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Libertà: fatti risalenti nel tempo e applicazione delle misure coercitive


L'applicazione di misura coercitiva per contestazioni di fatti risalenti nel tempo necessita di specifica e approfondita motivazione per consentire una adeguata difesa
Libertà: fatti risalenti nel tempo e applicazione delle misure coercitive

 

 

 

 

 

 

Le misure coercitive per contestazioni lontane nel tempo

 


 


1. Il requisito della “attualità” delle esigenze cautelari

L’ordinanza che dispone la custodia cautelare, su richiesta del PM, deve contenere ai sensi dell’art. 292 lett. c) c.p.p., “l’esposizione ed autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato”.

Il presupposto dell'attualità delle esigenze cautelari è presupposto indefettibile dell'ordinanza cautelare tant’è che è richiamato espressamente tra i requisiti previsti dall’art. 292.

Ai sensi dell’art. 13 della Costituzione la libertà personale è inviolabile e ogni forma di detenzione o di restrizione della libertà personale può essere disposta solo con atto “motivato” dell’autorità giudiziaria e nei casi e nei modi previsti dalla legge.

La legge, nel codice di procedura penale, stabilisce la procedura legislativa attuabile e stabilisce il procedimento applicativo della misura cautelare ed i requisiti che deve contenere la ordinanza del Giudice.

“Il tempo trascorso dalla commissione del reato” ha il suo valore nella decisione circa l'applicabilità della cautela, giacché a rigor di logica maggiore è il tempo trascorso dal fatto contestato e minori saranno le esigenza cautelari del caso concreto da soddisfare con la privazione della libertà.

 


2. La custodia cautelare per fatti retrodatati nel tempo

Pur tuttavia, le ordinanze privative della libertà personale per fatti pregressi vengono emesse soprattutto se si tratta di titoli di reato di una certa gravità e soprattutto se riguardano reati associativi fatti gravi.

Innanzitutto va ribadito che la maggiore cautela qui richiesta nell’emettere provvedimenti privativi della libertà personale, discende direttamente dalla circostanza che siamo in una fase preliminare e precedente l’accertamento vero e proprio del fatto reato che può avvenire soltanto con il processo e con lo strumento del contraddittorio che governa tutto l’incedere processuale al fine di arrivare ad un decisione quanto più verosimile.

Eguale cautela dipende dal fatto che l’imputato, e a maggior ragione, l’indagato deve essere considerato non colpevole fino alla sentenza definitiva e, quindi, la custodia cautelare in carcere o domiciliare non può divenire mai “anticipazione della pena” giacché custodia e pena hanno scopi e finalità diverse.

In riferimento al tempo trascorso dal momento in cui i fatti sono stati commessi, la Giurisprudenza non è ferma nell’affermare che l'attualità viene meno ed è necessario attendere il processo come le norme Costituzionali ed i principi del processo accusatorio parrebbero suggerire.

Dinanzi a ordinanze che adottano misure cautelari inframurarie, la Cassazione difficilmente ha affermato che ciò non è possibile per il venir meno del criterio della attualità della esigenza, ma ha assunto posizioni diverse per tenere comunque in conto la circostanza non di poco rilievo nelle antitesi esigenze cautelari nella lontananza nel tempo del fatto contestato.

 


3. Gli orientamenti della Cassazione

La Suprema Corte in alcune sentenze ha ribadito il principio secondo il quale il “tempo trascorso dalla commissione del reato” deve essere oggetto di valutazione al momento della emissione della ordinanza genetica di applicazione della misura e non anche successivamente quando si chiede la revoca o la sostituzione della misura.

Tanto in quanto l’art. 292 comma 1 lett. c) prevede espressamente una autonoma valutazione di tale circostanza e il suo inserimento motivazionale nella ordinanza di custodia cautelare, mentre l’art. 299 (“revoca e sostituzione delle misure”) non prevede tale valutazione (Cass. sez. II 30 novembre 2011 n. 47416).

Altro orientamento giurisprudenziale ritiene che il tempo decorso dai fatti all’applicazione della misura, può essere valutato in sede di revoca o sostituzione della misura, ma non può essere posto da solo a fondamento di un giudizio di attenuazione delle misure cautelari, ma costituisce soltanto un dato valutabile insieme ad altri elementi idonei ad indurre un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto (Cass. sez. VI 23 novembre 2003 n. 47819).

