Interessi commerciali, ultime sentenze della Cassazione

ULTIME SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUI CD. INTERESSI NELLA MISURA COMMERCIALE
Il tasso degli interessi moratori può essere fissato dalla legge (cd. tasso legale) o dalle parti (cd. tasso convenzionale); un tasso rilevante e particolarmente vantaggioso è dovuto dal debitore nel caso di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali. Si parla in tal caso di "interessi commerciali".
Il d. lgs. 231/2002 norma i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disciplina si applica ai contratti (art. 2 c. 1 lett. a):
• tra imprese o professionisti,
• tra imprese e pubbliche amministrazioni
che comportano in via esclusiva o prevalente
• la consegna di merci o
• la prestazione di servizi
• contro il pagamento di un prezzo.
La disciplina, tuttavia, costituisce un costante terreno di scontro, per cui interviene periodicamente la Corte di Cassazione, di cui ricordo in particolare alcuni ultimi interventi.
INTERESSI COMMERCIALI E RIPETIZIONE INDEBITO
Gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002 sono stati introdotti in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 d.lgs. c.i.t.. Anche se il "solvens" è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta l'azione di ripetizione dell'indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa.
Cassazione civile sez. I, 14/12/2022, n.36595
NOZIONE DI TRANSAZIONE COMMERCIALE- CONTRATTO DI AGENZIA
In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di "transazione commerciale" di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo la norma introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va ricompreso, pertanto, anche il contratto di agenzia.
Cassazione civile sez. II, 31/03/2022, n.10528
INTERESSI MORATORI ED INDENNIZZO ASSICURATIVO
All'indennizzo assicurativo per la responsabilità civile non si applicano gli interessi di mora previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, atteso che la somma corrisposta a tale titolo dall'assicuratore, pur trovando fondamento nel contratto di assicurazione, serve a ristorare il danneggiante dell'esborso compiuto a titolo di risarcimento del danno, per il quale l'art. 1, comma 2, lett. b) del citato decreto legislativo esclude espressamente l'applicazione degli interessi predetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che non aveva riconosciuto gli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 sull'indennizzo preteso dall'assicurato onde essere rimborsato di quanto corrisposto, a seguito di condanna al risarcimento del danno, per spese di lite e di registrazione del verbale di conciliazione).
Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7966
Avv. Cesare Menotto Zauli
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