Istanza cautelare e notifica alla persona offesa
Diritto dell'indagato ad una rapida definizione del procedimento cautelare incidentale
1. Inquadramento normativo
Negli ultimi anni la figura della c.d. “vittima del reato", ossia la persona offesa dalla condotta presuntivamente illecita dell'imputato è assurta a figura predominante del processo e della procedura penale.
La legislazione, sulla scorta delle direttive della UE, ha posto in essere tutta una serie di accorgimenti per garantire una tutela "effettiva" dei diritti di cui, in linea teorica, è portatrice.
Nella ipotesi di sottoposizione a misura cautelare di una persona denunciata per aver commesso "delitti contro la persona", si è previsto, all'art. 299 c.p.p. comma 2-bis che i provvedimenti restrittivi della libertà personale vengano "immediatamente" notificati ai servizi socio assistenziali, alla persona offesa e al suo difensore se è stato nominato.
La persona offesa, quindi, deve essere immediatamente informata della sottoposizione dell'indagato, da lei denunciato, ad una misura restrittiva della libertà personale.
L'art. 299 comma 3 del c.p.p. stabilisce, altresì, che la persona offesa sia resa partecipe della vicenda cautelare dell'indagato.
Infatti tale norma, così come modificata dall'art. 2 della legge n. 119/2013, prevede che la richiesta di revoca o sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 bis, 283,284,285 e 286 c.p.p. applicate nei processi aventi ad oggetto delitti commessi con violenza sulla persona, deve essere contestualmente notificata a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ex art. 121 c.p.
La notifica non deve essere effettuata se l'indagato, a mezzo del suo difensore, propone istanza di revoca o sostituzione della misura già nel corso dell'interrogatorio di garanzia.
Tale apparato normativo consente alla persona offesa di essere costantemente informata della vicenda cautelare dell'indagato da lei denunciato.
2. Problematiche applicative
L'indagato può essere sottoposto a misure cautelari.
In tal caso il Pubblico Ministero richiede al Giudice competente ai sensi dell'art. 291 c.p.p. e cioè al GIP oppure al Tribunale, monocratico o collegiale, in caso di celebrazione della udienza di convalida con conseguente giudizio direttissimo, la misura indicando i gravi indizi di colpevolezza, e richiede la applicazione della misura più idonea a soddisfare le esigenze cautelari del caso.
Le misure cautelari "coercitive" richiamate dall'art. 299 comma 2-bis e 3 sono: l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto ed obbligo di dimora, gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere, la custodia cautelare in luogo di cura.
L'obbligo di notifica da parte della polizia giudiziaria prima e del difensore dell'imputato poi, nel caso chieda la sostituzione o la revoca, sussiste unicamente per i delitti commessi con "violenza alla persona".
E' di tutta evidenza, quindi, che le misure cautelari emesse per delitti contro il patrimonio (es. truffa, appropriazione indebita), sfuggono a tale disposizione.
Tuttavia, la delimitazione delle ipotesi delittuose per cui è indispensabile la notifica non è stata e non è di facile demarcazione e più volte la Corte di Cassazione è dovuta intervenire per specificare ratio e applicabilità delle norme richiamate.
3. Quali sono i delitti commessi con violenza alla persona per i quali è necessario procedere alla notifica
Il procedimento cautelare prevede tempi ristretti per le decisioni in quanto esse incidono in maniera diretta sulla libertà della persona che, giova ricordarlo, è il bene primario di fondamentale importanza e tutela, tant'è che la nostra Costituzione, all'art. 13, lo definisce "inviolabile".
Pertanto il porre un ulteriore adempimento procedurale a chi, nel corso delle indagini e della fase cautelare, deve proporre una istanza di revoca o di sostituzione della misura che incide su un bene fondamentale del cittadino, appare un inutile orpello burocratico che solo apparentemente prende in considerazione i diritti della persona offesa, la quale, invece, ha ben altri strumenti per farli valere e che comunque è già ampiamente tutelata dal parere obbligatorio, seppure non vincolante, dell'Organo dell'Accusa ed è garantita dalla decisione finale del Giudice terzo.
In ogni caso, nella Giurisprudenza di merito, spesso si tende a generalizzare ed ampliare la portata di tale adempimento ed a richiederlo per ogni tipo di reato nel quale è anche solo ipotizzata una condotta "violenta".
In effetti, invece, l'obbligo di notifica non va esteso a tutti i reati commessi con violenza sulla persona.
In alcune ordinanze di rigetto della istanza cautelare, o meglio di inammissibilità della stessa, capita di leggere che il delitto considerato è quello di rapina ai danni di alcuni autotrasportatori a bordo di TIR (Tribunale del Riesame di Palermo 19.11.2019) oppure di atti predatori (contestati come rapine) espletati ai danni di titolari di supermercati (Corte Appello di Bari 1.4.2020), e tanto in evidente contraddizione con l'orientamento predominante nella Giurisprudenza di legittimità.