Altro filone di sentenze ritiene, in riferimento al momento applicativo della misura, che la distanza temporale fra i fatti contestati e il momento di applicazione della misura impone al giudice un più rigoroso obbligo motivazionale sotto il profilo della pericolosità del soggetto in proporzione diretta intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché “ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari” (Cass. sez. VI 26/02/2013 n. 20112; Cass SS.UU 24 settembre 2009 n. 40538).

 


4. La posizione più garantista possibile, da perseguire

Alcune considerazioni sullo stato della Giurisprudenza su questo precipuo aspetto che incide ancora una volta sul diritto di libertà del cittadino.

La distanza temporale dal fatto commesso deve avere valore predominante nella applicazione e nella scelta della misura, giacché è indubbio che se un fatto è stato commesso parecchio tempo addietro rispetto all’applicazione della misura, gran parte delle esigenze cautelari possono ritenersi quanto meno affievolite, soprattutto in riferimento alla ricerca della prova ed al pericolo di reiterazione del reato.

Tuttavia, l’analisi del tempo decorso non può prescindere dall’analisi del comportamento dell’indagato nel periodo di tempo intercorrente tra il fatto e il momento applicativo della misura.

Se l’indagato nel periodo successivo è stato esente da altri rilievi di natura penale, se non è indagato per altro, se non ha commesso altri fatti suscettibili di attenzione da parte degli inquirenti, difficilmente potrà ritenersi la sua pericolosità.

Differentemente, il Giudice valuterà un comportamento dell’indagato, connotato da altre violazioni, effettive o presunte della legge penale, ed in tal caso il pericolo di recidiva è più palpabile e la circostanza della “distanza nel tempo” perderà significato.

Altra circostanza degna di nota è la “natura e la specificità del fatto contestato” e la sua correlazione con altri fatti eventualmente addebitati all’imputato.

Se la persona da sottoporre a misura o sottoporre a misura è indagato di aver commesso 5 anni fa un'estorsione e poi nel periodo successivo non ha avuto più a che fare con il denunciante, ma ad esempio è stato indagato per altri tipi di reati, si potrà ritenere una sua pericolosità generale, ma non si potrà ritenere sussistente la specificità delle esigenze cautelari del caso concreto rispetto alla nuova limitazione della libertà personale rispetto ad un fatto retrodatato nel tempo.

In conclusione, quello che viene richiesto al Giudice della cautela, nella grave valutazione della privazione della libertà personale di una persona, è, oltre alla estrema prudenza della decisione, anche la valutazione di tutti gli effetti elementi che devono far ritenere indispensabile il sacrificio della libertà personale.

E su tali elementi, poi, vi deve essere una motivazione altrettanto specifica in modo da consentire alla difesa di potere, punto per punto, obiettare le proprie ragioni in sede di riesame e successivamente in sede di richiesta di revoca o sostituzione della misura.

In tal senso sembra orientarsi una decisione della IV sez. della Corte di Cassazione. La sentenza n. 49112 del 21/11/2013 ha stabilito: “In tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto comporta un rigoroso obbligo di motivazione in ordine sia all’attualità sia all’intensità delle esigenze cautelari”.

In virtù di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di una istanza modificativa della custodia cautelare in carcere disposta per fatti risalenti ad oltre cinque anni prima, ritenendo carente la motivazione sull’attualità ed intensità delle esigenze cautelari.

La massima è “attuale” e interessante perché sgombera il campo dalla distinzione “momento applicativo della misura coercitiva” e “momento successivo”, e poi perché ribadisce il dovere di una motivazione rigorosa e concreta, non generica ed aspecifica sulle esigenze cautelari.

L’obbligo di motivazione è una garanzia difensiva: soltanto una motivazione specifica mette in grado la difesa di poter altrettanto concretamente porre in evidenza le ragioni difensive.

La motivazione generica o per stereotipi non è ammissibile ed erra il Giudice che la adotta e fa bene il Giudice superiore ad annullarla.

La libertà è un bene troppo prezioso per poter essere compresso in virtù di considerazioni in ordine al pericolo di inquinamento, alla pericolosità dell’imputato ed alla possibilità di recidiva non specificamente riferite all’attualità.

Come sempre i principi del giusto processo, della presunzione di innocenza, della inviolabilità della libertà personale e dell’obbligo motivazionale dei provvedimenti giurisdizionali sono i fari che illuminano il difficile lavoro dell’interprete.


Avv. Filippo Castellaneta

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