Condominio e possibili violazioni di privacy
La Corte di Cassazione ha emanato recentemente una sentenza (Cass. civ., sez. I, sent., 7 ottobre 2022, n. 29323) riguardo i vincoli e le possibili violazione della privacy in ambito condominiale.
IL CASO
La fattispecie di cui trattasi ha come soggetto un condomino che domandava il risarcimento dei danni nei confronti del Condominio e dell'amministratore per illegittimo uso dei suoi dati personali.
Il trattamento biasimevole s’intendeva consistente nella divulgazione, per mezzo di affissione in una bacheca condominiale, pertanto ben visibile a terzi, contenente un avviso di convocazione assembleare con esplicitazione dell’ordine del giorno contenente dati sensibili del condomino diretto interessato. La richiesta di risarcimento era in più avvalorata dalla susseguente consegna ai medesimi condomini, attraverso un'addetta alle pulizie, di un altro documento, facilmente leggibile, in cui si determinava il motivo della convocazione suddetta con specifico riguardo alla posizione di quel condomino.
COME SI È ESPRESSA LA CASSAZIONE
La CORTE DI CASSAZIONE ha già precedentemente avuto occasione di decidere in materia di protezione dei dati personali, stabilendo che tale trattamento debba avvenire seguendo i principi di proporzionalità, pertinenza e di non eccedenza rispetto ai fini per i quali questi ultimi vengono raccolti. In questa chiave è chiaro come non sia permesso l’uso di spazi condominiali, aperti e accessibili anche a terzi “estranei” e non condomini, per la comunicazione di datipersonali relativi a un condomino.
Pur restando inalterato il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali, l' “affissione” dell'informazione concernente le posizioni debitorie di un determinato condomino sulla “bacheca dell'androne condominiale” rappresenta, da parte dell'amministrazione condominiale “un’ indebita diffusione di dati personali”, “fonte di responsabilità civile.”
Nella sentenza in esame si precisa quale può essere la natura del dato personale rintracciabile in qualsiasi “informazione relativa a una persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente”. In tale ottica, secondo i Giudici della Suprema Corte, è chiaro come siano facilmente identificabili nel concetto di dato personale anche tutti quei diritti riconducibili ai singoli partecipanti a un condominio, seppur per le finalità ex art. 1117 c.c. e ss.
Esporre un avviso di convocazione come quello utilizzato nel caso in specie pertanto direttamente accessibile al pubblico e prossimo alla “visione da parte di un numero indefinito di soggetti” è da ritenersi completamente ingiustificabile soprattutto in virtù delle modalità di comunicazione verso i condomini. Proprio tal evidenza dimostrerebbe, secondo la Cassazione, l' “ultroneità dell'affissione in bacheca” che proverebbe pertanto l’ “l'eccedenza del trattamento rispetto al fine”.
LA NATURA DEL DANNO
Sempre secondo la Suprema Corte, l’illecito trattamento del dato personale, nella considerazione della “natura immateriale del bene della vita concretamente leso” ricadrebbe sotto la nozione di “danno non patrimoniale” a tutela del quale il danneggiato può valersi della prova presuntiva. In questo caso, previo esame dell’“effettiva lesione degli interessi protetti” il condomino che aveva proposto la domanda in quanto pregiudicato nei suoi diritti, aveva rivendicato “un danno non patrimoniale correlato all'incidenza del trattamento illecito sul piano reputazionale” essendo l’interessato un libero professionista la cui posizione nei confronti del condominio era stata esposta al pubblico e anche alla visione di possibili clienti che visitavano il suo studio.
CONCLUSIONI
È comprensibile come il diretto interessato possa aver avuto dimostrazione delle proprie ragioni in merito alla condotta del Condominio. Appare incontrovertibile il dato secondo il quale il condomino seppur consapevole della propria posizione nei confronti dell’amministrazione condominiale possa comunque a ragione rivendicare la propria privacy ed il proprio danno reputazionale nel vedere esposta la propria situazione alla visione di terzi, estranei alla comunità condominiale. Il condominio dovrà prestare maggior attenzione nell’affissione di avvisi nelle bacheche interne e dovrà prestare la massima accortezza nella gestione delle norme di comunicazione.
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