Ed, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha più volte ribadito che, al fine di valutare se l'istanza di revoca o sostituzione debba essere notificata previamente alla persona offesa, deve aversi riguardo alla "tipologia della persona offesa", al "movente del reato" ovvero "al contesto in cui il reato è stato commesso".
In particolare occorre accertare se la parte è persona offesa di delitti di tratta degli esseri umani, di terrorismo, di criminalità organizzata, di violenza o sfruttamento sessuale, e se si è trattato di violenza di genere e se si ricorra in ipotesi di violenza nelle relazioni strette.
Al di fuori di tali casi deve valutarsi se al delitto connotato da violenza si ricolleghi un "concreto pericolo di intimidazioni, ritorsioni o vittimizzazione secondaria ripetuta" (Cass.sez. II n. 36167/2017; Cass. sez. II 17735/2019).
Appariva già chiaro quindi, dalla citata pronuncia del 2017, che il procedimento cautelare nel quale è necessario procedere alla notifica della istanza di revoca (o sostituzione) alla persona offesa è quello che riguarda un delitto con violenza "diretta" contro la persona e per il quale ricorra un rischio palese di possibile reiterazione in quanto l'obiettivo primario della lesione della norma giuridica da parte dell'indagato è quello precipuo di arrecare nocumento alla vittima.
In tal caso le "particolari esigenze di tutela" fanno sorgere il diritto per la persona offesa di ottenere la notifica delle richieste de libertate al fine di essere informata e di poter produrre memorie al magistrato procedente.
4. Il diritto dell'indagato ad una rapida definizione del procedimento cautelare
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione sez. II penale, la n. 12800/2020 depositata il 23.4.2020 ha ulteriormente specificato il concetto, ribadendo quali sono le modalità per la selezione dei casi in cui la notifica è obbligatoria, e soprattutto per affermare comunque il diritto dell'indagato ad ottenere una "rapida definizione dell'incidente cautelare" quanto meno bilanciabile, ma in realtà assolutamente preminente, con il diritto all'informazione della persona offesa al fine di produrre memorie.
Tale pronuncia, annullando per l'appunto la ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo, sopra citata, che richiedeva la notifica della istanza di revoca in procedimento penale avente ad oggetto "rapine ad autotrasportatori", ha affermato che "per la delimitazione dell'obbligo di notifica dell'art. 299 c.p.p., occorre aver riguardo al rischio di "recidiva personale". E tale rischio che genera il diritto della vittima a partecipare al procedimento incidentale sulla libertà ed a rappresentare le proprie ragioni attraverso il deposito di memorie. Ed è allora che la tutela del diritto della vittima a partecipare al procedimento che si conclude con decisioni rilevanti per la propria incolumità, che giustifica l'allungamento dei tempi per la decisione sulla cautela".
In definitiva, secondo quest'ultimo arresto giurisprudenziale, il Tribunale non aveva applicato questi canoni interpretativi e non aveva indicato quale sarebbe stato l'asserito elevato e specifico rischio di recidiva nei confronti delle vittime che imponeva l'attuazione della norma di cui all'art. 299 comma 3 c.p.p.
A fronte della enunciazione di tali principi, appare chiaro che seppure velatamente sta emergendo un orientamento, sul punto, che considera il diritto dell'indagato sottoposto a misura, ad ottenere una rapida definizione della sua istanza cautelare, di importanza primaria rispetto al diritto della persona offesa di ricevere copia dell'istanza di revoca o sostituzione.
E' chiaro che tale incombente va effettuato allorché si tratti di un delitto nel quale la violenza, fisica o morale, si è manifestata in concreto in danno della vittima del reato, e nella ipotesi ulteriore che sussista un elevato rischio di reiterazione specifica di tali comportamenti.
In sostanza, l'obbligo si applica, quando il reato per cui si procede è un reato che prevede violenza, fisica o morale, di genere o esercitata nei confronti di una persona al solo scopo di lederla o minacciarla e non, invece, quando la violenza sia stata esercitata di riflesso per assicurarsi obiettivi diversi (profitto o vie di fuga) rispetto all'esercizio della violenza fisica: come ad esempio accade nella rapina o nell'estorsione.
Il richiamo, allora, ad un diritto del soggetto sottoposto a misura, ad ottenere rapidamente e senza appesantimenti burocratici, il diritto alla decisione della propria istanza riafferma il ruolo fondamentale del diritto di libertà dell'indagato e sembra aprire uno spiraglio di luce nel periodo in cui l'accentuazione della tutela (molte volte solo apparente) dei diritti delle vittime di reato, indebolisce le garanzie nei confronti delle persone che invece meritano maggiore tutela in quanto sottoposte a privazione della libertà prima di una condanna e prima della celebrazione di un processo.
Avv. Filippo Castellaneta (www.avvocatocastellaneta.it)
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