Annullare o modificare sentenze penali di condanna: casi e modi

Modificare la sentenza penale irrevocabile: quali i casi
1. Premessa
Il dibattito scaturito a seguito di ricorrenti vicende di cronaca dalle quali è trapelata la notizia che alcuni giudicati penali, ossia alcune sentenze emesse da Giudici della Repubblica, non sono state il prodotto consequenziale ad un percorso di corretta formazione della decisione giudiziale, ha indotto l’opinione pubblica ad interrogarsi in riferimento alla possibilità di “rivedere” sentenze penali ormai passate in cosa giudicata ossia definitive ed irrevocabili per legge.
La decisione giudiziale penale, infatti, deve essere il portato di un percorso disciplinato dalla legge che segua i dettami del “giusto processo” così come previsto dall’art. 111 della Costituzione, e che applichi previsioni penali disciplinate per legge e sanzioni penali legali ossia predeterminate da eguali disposizioni della legge penale.
I giuristi, invece sanno da tempo che il principio della cd. intangibilità del giudicato penale ha mutato le sue caratteristiche e che probabilmente oggi, soltanto ad effetti formali, può definirsi una sentenza “irrevocabile”.
Vero è, invece, che la sentenza penale definitiva può essere cambiata sia con riguardo al merito della decisione penale (sentenza di assoluzione invece di condanna o di revoca per abolizione del reato) sia in riferimento alla procedura effettuata (sentenza annullata per vizi riguardanti l’assistenza e la difesa dell’imputato) sia in riferimento alla pena irrogata (sentenza che modifichi a favore del condannato il trattamento sanzionatorio).
Tutto è rivedibile, con i tempi ed i modi previsti dalla legge e sempre con effetti favorevoli per l'imputato o condannato e mai con effetti sfavorevoli.
2. Gli strumenti per rivedere il giudicato penale definitivo. La revisione della sentenza di condanna
La sentenza irrevocabile comporta la esecuzione della pena ivi prevista.
L’art. 648 cpp detta il concetto “Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione”. In particolare la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se invece vi è stato ricorso per Cassazione la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata la ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che lo dichiara inammissibile.
Mezzi di impugnazione. Le impugnazioni sono attività processuali mediante le quali si apre una nuova fase dello stesso procedimento in cui si controlla o si rinnova il giudizio anteriore.
La norma dell’art. 630 c.p.p. prevede le ipotesi in cui una sentenza di condanna può essere oggetto di revisione:
1. Inconciliabilità tra due giudicati.
2. Presenza di una sentenza civile o amministrativa successivamente revocata che abbia deciso una questione pregiudiziale.
3. Sussistenza di “nuove prove” che determinano il proscioglimento.
4. Dimostrazione che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Analizzando nello specifico le quattro ipotesi:
1) Primo caso di revisione: la inconciliabilità tra due giudicati irrevocabili. Sul punto sono illuminanti le seguenti due sentenze della Suprema Corte:
a) Cass. IV sez. pen. n. 8135 del 28.2.2002 “In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità tra due sentenze irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le due sentenze”.
b) Cass. sezioni unite 30 marzo 1998 n. 18 “dall’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale discende che giudice della inconciliabilità dei fatti posti a fondamento del provvedimento di applicazione della misura con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile è il giudice della misura, che richiesto di revocare il provvedimento con effetto ex tunc sul presupposto di quella inconciliabilità, ha l’ulteriore potere-dovere di accertare se quei fatti siano stati gli unici presi in esame nel momento di applicazione della misura e, dunque, il potere di respingere la richiesta di revoca qualora, certa quella inconciliabilità, emerga che anche altri erano i presupposti di fatto del provvedimento”.
2) Secondo caso di revisione: (art. 630 lett. b): condanna fondata su sentenza pregiudiziale civile o amministrativa poi revocata. Casi di scuola sono la revisione a favore di imputato che si scopre essere stato condannato dal Giudice ordinario, mentre al momento del commissi delicti è risultato essere minorenne, oppure, altro caso diverso è quello del condannato per bancarotta che poi ottiene la revoca della sentenza di fallimento.
3) terzo caso di revisione: (art. 630 lett. c)). Le nuove prove. E’ il caso più frequente e più avvincente di revisione. La scoperta di prove nuove o comunque non valutate nel precedente giudizio di merito e cioè nel caso in cui “dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631 c.p.p..
