La responsabilità del comitato dei creditori

Si riporta l’art 140 D.lgs. n. 14/2019 - Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti:
1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni
2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti
3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta é pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto
4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato
5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.
6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3
7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile
8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.
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La questione della responsabilità civile del comitato dei creditori è dunque normata dall’art. 140 del decreto legislativo n. 14/2019 (codice crisi impresa insolvenza). La norma riprende l'art. 41 L. Fall., con la novità che il voto dei componenti del c.d.c. può essere manifestato non solo in assemblea, ma pure tramite consultazioni telematiche. Inoltre, la nuova norma prevede che, se il comitato dei creditori non viene costituito, ciascun creditore diventa titolare di un diritto di accesso ai documenti o alla facoltà di domandare chiarimenti, previa autorizzazione del G.d.
Il primo comma afferma che il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri.
Il terzo comma della norma afferma che le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza dei votanti, mentre il quinto comma, come si é visto, recita: "Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato".
Il settimo e l’ottavo comma della norma in parola, poi prevedono quanto segue:
7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile
8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione
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I commi primo e terzo dell’articolo 2407 c.c., evocati dalla norma, sono in particolare i seguenti:
[I] I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
[III] All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
Nella Relazione Illustrativa, quanto all’art. 140 si legge che non è stato richiamato il co. 2 e quindi “non sussiste la responsabilità per omessa vigilanza che, nella fattispecie, comporterebbe l’obbligo di attivarsi per verificare l’assenza di condotte dannose da parte del curatore”.
Al contrario, è proprio il curatore che può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del comitato (nel corso della procedura), tanto che il giudice delegato, allorquando concede l’autorizzazione ad agire provvede – sempre secondo la Relazione – alla sostituzione dei componenti nei cui confronti è rivolta l’azione.
Si ricorda poi che il comitato dei creditori interviene in vari momenti della procedura: per esempio integra la volontà negoziale del curatore, nel caso di autorizzazioni al compimento di atti di straordinaria amministrazione (art. 132), interviene nello scioglimento dei rapporti contrattuali pendenti (art. 172) e derelizione dei beni (art. 142), etc.
A ciò, aggiungasi anche che il predetto comitato possiede funzioni di controllo nel corso dell’esercizio dell’impresa (art. 211) ed interviene nel programma di liquidazione (art. 213).
Le delibere del comitato vengono adottate dalla maggioranza dei votanti.
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