Tossicodipendenza e reato continuato
Disciplina della continuazione tra reati e stato di tossicodipendenza
1.Inquadramento sostanziale e processuale
La figura del reato continuato è sorta per mitigare il trattamento sanzionatorio previsto dalle legislazioni per punire i delitti dello stesso tipo ripetuti più volte. Il codice penale italiano, all’art. 81 c.p., prevede per l’appunto che in caso di violazione della stessa norma penale commessa con una sola azione od omissione il reo venga punito con la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
Il secondo comma dell’art. 81 poi norma prevede che alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Purchè le violazioni siano esecutive di un medesimo disegno criminoso.
Si parla di “concorso formale” quando con una sola azione od omissione si viola più volte la legge penale e perciò si realizzano più reati. Si parla di “concorso materiale” quando uno stesso individuo, con varie azioni od omissioni ha commesso più violazioni dello stesso o di più precetti penali.
Il reato continuato viene considerato come una “pluralità di reati” ma viene valutato in modo unitario ai fini della pena, ai fini della prescrizione e ai fini della competenza territoriale.
La continuazione deve essere riconosciuta in sentenza oppure può essere riconosciuta anche successivamente all'emanazione delle sentenze innescando la procedura di cui all’art. 671 c.p.p.: applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato sempre che la stessa non sia stata già valutata ed esclusa dal giudice della cognizione. In tal caso occorre proporre un incidente di esecuzione, e competente è il Giudice o il collegio che ha emesso al sentenza passata in giudicato per ultimo.
Nel 2006 il legislatore ha attribuito rilievo nella valutazione della continuazione, oltre che ai tradizionali indici enucleati in sede giurisprudenziale (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, causali dell’azione, modalità della condotta, bene giuridico offeso) anche allo stato di tossicodipendenza, nei limiti in cui tale condizione si riverberi nella consumazione dei reati che si vorrebbero avvinti in continuazione.
All’uopo è stato aggiunto nell’art. 671 c.p. il richiamo alla consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, espressamente qualificandolo come uno degli elementi che incidono sulla disciplina del reato continuato (ex multis Cass. n. 2362/2020 I sez Penale) L’incidente di esecuzione si propone con istanza a firma del condannato e segue la procedura prevista dall’art. 127 c.p.
2. La tossicodipendenza quale elemento unificante di più reati
“Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuativi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza”.
Il disposto dell’art. 671 c.p.p. I comma ultima parte così come modificato dalla Legge n. 49 del 2006, è chiaro e tuttavia va riconosciuto che, essendo stato espressamente codificato, ha una pregnanza maggiore rispetto agli criteri che comunque devono sussistere.
La Cassazione ha spiegato, anche, che tale modifica legislativa non comporta automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, potendo giustificarsi con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. II n. 22493 del 21/03/2019).
Pertanto, se il richiedente ha un conclamato “stato di tossicodipendenza”, documentato e allegato agli atti della richiesta e ricorra qualche altro indice indicato dalla Giurisprudenza quale segnale dell'unicità del disegno criminoso, le possibilità di riconoscimento, da parte dell’Autorità giudiziaria, della disciplina della continuazione, sono notevolmente superiori.
Nell'ipotesi in cui il richiedente ottenga tale riconoscimento, il giudice adito rimodulerà il trattamento sanzionatorio applicando alla sanzione irrogata per il reato più grave l’aumento per la continuazione: di fatto il condannato beneficerà di un trattamento migliorativo in quanto a due diverse condanne ne subentrerà una sola. In tal caso si applicherà l’art. 533 comma 2 che prevede che la pena per ciascuno degli illeciti deve essere determinata preliminarmente in via autonoma e se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione.
Decisivo, nella fase esecutiva, è assolvere all’onere di allegazione che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, e quindi l’onere di evidenziare e allegare elementi specifici e concreti a sostegno del proprio assunto, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato atteso che tali elementi possono essere anche indici sintomatici non dell’attuazione di un progetto criminoso unitario quanto piuttosto di un’abitualità criminosa (Cass. sez. I 20.4.2016 n. 35806).