4) Quarto caso di revisione: la testimonianza falsa poi accertata con sentenza passata in giudicato potrebbe consentire l’impiego dell’art. 630 lett. a), tuttavia vi possono essere dei casi in cui il processo per falsa testimonianza non può ritenersi concluso perché è intervenuta la prescrizione o l’amnistia.
Altro caso possibile è la consulenza tecnica svolta in maniera fraudolenta. E’ evidente che se una perizia svolta in maniera fraudolenta ha determinato al condanna dell’imputato e se in seguito si scopre che detta perizia erra stata effettuata per favorire qualcuno e danneggiare qualche altro, il difensore può richiedere la revisione in quando la condanna era fondata sulla falsità di un atto istruttorio del precedente giudizio.
3. Altro caso di modificazione della sentenza penale di condanna: La restituzione nel termine per compiere atti del procedimento
L’art. 175 del c.p.p. prevede che le parti private, i difensori ed il pubblico ministero sono restituiti nel termine previsto a pena di decadenza laddove provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore.
Nella ipotesi in cui l’imputato non abbia avuto notifica della sentenza di condanna nelle maniere formali e ne abbia avuto conoscenza solo successivamente a seguito della intrapresa nei suoi confronti di azioni esecutive o altro, può richiedere ai sensi della norma sopra citata di essere rimesso nei termini per proporre impugnazione.
Questa disciplina si applica anche nella ipotesi di decreto penale di condanna e qualora l’imputato non abbia avuto la possibilità di proporre, per caso fortuito o forza maggiore, tempestiva opposizione al decreto di condanna.
Anche questa previsione, quindi, consente di riaprire la scatola chiusa della sentenza di condanna e di elidere la cosiddetta “intangibilità del giudicato”.
In quali ipotesi si può invocare l’applicazione dell’art. 175 c.p.p.:
1. Frequenti sono i casi di processi celebrati “in absentia” dell’imputato allorché a costui non era stato validamente notificato l’atto introduttivo del processo e non si è provveduto alla “sospensione” del processo ai sensi della norma dell’art. 420 quater così come riformulato dalla Legge n. 67/2014 che ha eliminato la disciplina della contumacia, prevista la possibilità di celebrazione del processo in assenza dell’imputato qualora costui abbia effettivamente avuto notifica formale del processo a suo carico, e previsto la sospensione del processo per l’imputato irreperibile.
2. Altra ipotesi applicativa della norma in questione si verifica allorché la sentenza penale o il decreto penale di condanna non sia stata notificata correttamente all’imputato contumace e soltanto per i processi incardinati prima della riforma apportata con la legge n. 74/2014 che è entrata in vigore il 22.8.2014.
In tali casi la richiesta è presentata entro 30 giorni dal momento in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico e della sentenza (o decreto) di condanna.
Competente a decidere è il Giudice che sarebbe stato competente per l’eventuale impugnazione.
Se accoglie la richiesta il Giudice provvede alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.
Qualora il procedimento sia nullo per difetto di notifica gli atti vengono rimessi al PM.
4. La revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato
Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
In tal caso cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali della condanna.
La previsione è contenuta nell’art. 673 c.p.p. e rappresenta un'altra ipotesi di eliminazione della condanna penale e dei suoi effetti e quindi di elisone del giudicato penale.
5. La modifica della sentenza di condanna per illegalità della pena
Qualora una norma successiva a quella applicata al momento della condanna oppure una declaratoria di incostituzionalità abbia riguardato le modalità e la quantità del trattamento sanzionatorio, è possibile richiedere la modifica della sentenza di condanna per sopravvenuta illegalità della pena.
La questione ha avuto grande rilievo a seguito della sentenza n. 32/ 2014 della Corte Costituzionale che in materia di sostanze stupefacenti ha determinato la reviviscenza della più favorevole disciplina sanzionatoria prevista dalla legge Iervolino-Vassalli, in materia di droghe leggere, rispetto a quella più pesante della Legge Fini-Giovanardi.
Detta sentenza della Consulta e poi una serie di interventi delle Sezioni Unite della Cassazione hanno rideterminato le regole da seguire in tema di sopravvenuta illegalità della pena.
In tali casi l’imputato qualora il processo è in corso può far valere da subito le nuove norma, se il processo è concluso la sentenza è passata in cosa giudicata può promuovere un incidente di esecuzione per chiedere l’applicazione della norma sanzionatoria più favorevole.
Condizione necessaria perché questo accada è che l’esecuzione della pena non sia ancora iniziata oppure sia ancora in corso.
Avv. Filippo Castellaneta
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