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La responsabilità del curatore, sintesi della nuova disciplina


Ecco quali sono le novità e le particolarità della norma rispetto al passato
La responsabilità del curatore, sintesi della nuova disciplina

L'art. 136 D.lgs. n. 14/2019 (Codice crisi impresa ed insolvenza - rubricato Responsabilità del curatore) così recita:
“1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.
2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.
3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.
4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.
5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia”
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Le novità e/o le particolarità della norma  sono le seguenti:
a) il metro della diligenza del curatore è un metro specifico correlato alla “natura dell’incarico”; quindi non più quella del bonus pater familias; ciò è espressamente messo nero su bianco;
b) rileva anche, come metro della diligenza, la circostanza che si tratti di un professionista dotato del requisito cd. ordinistico: per esempio un commercialista e/o esperto contabile, dunque un soggetto con particolari competenze, che vengono particolarmente in considerazione nella valutazione della sua professionalità;
c) la diligenza è esigibile per quanto concerne “qualsiasi” aspetto dell’attività del curatore, da quando quest’ultimo cioé prende possesso delle proprie funzioni, fino alla cessazione dell’incarico, compreso il programma di liquidazione ex art. 213 c.c.i.i. e quindi la pianificazione e/o l’attuazione dell’attività liquidatoria;
d) si ritiene applicabile da parte degli interpreti il criterio liberale della cd. business judgment rule, ed in questo caso l’insindacabilità di certe scelte gestorie e discrezionali cd. di merito del curatore;
e) la natura della responsabilità ha carattere, secondo la maggioranza degli interpreti,  contrattuale, essendo fondata sul cd. “contatto sociale” o, comunque, sulla legge, con applicazione del principio di vicinanza della prova e termine di prescrizione della responsabilità decennale;
f) il danno che viene in considerazione in sede risarcitoria ha natura essenzialmente patrimoniale ed è quello che viene sofferto, principalmente (ma non solo), dalla procedura stessa per effetto di condotte non solo commissive, ma anche omissive del curatore;
g) il curatore - in tal senso - ben può concorrere, in termini di responsabilità con un terzo;
h) l’omissione del Curatore che può divenire rilevante, può concernere la omessa verifica della corretta situazione giuridica dei beni che riguardano l’attivo della procedura;
i) se la procedura è aperta (si intende: al momento del vaglio dell’azione), l’azione di responsabilità è esercitata dal nuovo curatore, autorizzato da parte del G.D. o, eccezionalmente, dal comitato dei creditori;
l) dopo la chiusura della liquidazione, l’azione può essere esercitata dal debitore o da terzi, compresi i creditori del soggetto sottoposto a liquidazione.
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Va aggiunto, che, ai fini della responsabilità in parola rilevano:
1) il conto, anzi i conti, che il curatore è tenuto a rendere in forza del codice della crisi;
2) il cd. libro giornale, vale a dire il registro dei fallimenti, che va tenuto da parte del medesimo curatore ed in cui vanno annotate, secondo ordine cronologico, tutte le operazioni finanziarie in uscita ed entrate, secondo criterio "di cassa"; in particolare, quest’ultimo registro è tenuto digitalmente ed è consultabile telematicamente dal giudice delegato e dal comitato dei creditori nella persona di ciascuno dei suoi componenti

L'articolo 136 recita, infatti, che "il Curatore deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione."
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Si segnalano sul punto i seguenti recenti dicta giurisprudenziali relativi alla precedente disciplina, ma sempre attuali come principi di diritto:
- “Per la Cassazione il Tribunale ha errato nel ritenere la mancata sussistenza di responsabilità da parte del curatore fallimentare se vi è la presenza di un altro soggetto delegato alla funzione di custodia dell'immobile rientrante nell'attivo fallimentare. In tema di responsabilità del curatore fallimentare, anche nel caso di delega ad un terzo soggetto per la custodia dell'immobile, incombe su di lui la prova della non imputabilità a sé dell'inadempimento di tale obbligazione”. Cassazione civile sez. I, 05/05/2023, n.11976;
- “L'azione di responsabilità contro il curatore prevista dall'art. 38 l.fall. ha natura contrattuale, in ragione della peculiare natura del rapporto (riconducibile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi gravanti ex lege sull'organo gestorio. Ne deriva che l'adempimento del curatore deve essere commisurato (e valutato) in base al parametro della diligenza “qualificata” di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.; parametro che, facendo leva sul grado di perizia necessario per lo svolgimento dell'incarico professionale, consente – in ipotesi di particolare complessità tecnica – di invocare l'attenuazione di responsabilità ex art. 2236 c.c. In ogni caso, l'eventuale autorizzazione del giudice delegato, potendo al limite rilevare solo in termini di concorso dell'organo giurisdizionale, non esonera da responsabilità il curatore medesimo”. Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, n.13597;
- “Il compito affidato al curatore di gestire il patrimonio del fallito nell'interesse dei creditori ripete lo schema di un mandato ex art. 1710 c.c. e, l'azione di responsabilità avverso il curatore fallimentare revocato è azione diretta a contestare quelle condotte poste in essere dal revocato curatore fallimentare ai danni della massa dei creditori e del patrimonio complessivo, di talché la relativa legittimazione attiva si ritiene spetti al nuovo curatore fallimentare”. Tribunale Latina sez. I, 29/06/2022, n.1392, De Jure
- “Le colpevoli omissioni del curatore persona fisica non determinano alcun conflitto di interessi tra l’ufficio del curatore e il fallimento, né possono comportare la nomina di un curatore speciale, scelta che potrebbe peraltro garantire un indebito “vantaggio” processuale al destinatario dell’azione di responsabilità, in quanto il curatore speciale è estraneo alla vicenda sostanziale”. Corte appello Venezia sez. I, 28/04/2022 IUS Crisi d'impresa 10 GIUGNO 2022.


Avv. Cesare Menotto Zauli
 

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