Recente giurisprudenza sul danno da perdita di chances derivante da responsabilità medica

Recente giurisprudenza sul danno da perdita di chances derivante da responsabilità medica (da San Martino 11 novembre 2019 in poi).
Premessa
Il terreno principale su cui si misura la giurisprudenza è quello dei malati oncologici e delle conseguenze delle scelte terapeutiche correlate ad un’esatta diagnosi e da un efficace trattamento del tumore. Se dunque, per errore del sanitario, vi è una riduzione delle speranze di vita o di migliore guarigione, v’è danno risarcibile.
La sentenza Cass. n. 28993/2019
Viene in considerazione una sentenza di San Martino 2019, precisamente Corte di Cassazione, sez. III civile sentenza 11 novembre 2019 n. 28993, rel. Valle. Il modello teorico di riferimento della perdita di chance è il danno patrimoniale.
La chance patrimoniale presenta infatti - come annota la sentenza - la stimmate dell’interesse pretensivo. I “punti” fondamentali di tale sentenza sono i seguenti (si sintetizzano i passi fondamentali dell'impianto motivazionale della Cassazione).
Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance dovrà attingere i parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale potrà costituire al più criterio orientativo.
L'attività del giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa disamina della condotta del sanitario (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale.
Sul piano della corretta individuazione del diritto leso, la chance, pur mostrando i caratteri della fattispecie "a consistenza variabile" nella sua dimensione cronologica (variabile, cioè, a seconda del tempo in cui la si consideri), non può comunque rappresentare un'entità concettualmente distinta dal "risultato finale", poichè la condotta dell'agente è pur sempre destinata a rilevare sul piano della lesione del diritto alla salute (e/o del diritto di autodeterminazione) del paziente, cui appare riconducibile pur se in una diversa accezione, che corrisponde ad una anticipazione di tutela dello stesso bene giuridico, meritevole di ricevere una autonoma considerazione.
La domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditario), e un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale fatto valere dai parenti iure proprio, ripete, pertanto, il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente petitum processuale) in ragione della incertezza sull'anticipazione dell'evento morte.
La chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui "perdita", ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato
Pertanto, nei casi in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta par lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell'omissione sul piano causale).
Giurisprudenza ancora più recente
Nello stesso senso si pone anche la giurisprudenza più recente.
In materia di perdita di "chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di "chance" postula un'incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una "chance" perduta, ma di un altro e diverso danno.
Ne consegue che, provato il nesso causale rispetto a un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva dimezzato l'importo del risarcimento dei danni riconosciuti dalla decisone di primo grado ai parenti in conseguenza del decesso di un congiunto - avvenuto a seguito di un errore diagnostico che, secondo la valutazione operata dal consulente tecnico, aveva comportato l'evento lesivo con una probabilità del 50% - sovrapponendo, però, i distinti piani dell'accertamento del nesso causale e l'accertamento e valutazione del danno in concreto subito dagli attori).
Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, n.12906
Si segnala da ultimo anche la seguente ulteriore recentissima massima:
- l’invalidità riportata dopo un incidente stradale non è sufficiente per considerare risarcibile anche l’ipotetica perdita della futura potenziale – e non più concretizzabile- capacità lavorativa (Cass. ord. N. 27621/20, depositata il 3 dicembre 2020).
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