La cessione del quinto dello stipendio

La cessione del quinto
È una peculiare forma di prestito personale, da estinguersi, secondo la legislazione italiana, con cessione di quote dello stipendio o del salario, fino al quinto dello stesso, al netto di ritenute. È regolato dal DPR 5 gennaio 1950 n. 180 e dal regolamento attuativo, il DPR 28 luglio 1950 n. 895. La legge prevede che si stipuli, al momento del contratto, una assicurazione sui rischi vita ed impiego del lavoratore.
Tutti i lavoratori dipendenti, sia del privato che del pubblico (dello stato o del comparto parastatale) possono stipularla.
Il contratto viene stipulato dunque fra la banca ed il lavoratore, mentre il datore di lavoro è obbligato, dal canto suo, ad accettare una richiesta di cessione del quinto e l’eventuale patto di incedibilità della retribuzione si considera, in questo caso, superato dal dato della legge.
La consegna del danaro non è tuttavia la controprestazione della cessione del quinto, ma una componente della struttura contrattuale del finanziamento che si completa con il diritto del sovventore alla restituzione del cd. tantundem.
La cessione pone dinnanzi al creditore due debitori: il lavoratore ed il datore di lavoro. Infatti, il mutuante, per effetto della cessione del quinto, è immesso nella titolarità del credito ed il pagamento del datore di lavoro è imputato all’estinzione di quella obbligazione.
Secondo la prassi bancaria, il cedente ed il ceduto sono tenuti in solido nei confronti del cessionario, con esclusione, almeno tendenziale di un beneficius excussionis. Deve essere stipulata una polizza sui “rischi di impiego” (ex art. 54 d.p.r. 180/1950). Il limite massimo di cedibilità della retribuzione è fissato in via generale nella misura del 20% del reddito, valutato al netto di ritenute.
In forza della legge 180/1950, per il personale in servizio, il pagamento delle rate avviene mediante trattenuta diretta sullo stipendio a cura dell’amministrazione.
Non si contempla il pagamento tramite il conto corrente del lavoratore. Infatti, il pagamento tramite conto corrente è un’opzione tipica del prestito personale, che viene estinto mediante addebito sul c/c. Al limite, si potrà chiedere alla banca di trasformare la cessione del quinto in prestito personale.
La trattenuta del quinto dello stipendio non impedisce poi che altri enti possano rivalersi sullo stipendio, per cui il pignoramento è possibile da parte dei terzi, dal momento che la cessione del quinto dove essere considerata come una normale e volontaria spesa eseguita dal dipendente.
In caso di estinzione anticipata della cessione del quinto dello stipendio, trova applicazione l’art. 125 sexies del TUB, secondo cui il consumatore ha diritto “ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Normalmente, cioè generalmente, i cd. costi recurring, ovvero quelli che l’istituto erogante dovrà rimborsare saranno i seguenti:
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quanto alle commissioni: i costi che riguardano le operazioni di prelievo mensile della rata di finanziamento;
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circa le commissioni di intermediazione: gli addebiti riconducibili alle attività svolte dall'agente finanziario;
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da ultimo, fra i costi rimborsabili, sono oggetto di rimborso i costi di polizza di vita e di impiego, nei limiti del periodo di polizza non goduto dal cliente.
Le possibilità per ottenere il rimborso di tali somme sono due e cioè, previa formale comunicazione di reclamo non adeguatamente riscontrata dalla banca o all’istituto finanziario, si può:
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ricorrere (generalmente telematicamente) all’ABF- Arbitro Bancario Finanziario-, che ha il vantaggio dei costi irrisori e dei tempi contenuti, ma le cui decisioni non sono giuridicamente vincolanti;
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ricorrere ad un ordinario giudizio civile, più lungo ed inizialmente più costoso, ma con istruttoria può approfondita e giuridicamente vincolante per la controparte.
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