La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.

Ai sensi dell’art. 2087 c.c., in tema di “tutela delle condizioni di lavoro”, “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La legislazione antinfortunistica ruota attorno a tale obbligazione di sicurezza.
In questo breve saggio, non ci si concentrerà tanto sugli aspetti risarcitori, già oggetto di abbondante trattazione nella manualistica, quanto soprattutto sulla figura del datore di lavoro e sui suoi doveri e sulle conseguenze cui può andare incontro.
Gli standard di sicurezza settoriali debbono, infatti, sempre e comunque garantire l’incolumità psicofisica del prestatore di lavoro e, pertanto, possono fungere da modello di riferimento solo in quanto idonei a prevenire infortuni o tecnopatie, in relazione al concreto rischio lavorativo.
L’art. 2087 c.c. è una norma sussidiaria ed integrativa delle misure da adottare a garanzia del lavoratore (così, fra le tante, Cass. 7 marzo 2006 n. 4840).
La dottrina è concorde, in particolare, nel sostenere che l'art. 2087 rappresenta una norma di chiusura del sistema prevenzionale, una norma "aperta" il cui contenuto è volto a supplire alle eventuali lacune di una disciplina che non può ragionevolmente prevedere e normare qualunque fattore di rischio.
Anche la giurisprudenza, tanto di legittimità che di merito, ha postulato il carattere di norma di chiusura dell'art. 2087 «con funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica» ( Cass 12138/2003; Cass 11704/2003; Cass 12863/1998; Cass 4721/1998), estensibile ad ipotesi e situazioni non espressamente considerate e valutate dal legislatore.
Tale principio comporta l'imposizione di due criteri: a) il datore deve adeguare i sistemi prevenzionali in azienda alle acquisizioni della più moderna tecnologia, e tenere aggiornate misure e mezzi di protezione; b) tale obbligo non può trovare attenuazione o limiti in motivazioni di ordine meramente economico (Natullo, La massima sicurezza tecnologica, in DPL, 1997, 12, 815).
Secondo il più rigoroso orientamento, il datore di lavoro deve ispirare la propria condotta all'acquisizione della migliore scienza ed esperienza, in quanto la formulazione dell'art. 2087 c.c. gli impone di aggiornare continuamente le misure e gli strumenti di prevenzione in funzione dei progressi tecnologici, adottando all'uopo tutte le nuove acquisizioni in materia (Cass. pen. 20.10.1995; Cass pen. 16.6.1995), e, nel caso dell'impiego di macchine, dotando le stesse dei più recenti e sofisticati presìdi antinfortunistici (Cass. pen. 29.4.1994).
La massima sicurezza possibile non deriva solo dalla normativa in vigore, ma anche dalle buone prassi elaborate dagli enti deputati: infatti, l’area della protezione dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro, abbraccia ogni tipo di misura utile a tutelare il diritto soggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi.
Anche una condizione lavorativa stressante ed usurante, per esempio, per orari o altre condizioni, è fonte di responsabilità per il datore di lavoro (ex permuti Cass. 2 gennaio 2002 n. 5).
Parimenti, i pregiudizi all’immagine del dipendente possono rientrare nell’abito dell’art. 2087 c.c., come nel caso di divulgazione a terzi non motivata di una contestazione disciplinare (Trib. Milano, 21 agosto 2002, RCDL 2002, 916) o l’utilizzazione non autorizzata da parte del datore di lavoro dell’immagine del dipendente (ibidem).
L’art. 2087 c.c. è norma posta pure alla tutela della personalità morale e professionale del lavoratore. Vieta, in particolare, fra l’altro, le molestie morali subite sul posto di lavoro, ed in particolare, il cd. mobbing, le molestie sessuali ed i pregiudizi alla dignità del dipendente.
Lo stesso “stress da lavoro”, si diceva, è diventato una tipologia di rischio che il datore di lavoro deve individuare fra i rischi possibili.
Anche la dequalificazione del lavoro, comportante discredito, deve essere impedita dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve essere poi pienamente informato sulle malattie che possono essere contratte dai lavoratori, per esempio nell’ipotesi di assorbimento di agenti nocivi o cancerogeni, ai danni da esposizione al rumore o da movimentazione manuale dei carichi.
In giurisprudenza si afferma costantemente la responsabilità datoriale per l’infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le misure protettive, sia quando ometta di vigilare che di tali misure venga fatto uso da parte di quest’ultimo (Cass. 17 aprile 2004 n. 7328; Cass. 13 ottobre 2000 n. 13690).
