Privacy e videosorveglianza nei condomini


Come armonizzare l’esigenza di riservatezza e privacy con l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza all’interno dei condomini
Privacy e videosorveglianza nei condomini

È sempre più frequente osservare, all’interno degli spazi comuni condominiali, telecamere e videosorveglianza. Naturalmente la ragione per l’installazione di questi sistemi a circuito chiuso è legata a crescenti esigenze di sicurezza e prevenzione contro i crimini da intrusione domiciliare o alla protezione della propria incolumità personale. 

Tale presenza rende tuttavia palese le questioni sul carattere di legittimità dell’installazione di tali apparecchi su un’area comune e se sia minata, in questa maniera la privacy del condomino che si vede ripreso in tutti i suoi movimenti di entrata e uscita dalla propria abitazione o, talvolta, dal proprio luogo di lavoro, “Last but not least” rimane imprescindibile la questione sulla titolarità del potere di manifestare il relativo consenso all’installazione.

È legittima l'installazione di una telecamera sull'area comune? 

A sostegno, in tale questione giunge puntuale la giurisprudenza di merito (Tribunale Avellino sez. I, 30/10/2017) che prevede come linstallazione di sistemi di videosorveglianza è consentita nei casi in cui sia commisurata a quanto effettivamente necessario per la difesa dell’incolumità fisica personale e familiare, purché non invada, nella sfera del dovuto bilanciamento da realizzare tra diritti con fondamento costituzionale: il diritto alla riservatezza di soggetti terzi ed il diritto alla propria integrità.

Effettivamente come spiega la giurisprudenza è provato come l’installazione di telecamere che insistano su uno spazio comune possa rispondere a esigenze di “finalità esclusivamente personali, relative alla tutela dell’incolumità della … famiglia e della … proprietà”. Tuttavia tale esigenza va contemperata al diritto alla riservatezza garantito dalla normativa sulla privacy e considerato al pari dell’incolumità fisica come prioritario addirittura dalla norma costituzionale (Art. 14 Cost.).

In chi risiede la titolarità del diritto circa il consenso alla disposizione di un sistema di videosorveglianza?

Tale questione era stata già sollevata dall'Autorità garante per la Protezione dei dati personali, sia sotto lo studio della legittimità di questi sistemi all’interno di spazi condominiali, sia soprattutto riguardo la titolarità del potere di manifestare il relativo consenso. È innegabile come il dato relativo al riconoscimento dell’aspetto fisico di una persona sia un trattamento del dato di carattere personale e che questo accada ogni qualvolta un impianto di videosorveglianza, renda identificabili le persone inquadrate anche tramite registrazione per distanza, angolo visuale e qualità degli strumenti di ripresa. 

È corretto pertanto pensare che le finalità proprie di tale sistema, tese chiaramente all’identificazione delle persone attraverso le immagini, debbano aprioristicamente essere ritenute necessarie ed approvate come tali dallo stesso titolare. Occorre pertanto preliminarmente identificare il ‘‘titolare del trattamento” come l’unica “figura” che abbia l’autorità di decidere le finalità e modalità di trattamento dei dati personali così come attualmente riformato dall’attuale “Codice Privacy” (art. 27, comma 1, lett. a,  n. 2, d.lgs. n. 101/2018) armonizzato precedentemente al GDPR (Reg. UE  27 aprile 2016 n. 679).

È utile premettere come la Riforma del Condominio intervenuta precedentemente nel 2012 abbia individuato nell'assemblea dei condomini il “titolare del trattamento”, delegando ad essa con modalità particolari legate alle varie tipologia di maggioranza adottate, la facoltà di decisione rispetto alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali causato dall'impianto di videosorveglianza.

È importante sottolineare come in merito al diritto di voto rispetto alla delibera assembleare che abbia ad oggetto l'installazione di telecamere che riprendano le aree comuni sia stato destinato ai soli condomini con esclusione di quei soggetti comunque abitanti nell'edificio, semmai in quanto titolari di diritti reali o di diritti personali di godimento sulle singole unità.

Volendo concludere è ora conferito, nell'interesse all'integrità ed alla sicurezza delle parti in comunione, alla maggioranza assembleare l’autorità per deliberare il trattamento dei dati personali appartenenti altresì ai condomini assenti o dissenzienti, come ad ogni altro soggetto che tuttavia viva solitamente l’immobile oggetto di condominio per vincoli familiari o per motivi di lavoro.

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di Avv. Pietro Citti

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