Esclusione del danno nell'ipotesi di prevedibilità dello stesso

Breve commento a Cass. Civ. Sez. III 20.07.2023 n. 21675
La massima della sentenza in oggetto è la seguente:
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte della stessa persona danneggiata, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente della medesima persona danneggiata nel dinamismo del danno (esclusa la responsabilità dell'ente gestore di una piscina per i danni occorsi ad una donna che era caduta per aver camminato a piedi nudi a bordo piscina) Cassazione civile sez. III, 20/07/2023, n.21675.
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Il caso è il seguente.
Una donna ricorreva alla Suprema Corte di Cassazione, sulla base di un unico motivo ricorso ex art. 360 c.p.c., per la cassazione della sentenza n. 2846 del 2018 della Corte di appello di Bologna, esponendo che aveva convenuto in giudizio una Spa onde ottenere il risarcimento dei danni, alla persona e patrimoniali, indicati come conseguenti a una caduta a terra occorsa mentre stava camminando lungo il bordo della piscina situata all'interno dello stabilimento termale gestito dalla suddetta società.
La situazione è dunque peculiare: la donna, ripetesi, stava camminando lungo il "bordo" della piscina.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui la deducente, percorrendo a piedi nudi il bordo della piscina, da ritenersi prevedibilmente e normalmente scivoloso, tanto più in quanto all'aperto, era stata imprudente, ed in misura tale da escludere il nesso causale astrattamente riferibile alla convenuta.
Anche il ricorso per Cassazione promosso contro tale sentenza conduceva ad un esito negativo.
La Corte Suprema, nel rigettare il predetto ricorso, ricorda, invero, nella decisione de qua che “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; a questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura apprezzata”.
Non è dunque necessaria una condotta “abnorme” del danneggiato per valutare la relativa incidenza causale; prosegue quindi la Corte nel proprio iter argomentativo:
“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso”.
Neppure ha fatto breccia, presso la Corte, nella sua decisione, la pur fondata questione, sollevata dalla ricorrente, in ordine alla violazione delle norme di sicurezza da parte della Spa in quanto:
“la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art. 2043 c.c.), così come al custode (art. 2051 c.c.), non possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo; il fatto che le norme in materia di sicurezza prevedano accorgimenti proprio assumendo l'ipotesi di simili passi, non significa che, potendosi verificare e percepire la marcata e in tesi anche mal gestita scivolosità del terreno, l'utente possa esimersi dalle ovvie cautele per evitarne le conseguenze, non predisponendo le quali può innescare, secondo un giudizio fattuale proprio della sede giudicante di merito, una serie causale autonoma dal punto di vista della responsabilità civile risarcitoria”.
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