Di più: il datore di lavoro deve senz’altro valutare e penalizzare la consuetudine dei dipendenti di violare le predette misure (Cass. 16 maggio 2007 n. 11278).
Con l’introduzione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la principale responsabilità attribuita al datore di lavoro riguarda la valutazione dei rischi presenti nel ciclo produttivo. In una relazione occorre individuare le misure di prevenzione e di protezione attuate, il programma di attuazione, le procedure.
Oltre alla responsabilità individuale del datore di lavoro, il Testo Unico, raccordandosi con il d.lgs. n. 231/2001 ha previsto anche l’ipotesi di responsabilità amministrativa dell’impresa ed ha introdotto il modello di organizzazione e di gestione.
Il datore di lavoro deve esercitare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione di sottrarvisi (Cass. Pen. 12 aprile 2005 n. 20595).
Da evidenziare che l’eventuale consenso prestato dal lavoratore subordinato allo svolgimento di mansioni pericolose in luogo non sicuro, non è circostanza atta ad escludere la responsabilità del datore di lavoro che abbia consentito tale attività (Cass. 15 aprile 2008 n. 9898).
D’altro canto, i preposti hanno l’obbligo di segnalare al datore di lavoro o al dirigente, le deficienze di mezzi, attrezzature, dispositivi e, in generale, ogni situazione di pericolo; tuttavia il dirigente non risponderà dell’omessa elaborazione del documento di valutazione del rischio, trattandosi di valutazione rimessa all’esclusiva responsabilità datoriale.
V’è anche, però, una responsabilità del lavoratore incauto.
In materia di infortuni sul lavoro, la violazione delle misure di sicurezza da parte del dipendente può comportare anche misure disciplinari, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro nei casi di maggiore gravità.
La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, considerando sia il contenuto del contratto individuale di lavoro, integrato dalla norma in esame ex art. 1374 c.c., sia la sussistenza della responsabilità contrattuale a fronte della violazione di una obbligazione giuridica preesistente (Cass. 25 maggio 2006, n. 12445).
In certi casi, la responsabilità del datore di lavoro può essere solidale con quella del dipendente, a sua volta responsabile di comportamenti pregiudizievoli ai danni di altri dipendenti (per esempio può esservi responsabilità solidale del datore di lavoro col dipendente autore di molestie sessuali ai danni di altro dipendente).
Quanto ai danni risarcibili, la relativa gamma è stata ridefinita da parte della giurisprudenza a seguito dell’entrata in vigore della cd. riforma INAIL (d.lg. 25 febbraio 2000 n. 35) ed in particolare con la sopravvenuta previsione di indennizzo del danno biologico per le indennità con postumi superiori ad una certa percentuale.
L’art. 2087 c.c. non configura, però, un’ipotesi di responsabilità oggettiva; sul datore di lavoro, evocato in giudizio dal lavoratore per il risarcimento dei danni, incombe l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per prevenire l’evento dannoso (Cass. 1 aprile 2003 n. 4909), ovvero che quest’ultimo non è riconducibile a sua responsabilità (Cass. 27 giugno 1998, n. 6388).
Quanto all’ipotesi di concorso di colpa da parte del lavoratore nella causazione dell’infortunio, non può escludere la responsabilità del datore di lavoro, in quanto l’esonero totale dalla predetta responsabilità può riconoscersi solo laddove la condotta del dipendente possa porsi come causa esclusiva dell’evento, in quanto presenti i caratteri sia della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute sia della eccezionalità ed atipicità (Cass. 21 maggio 2002 n. 7454) oppure presenti i requisiti del caso fortuito (Cass. 2 febbraio 1999 n. 870).
In altre ipotesi, la colpa del lavoratore può ridurre in maniera percentuale (per esempio: 1/3) la responsabilità del datore di lavoro (Cass. 20 agosto 2003 n. 12253).
In forza della disposizione dell’art. 2087 c.c. e delle disposizioni speciali antinfortunistiche, il datore di lavoro è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro; pertanto, ove egli non ottemperi l’obbligo di tutela, l’evento lesivo, in sede penale, gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’art. 40, 2° co c.p. (Cass. Pen. sez. IV 22 gennaio 2007 n. 10109).
Connesso con tale questione è il discorso della responsabilità amministrativa da reato della persona giuridica ex artt. 5,6,7 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231.
