Anagrafe nazionale degli assistiti: step privacy in ambito sanitario

In questi giorni, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver “dato via libera” al Ministero della salute riguardo lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardo l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). Questa occasione, oltre a verificare cosa comporta e perché è così rilevante tale novità, può essere un utile stimolo per ricordare come funzionale il Fascicolo Sanitario Elettronico.
1. COME FUNZIONA L’ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ASSISTITI
L’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) è nei fatti una enorme “banca dati”, realizzata dal Ministero della salute insieme con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che permette alle singole ASL l’accesso alle “disponibilità delle informazioni esatte e aggiornate sugli assistiti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza”.
Tale strumento (ANA) costituisce un aiuto circa:
• il sistema di monitoraggio della spesa sanitaria;
• il processo di automazione amministrativa;
• il miglioramento dei servizi per i cittadini e le PA.
2. LE NOVITA’ INTRODOTTE
Le novità inserite dal decreto sono:
1. Subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole Aziende sanitarie locali. Queste ultime mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
2. Cessazione per le ASL dell’obbligo di dotare i cittadini del libretto sanitario personale e, importantissimo, in caso di trasferimento di residenza, immediata comunicazione telematica da parte dell’ANA alle ASL interessate. In questa maniera si evita che sia il diretto interessato a “dover fornire ulteriori comunicazioni alle Aziende sanitarie coinvolte”.
3. Inclusione nei dati contenuti nell’Anagrafe nazionale degli Assistiti anche di quelli relativi alle scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta fino al codice di esenzione ed il domicilio.
4. Accesso in rete dei propri dati personali contenuti nell’ANA o possibilità di richiesta cartacea presso le ASL competenti
L’adozione del provvedimento consente, tra l’altro, di dare attuazione all’investimento “Potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico”, previsto dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3. LE 5 PARTICOLARITÀ DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
Il Garante Privacy stabilisce che “Il fascicolo sanitario elettronico (di seguito, "FSE") è "l'insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito" (art. 12, comma 1, d.l. n. 179/2012), generati oltre che da strutture sanitarie pubbliche anche da quelle private”.
La normativa in materia (art. 12, del d.l. n. 179/2012 e successivamente D.P.C.M. n. 178/2015 e dall' art. 11 d.l. 19.05.2020 n. 34) prevede:
1. INFORMATIVA - deve avere un linguaggio chiaro indicando in particolar modo, oltre agli elementi fondamentali delle informative privacy (titolare, finalità del trattamento, etc. ex art. 13 del Regolamento Privacy - GDPR 679/2016), che i dati inseriti nel fascicolo sono relativi allo stato di salute attuale ed anche anteriore dell'interessato con la facoltà di conoscere, per quest’ultimo, gli accessi eseguiti al proprio FSE.
2. CONSENSO - L'assistito deve esprimere il consenso (una tantum con possibilità di revoca) affinché il personale sanitario possa accedere al fascicolo a prescindere dalla garanzia circa la prestazione sanitaria in corso. Gli organi di governo sanitario possono accedere a dati pseudonimizzati presenti nel FSE per svolgere le relative funzioni istituzionali (es. programmazione delle cure, gestione delle emergenze sanitarie).
3. SOGGETTI CON FACOLTA’ DI ACCESSO – Possono accedere ai dati inseriti nel FSE:
A) L'assistito;
B) Previo consenso dell’Assistito, tutti gli esercenti le professioni sanitarie (pubblici e privati) che si occupano della cura del paziente incluso il medico di base, cui spetta la redazione del “patient summary” (profilo sanitario sintetico).
C) Previo consenso dell’Assistito, le Regioni e, con alcune preclusioni, il Ministero della salute per finalità di governo e di ricerca (n.d.a.: in questo senso di approfondisca la tematica sul sito del Garante della Privacy). Il personale amministrativo può, nelle vesti di soggetto autorizzato, consultare solo le informazioni necessarie per adempiere le proprie particolari funzioni per cui è incaricato
1. SOGGETTI CHE NON POSSO ACCEDERE AL FASCICOLO – Non hanno facoltà di accesso al fascicolo, i periti, le compagnie di assicurazione, i datori di lavoro, le associazioni scientifiche e gli organismi amministrativi pur se operanti in ambito sanitario, e comunque i terzi non autorizzati.
2. FACOLTA’ DELL’ASSISTITO - L'interessato, con modalità che si assicurino l’anonimato della propria scelta, ha la possibilità di richiedere “l'oscuramento dei dati e dei documenti sanitari e sociosanitari sia prima dell'alimentazione del FSE sia successivamente”. Solo l'interessato e i titolari che hanno generato i predetti documenti avranno in quel caso la possibilità di accedervi. Tale scelta potrà essere revocata in ogni momento.
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