Privacy e Green Pass: ennesima puntata
Con l’introduzione del Green Pass “rafforzato” cosi come determinato dal D.L. n.172 del 26 novembre 2021, si intende “la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19”. L’efficacia di tale misura, per una serie di situazioni proprie della nostra quotidianità, ha reso necessario un ulteriore chiarimento da parte del Garante della Privacy nel determinare quali siano le occasioni in cui tale attestazione può essere richiesta e quali sono le persone legittimate a farlo.
L’intervento del Garante
Il Garante infatti, a seguito di “segnalazioni di cittadini”, denuncianti il comportamento di albergatori, datori di lavoro come di addetti all’accesso di strutture sanitarie che richiedevano il Green Pass “rafforzato” al posto della versione base, affermando l’illegittimità di tale richiesta.
L’Autorità infatti desiderava chiarire che “come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle Faq predisposte dal Ministero della salute - non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali.”
Evidentemente, secondo le richieste illegittimamente poste ad indirizzo di queste categorie di persone si impediva l’accesso a chi, avendo effettuato il tampone credeva, con ragione di poter accedere o all’allbergo, al luogo di lavoro o a strutture sanitarie nella veste di accompagnatori di possibili pazienti.
Nella medesima comunicazione, ad ulteriori, il Garante avvisa che “in vista della revisione del Dpcm del 17 giugno scorso, ha già indicato al Ministero della salute le misure per evitare l’uso non corretto della funzionalità dell’app di verifica riservata ai green pass rafforzati, in particolare per quanto riguarda l’ambiente lavorativo.”
Rapido check
La discussione fornisce tuttavia la possibilità di eseguire un rapido check riguardo le varie misure che impongono l’uso del cosiddetto “green pass rafforzato”. Si riassumono quelle relative a:
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Lavoro pubblico e privato. Per recarsi sul posto di lavoro, sarà valido qualsiasi green pass compreso quello da test antigenico rapido o molecolare.
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Strutture Sanitarie. È possibile accompagnare una persona in ospedale o in pronto soccorso e accedere alle sale di aspetto con qualsiasi Green Pass. Viene chiarito nelle “faq” del governo che la “Certificazione verde Covid-19 consente agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle strutture ospedaliere, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici.” Continuando si legge anche che “La Certificazione permette, inoltre, di far visita a un malato non affetto da COVID-19 o a una persona anziana nelle strutture sanitarie e sociosanitarie come RSA, Hospice, Case di riposo, strutture per la riabilitazione. Le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente”.
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Accesso a strutture alberghiere e a servizi di ristorazione al tavolo. In questi casi è necessario il Green pass “rafforzato” “per il consumo al tavolo al chiuso in zona bianca, gialla e arancione, senza limitazioni di commensali”. Fanno eccezione i servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Per l’accesso ai servizi quali quelli “di ristorazione svolti all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale”. sarà consentito presentare “anche la Certificazione verde Covid-19 base, che attesta l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.”
Conclusioni
L’intervento dell’Autorità Garante è parso sicuramente logico e chiaro nel determinare le varie differenze insite nell’uso del Green Pass “base” ovvero “rafforzato”. Tali indicazioni che possono essere ritrovate sul link della pagina istituzionale del Governo (https://www.governo.it/sites/governo.it/files/tabella_attivita_consentite_0.pdf) mostrano una variegata serie di possibilità. L’impressione che se ne trae è che questo intervento non sarà l’ultimo in ordine di tempo ma rappresenterà un tassello nel dirimere ogni dubbio sull’uso di questa importante misura di contenimento di questa terribile emergenza pandemica.
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