Si è poi fatto osservare come gli interessi oggetto della tutela codicistica non possano essere nemmeno limitati ai lavoratori, ma vadano riferiti in senso lato a qualunque individuo si trovi esposto al rischio, essendo la sicurezza del lavoratore ricompresa nella più generale tutela dell'integrità fisica della persona (Pulitanò , 103); simile indicazione proviene in tal senso prima dal D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 ed oggi dal recente testo unico sulla sicurezza, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
Giuridicamente, l'obbligo di sicurezza si colloca accanto all'obbligazione principale alla retribuzione sussistente in capo al datore di lavoro, oscillandosi in proposito tra diverse ricostruzioni teoriche: per qualcuno si tratterebbe di un obbligo accessorio, alla stregua degli obblighi del locatore di immobili verso i conduttori e degli appaltatori di opere per le cose affidate, integrativo dei doveri generali di correttezza e buona fede.
La norma codicistica commisura l'obbligazione di sicurezza a tre parametri, la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, i quali, operando in combinato disposto determinano i confini del dovere medesimo e ne rendono l'oggetto adattabile all'evoluzione temporale.
Le misure da attuare non sono solamente quelle indicate dalla specifica legislazione esistente in materia, ma altresì quelle consigliate dal ricorso alle norme ordinarie di prudenza e diligenza, e comunque funzionali all'obiettivo di garantire la sicurezza e salute dei lavoratori, desunte allo scopo dalla effettiva pericolosità delle lavorazioni espletate ovvero dalla intrinseca pericolosità di un macchinario (Cass. 17314/2004; Cass. 9601/2001).
Per contro, l'obbligo di predisporre cautele atipiche, ossia non espressamente previste dalla legge, presuppone comunque la comprovata insufficienza delle misure prescritte e l'individuabilità concreta della misura alternativa da adottare, non essendo sufficiente l'affermazione in ordine alla necessità di adozione di «innominati mezzi di prevenzione» (Cass 5409/1998).
Nel caso di lavoratori giovani ed inesperti gli obblighi del datore di lavoro assumono connotati particolarmente intensi, come nel caso degli apprendisti, verso cui la legge pone obblighi di formazione e addestramento. Pertanto, in tali circostanze in capo al datore di lavoro incombe un più intenso dovere di informazione e di sorveglianza sull'operato dei prestatori di opere (Cass. 536/2013).
La Cassazione ha pure affermato la sussistenza di una violazione dell'art. 2087 c.c. quando il datore non adegua le dimensioni dell'organigramma aziendale al carico di lavoro e non evita per ciò stesso il superlavoro dei dipendenti, determinando un eccessivo ricorso allo straordinario (Cass. 8267/1997).
In tema di infortunio e sicurezza del lavoro, la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione di misure di sicurezza generiche (art. 2087) o specifiche (D.P.R. 27.4.1955, n. 547), è esclusa nel caso di dolo o di rischio c.d. elettivo del lavoratore, quale quello procurato artificialmente dal dipendente medesimo che per esigenze meramente personali esegue di propria iniziativa un'attività pericolosa non avente rapporto con quella ordinaria e del tutto esorbitante da essa ( Cass. 6377/2003; Cass 7367/2001).
2087 C.C. E COVID
La normativa emanata in materia di emergenza epidemiologica ha cercato di operare un «bilanciamento di più valori costituzionali», ad esempio «la salute, la libertà personale, la libertà di circolazione, la libertà di iniziativa economica privata, il diritto al lavoro e alla sicurezza nei luoghi di lavoro».
Uno degli argomenti è stato proprio quello relativo alle responsabilità nei luoghi di lavoro in caso di «infortuni COVID-19» con riferimento all’equiparazione - operata dall’articolo 42 del decreto legge n. 18 del 2020 tra i casi accertati di contagio da COVID-19 in occasione di lavoro e l’infortunio sul lavoro (si veda, ex permultis, «Guida al Diritto» n. 17 del 2020, pagine 98 e seguenti).
A riguardo va rammentato come già i commi 14 e 15 dell’articolo 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» prevedevano che:
«Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16 e che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza».
In precedenza l’articolo 2, comma 6, del Dpcm 26 aprile 2020, imponeva a tutte le imprese che non avessero sospeso la propria attività di osservare il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020”.
Con riferimento allo specifico tema la conversione del decreto legge n. 23 del 2020, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 8 aprile ha comportato un’importante novità con l’introduzione dell’articolo 29-bis, norma che, con assoluto carattere innovativo, dispone che il rispetto e il mantenimento delle prescrizioni dei protocolli anti-contagio, secondo le specifiche attività, costituiscano adempimento dell’articolo 2087 del codice civile.
Avv. Cesare Menotto Zauli
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