3. La tossicodipendenza e l’abiltualità a delinquere (a causa della tossicodipendenza): due concetti sovrapponibili
Chi fa uso di droghe, ossia di sostanze, di origine naturale o sintetica, che possono provocare determinati effetti sull’uomo e sul comportamento e lo fa in maniera sistematica e continua e non episodica, è una persona tossicodipendente. Questo “status” viene di solito, ma non sempre, certificato dai servizi di tossicodipendenza (Ser.T) cui l’assuntore di droghe si rivolge per l’afflizione delle problematiche fisiche e psichiche comporta l’assunzione di sostanze stupefacenti.
Tale concetto ha disegnato una vera e propria tipologia di persona con problematiche particolari: persona portata all’utilizzo e all’acquisto continuo di droghe e alla consequenziale necessità di disporre del denaro necessario per l’approvvigionamento delle stesse. Il tossicodipendente, se non dispone di denaro sufficiente per l’acquisto della sostanza, commette reati predatori per procurarsi il denaro necessario per il soddisfacimento delle sue bisogna.
Tale condizione è normativamente ritenuta capace di sostanziare l'unicità del disegno criminoso per la commissione di più reati anche diversi tra loro e in tempi diversi ma accomunati dall'esigenza di reperire fondi per l’acquisto di droghe.
A fronte di tale costruzione normativa, tuttavia, si erge, spesso a contrasto, il principio secondo il quale l'unicità del disegno criminoso non può confondersi con l’abitualità a delinquere. In molte ordinanze reiettive della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato si legge che l'unicità del disegno criminoso non può essere confusa con la tendenza delinquere del soggetto.
È d’uopo ricordare che ai sensi dell’art. 108 del codice penale “è dichiarato delinquente per tendenza che, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o la incolumità individuale, il quale, per sé ed unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell’art. 133 c.p., rilevi una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole”.
Delinquente abituale, invece è chi, ai sensi dell’art. 102 c.p., dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore a 5 anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto non colposo della stessa indole.
Non pare, quindi, che quando i Giudici fanno riferimento alla “tendenza delinquere”, facciano riferimento alle tipologie normative del delinquente abituale e del delinquente per tendenza, bensì ad una più generica “predisposizione a commettere reati”.
Ma la predisposizione a commettere reati perché la persona è spinta dalla tossicodipendenza a commetterli, per le ragioni suesposte, non rafforza il concetto dell'unicità del disegno criminoso e dell'unicità dell'ideazione a delinquere che porta alla consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza preteso dall’art. 671 I co. ultima parte?
Sembra, quindi che il Giudice nel riconoscere la generica tendenza a delinquere del soggetto tossicodipendente, confermi come sia la tossicodipendenza a cementare di ideazione unitaria e prestabilita la commissione di più reati. Lo “stile di vita delinquenziale” della persona che cerca costantemente mezzi per approvvigionarsi della sostanza è di per sé unicità di ideazione criminosa.
4. Conclusioni
La questione non è tuttavia semplice, anche perché i Giudicanti chiedono di associare alla tossicodipendenza gli altri elementi tipici e indicatori della continuazione. Di recente Cass. sez. I n. 30024 /2020 del 15/7/20 ha statuito che “quello del tossicodipendente è uno stile di vita che, per esplicita statuizione legislativa, integra un dato positivamente valutabile, ai fini del riconoscimento dell’unicità del programma criminoso da valutare unitariamente agli ulteriori elementi sintomatici enucleati in via interpretativa”.
Proprio questa sentenza, però, ha annullato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva omesso un'esatta valutazione dello stato di tossicodipendenza e aveva valorizzato il dato del lungo lasso di tempo intercorso tra i reati oggetto di valutazione.
In un'ottica garantista di applicazione della norma e dell'interpretazione della norma più favorevole al reo, il ritenere, quindi lo stile di vita del tossicodipendente momento determinante per corroborare l'unicità dell'ideazione criminosa sembrerebbe conforme alla ratio legis.
In conclusione si ritiene che stile di vita delinquenziale e stile di vita del tossicodipendente predisposto a delinquere per procurarsi al sostanza stupefacente o il denaro per l’acquisto, lungi dall’essere concetti in contrasto tra dl loro appaiono sovrapponibili.
Avv. Filippo Castellaneta
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