Privacy, minori e new tecnology


I rischi di un uso “inconsapevole” degli strumenti della nuova tecnologia da parte dei minori e possibilità di tutela
Privacy, minori e new tecnology

Oggi i minori fin dalla più tenera età si trovano a “maneggiare” strumenti come smartphone, tablet, computer, assistenti digitali, console per videogiochi e smart TV, utilizzati sempre di più, in quanto capaci di offrire divertimento, ma anche possibilità di apprendimento e di educazione. Ecco una piccola guida tesa ad evitare che i più piccoli possano “cadere” nei pericoli della rete.


1. USO “SCORRETTO” DI UN MINORE SULLA RETE – PERICOLI E CONSEGUENZE

Un utilizzo “scorretto”, il più delle volte involontario, espone il minore ad una serie di pericoli. Ecco una breve casistica:
•    rivelazione di proprie informazioni sensibili (abitazione, scuola, tragitti e spostamenti) a sconosciuti
•    diffusione involontaria di dati inclusi nel dispositivo utilizzato (foto, rubrica dei contatti)
•    porre in atto operazioni come acquisti online o contenuti a pagamento di qualche app…;
•    Possibilità di utilizzo da parte di cybercriminali circa l’accesso consentito maldestramente e riguardante dati adoperabili per fini illeciti (fornire PIN della carta di credito); 
•     Esposizione alla visione di materiali pornografici o violenti, o essere addirittura vittima di messaggi sessualmente espliciti (sexting)
•    Esposizione all’incontro con eventuali malintenzionati con conseguente pericolo di partecipazione a fenomeni di Cyberbullimo o esserne talvolta vittima (leggi il mio articolo “Privacy e cyberbullismo: scenari e ambiti di applicazione”)

Per questa serie di ragioni, è bene che l’accesso a tali strumenti informatici aventi oramai un così rilevante utilizzo da parte dei più piccoli sia sempre:
1.    ACCOMPAGNATO
2.    SICURO

 

2. FORME DI TUTELA

Vediamo nel dettaglio:

•     UTILIZZO «ACCOMPAGNAT0» 

È buona consuetudine impedire che i minori abbiano accesso alle nuove tecnologie da soli senza alcuna supervisione. È, al contrario, auspicabile che l’adulto spieghi loro i rischi e i pericoli di cui possono rimanere vittime. Per questo occorre che l’adulto controlli sempre la possibilità del contatto con interlocutori sconosciuti da parte del minore. 

 

•    UTILIZZO “SICURO”

L’utilizzo “sicuro” degli strumenti di nuova tecnologia è reso possibile da alcuni accorgimenti di natura pratica. Si segnala a tal proposito, segnalato dal sito del Garante della Privacy:
•    Prevedere "livelli di proporzionata sicurezza per le impostazioni privacy dei dispositivi e di eventuali servizi utilizzati dai minori"
•    Prestare attenzione “a leggere con attenzione l’informativa sul trattamento dei dati personali” scritta con un linguaggio che, in base alla normativa, deve essere chiaro e comprensibile, riportante ogni informazione e sempre presente per ogni prodotto, sito o app utilizzata
•    Nel caso l’adulto decise in tal senso: bloccare del tutto l’accesso a determinati servizi o portali social da parte del minore. Si ricorda a tal proposito che, da un lato alcune piattaforme già per default impediscono l’iscrizione per determinate soglie di età, dall’altro il Codice Privacy, in Italia prevede i che solo a partire dai 14 anni un minore può acconsentire autonomamente al trattamento dei propri dati personali. Per i minori di questa età è, infatti, necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale
•    Impostare blocchi e filtri consentiti da alcuni browser, utili per impedire al minore di accedere a determinati siti dannosi o non idonei
•    Impostare profili con funzionalità limitate qualora siano consentiti da alcuni strumenti stessi tali da impedire al minore l’accesso a funzioni, contenuti o servizi web
•    Impostare programmi di PARENTAL CONTROL che permettono appunto di monitorare l’uso dello strumento elettronico
•    Impedire che i minori pubblichino proprie foto sui siti on line. Per la verità tale invito è anche rivolto agli adulti spesso inclini alla pubblicazione di immagini ritraenti minori. Vi sono alcune accortezze da adoperare: oscurare con programmi pixel o con emoticons (faccine) il viso dei minori tali da renderli irriconoscibili oppure limitare il pubblico che ha accesso a tali foto alle sole persone conosciute. 


3.    ALCUNI CASI DELLA GIURISPRUDENZA

La Giurisprudenza ci mostra come sia sentita nella sua urgenza la problematica relativa all’utilizzo dei mezzi elettronici e come la responsabilità con connotati di assoluta gravità possa toccare soggetti terzi che si trovano a trattare tale materia. Ai solo fini esemplificativi si ricordano le sentenze de:

•    Tribunale Rieti, 07/03/2019 - La nuova compagna del padre non può pubblicare le foto dei minori senza il consenso della madre“La pubblicazione delle immagini ritraenti i minori, in assenza del consenso espresso da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale è illecita, ai sensi degli art. 10 c.c., dell'art. 8 Reg. UE n. 679/2016, art. 2 quinquies d.lgs. n. 101/2018 nonché della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con l. 176/1991; deve dunque essere ordinata alla compagna del padre, anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., l'immediata rimozione delle immagini ritraenti i di lui figli minori dai social network alla stessa riferibili, con contestuale condanna ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento a favore dei minori di un importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione o per ogni successiva pubblicazione non espressamente autorizzata”

•    Tribunale Sulmona, 09/04/2018 La responsabilità parentale in caso di diffusione di fotografie da parte di minorenni contenenti l'immagine nuda di una coetanea senza il consenso dell'interessata“Qualora soggetti minorenni diffondano, utilizzando mezzi telematici (WhatsApp, Facebook, etc.), fotografie contenenti l'immagine nuda di una coetanea e siffatta diffusione avvenga senza il consenso dell'interessata, devono ritenersi civilmente responsabili, ex art. 2048, comma 1, c.c., i genitori degli autori della predetta diffusione, in quanto è ad essi ascrivibile la culpa in vigilando ed in educando”


4.    CONCLUSIONI

È bene comprendere come solo un uso consapevole e soprattutto sicuro da parte dei minori e, sempre sotto la supervisione di un adulto, possa garantire che questi medesimi dispositivi possano essere impiegati con accortezza onde scongiurare insidie e qualche pericolo e anche… tanti “guai” con la giustizia. 

Articolo del:


di Avv. Pietro Citti

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