualche piccola piantina, o intento nell’abbassare la saracinesca dell’esercizio commerciale funzionante con dispositivo elettronico mediante l’inserimento di una chiave.
In ragione della diagnosi, tali condotte - la guida dell’automobile e il compimento di attività non particolarmente faticose come sopra indicate - non potevano ritenersi espressione di simulazione di malattia (peraltro non essendovi stata la prescrizione di particolari dispositivi o cure quali uso di tutori o immobilismo), mentre lo svolgimento dell’attività lavorativa consistente nel guidare camion con l’obbligo di scarico delle merci da questo trasportate, era incompatibile con lo stato contusivo diagnosticato.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha confermato che non vi era incompatibilità tra le suddette attività e il recupero delle energie lavorative, trattandosi di attività non idonee a compromettere o a ritardare la guarigione del lavoratore in malattia.

Avv. Sigmar Frattarelli

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