Privacy, minori e new tecnology
Oggi i minori fin dalla più tenera età si trovano a “maneggiare” strumenti come smartphone, tablet, computer, assistenti digitali, console per videogiochi e smart TV, utilizzati sempre di più, in quanto capaci di offrire divertimento, ma anche possibilità di apprendimento e di educazione. Ecco una piccola guida tesa ad evitare che i più piccoli possano “cadere” nei pericoli della rete.
1. USO “SCORRETTO” DI UN MINORE SULLA RETE – PERICOLI E CONSEGUENZE
Un utilizzo “scorretto”, il più delle volte involontario, espone il minore ad una serie di pericoli. Ecco una breve casistica:
• rivelazione di proprie informazioni sensibili (abitazione, scuola, tragitti e spostamenti) a sconosciuti
• diffusione involontaria di dati inclusi nel dispositivo utilizzato (foto, rubrica dei contatti)
• porre in atto operazioni come acquisti online o contenuti a pagamento di qualche app…;
• Possibilità di utilizzo da parte di cybercriminali circa l’accesso consentito maldestramente e riguardante dati adoperabili per fini illeciti (fornire PIN della carta di credito);
• Esposizione alla visione di materiali pornografici o violenti, o essere addirittura vittima di messaggi sessualmente espliciti (sexting)
• Esposizione all’incontro con eventuali malintenzionati con conseguente pericolo di partecipazione a fenomeni di Cyberbullimo o esserne talvolta vittima (leggi il mio articolo “Privacy e cyberbullismo: scenari e ambiti di applicazione”)
Per questa serie di ragioni, è bene che l’accesso a tali strumenti informatici aventi oramai un così rilevante utilizzo da parte dei più piccoli sia sempre:
1. ACCOMPAGNATO
2. SICURO
2. FORME DI TUTELA
Vediamo nel dettaglio:
• UTILIZZO «ACCOMPAGNAT0»
È buona consuetudine impedire che i minori abbiano accesso alle nuove tecnologie da soli senza alcuna supervisione. È, al contrario, auspicabile che l’adulto spieghi loro i rischi e i pericoli di cui possono rimanere vittime. Per questo occorre che l’adulto controlli sempre la possibilità del contatto con interlocutori sconosciuti da parte del minore.
• UTILIZZO “SICURO”
L’utilizzo “sicuro” degli strumenti di nuova tecnologia è reso possibile da alcuni accorgimenti di natura pratica. Si segnala a tal proposito, segnalato dal sito del Garante della Privacy:
• Prevedere "livelli di proporzionata sicurezza per le impostazioni privacy dei dispositivi e di eventuali servizi utilizzati dai minori"
• Prestare attenzione “a leggere con attenzione l’informativa sul trattamento dei dati personali” scritta con un linguaggio che, in base alla normativa, deve essere chiaro e comprensibile, riportante ogni informazione e sempre presente per ogni prodotto, sito o app utilizzata
• Nel caso l’adulto decise in tal senso: bloccare del tutto l’accesso a determinati servizi o portali social da parte del minore. Si ricorda a tal proposito che, da un lato alcune piattaforme già per default impediscono l’iscrizione per determinate soglie di età, dall’altro il Codice Privacy, in Italia prevede i che solo a partire dai 14 anni un minore può acconsentire autonomamente al trattamento dei propri dati personali. Per i minori di questa età è, infatti, necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale
• Impostare blocchi e filtri consentiti da alcuni browser, utili per impedire al minore di accedere a determinati siti dannosi o non idonei
• Impostare profili con funzionalità limitate qualora siano consentiti da alcuni strumenti stessi tali da impedire al minore l’accesso a funzioni, contenuti o servizi web
• Impostare programmi di PARENTAL CONTROL che permettono appunto di monitorare l’uso dello strumento elettronico
• Impedire che i minori pubblichino proprie foto sui siti on line. Per la verità tale invito è anche rivolto agli adulti spesso inclini alla pubblicazione di immagini ritraenti minori. Vi sono alcune accortezze da adoperare: oscurare con programmi pixel o con emoticons (faccine) il viso dei minori tali da renderli irriconoscibili oppure limitare il pubblico che ha accesso a tali foto alle sole persone conosciute.
3. ALCUNI CASI DELLA GIURISPRUDENZA
La Giurisprudenza ci mostra come sia sentita nella sua urgenza la problematica relativa all’utilizzo dei mezzi elettronici e come la responsabilità con connotati di assoluta gravità possa toccare soggetti terzi che si trovano a trattare tale materia. Ai solo fini esemplificativi si ricordano le sentenze de:
• Tribunale Rieti, 07/03/2019 - La nuova compagna del padre non può pubblicare le foto dei minori senza il consenso della madre – “La pubblicazione delle immagini ritraenti i minori, in assenza del consenso espresso da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale è illecita, ai sensi degli art. 10 c.c., dell'art. 8 Reg. UE n. 679/2016, art. 2 quinquies d.lgs. n. 101/2018 nonché della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con l. 176/1991; deve dunque essere ordinata alla compagna del padre, anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., l'immediata rimozione delle immagini ritraenti i di lui figli minori dai social network alla stessa riferibili, con contestuale condanna ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento a favore dei minori di un importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione o per ogni successiva pubblicazione non espressamente autorizzata”
• Tribunale Sulmona, 09/04/2018 La responsabilità parentale in caso di diffusione di fotografie da parte di minorenni contenenti l'immagine nuda di una coetanea senza il consenso dell'interessata – “Qualora soggetti minorenni diffondano, utilizzando mezzi telematici (WhatsApp, Facebook, etc.), fotografie contenenti l'immagine nuda di una coetanea e siffatta diffusione avvenga senza il consenso dell'interessata, devono ritenersi civilmente responsabili, ex art. 2048, comma 1, c.c., i genitori degli autori della predetta diffusione, in quanto è ad essi ascrivibile la culpa in vigilando ed in educando”
4. CONCLUSIONI
È bene comprendere come solo un uso consapevole e soprattutto sicuro da parte dei minori e, sempre sotto la supervisione di un adulto, possa garantire che questi medesimi dispositivi possano essere impiegati con accortezza onde scongiurare insidie e qualche pericolo e anche… tanti “guai” con la giustizia.
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