Diritto alla salute e custodia cautelare
Salute e carcere: la necessità della difesa dell’imputato nel corso degli accertamenti medici
1. La custodia cautelare e la incompatibilità per motivi di salute
Nel corso della custodia cautelare in carcere è possibile avanzare istanza di revoca o sostituzione della misura basata sulle condizioni di salute del “custodito”.
In tal caso il difensore può richiedere al magistrato procedente la sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, allegando a conforto della istanza documentazione clinica o medica, o anche una consulenza di parte che attesti lo stato di salute del detenuto “incompatibile” con il permanere in regime di custodia carceraria.
Il Giudice potrà accogliere la richiesta ritenendo valida la documentazione prodotta oppure, se ritiene di non poter accogliere la richiesta, dispone gli “accertamenti medici del caso” nominando un perito medico legale.
2. Le attività del perito medico legale
Gli accertamenti da svolgersi nel procedimento incidentale di revoca devono essere svolti con celerità ed urgenza in quanto il bene di cui si chiede la tutela sono la libertà dell’indagato o imputato e il suo diritto alla salute.
Pertanto l’art. 299 comma 4 ter (aggiunto all’art. 299 dalla legge n. 12/1991) prescrive che:
- il giudice proceda con immediatezza (comunque entro il termine di gg.5 previsto dall’ art. 299 comma 3);
- entro detto termine nomina il perito;
- il perito sente il medico penitenziario e riferisce nel terrine di gg. 5;
- in caso di “rilevata urgenza” il perito riferisce al giudice entro due giorni.
Il perito nominato, quindi, deve entro tempi ristretti: prestare giuramento, acquisire la documentazione dal carcere, assumere il parere del medico penitenziario, visitare la persona detenuta, formulare un giudizio medico legale in riferimento alla salute di quest’ultima ed alla compatibilità della sua permanenza in stato di restrizione cautelare massima.
3. Il fondamentale contraddittorio con la difesa tecnica dell’imputato
In questa procedura incidentale urgente e da svolgersi in cadenze ravvicinate è fondamentale e indispensabile, cioè a pena di nullità, la instaurazione del contraddittorio con la difesa dell’imputato.
In questi casi, imprescindibili diritti della difesa dell’indagato o imputato sono:
- la partecipazione al giudizio incidentale concernente la libertà del proprio assistito;
- la partecipazione alla udienza di giuramento del perito e alla formulazione dei quesiti;
- la possibilità di nominare consulenti di parte;
- la partecipazione alle operazioni peritali anche con consulenti di parte;
- la possibilità di depositare consulenze di parte;
- la possibilità di depositare memorie scritte;
- la possibilità, attraverso l’Istituto delle investigazioni difensive, di acquisire documentazione dal centro medico della casa circondariale o da altre strutture.
Pertanto la instaurazione di un effettivo, leale e concreto “contraddittorio” , vero caposaldo del sistema processuale penale, come prevede e disciplina inderogabilmente l’ art. 111 della Costituzione.
4. Cassazione V sezione penale 19 ottobre 2020 n 28854
Di recente la Corte di Cassazione ha dovuto ribadire questi concetti e principi correggendo una decisone del Tribunale Riesame territoriale, non conforme agli stessi.
Era accaduto, infatti, che in una ipotesi di nomina di un perito al fine di accertare la compatibilità della custodia cautelare in carcere di una persona affetta da gravi problemi di salute, era stata totalmente omessa l’integrazione del contraddittorio con la difesa istante.
Il difensore, infatti, aveva presentato l’istanza, successivamente il Giudice aveva nominato il perito, senza convocare la difesa al momento del conferimento dell’incarico.
Il medico aveva, quindi, proceduto alla redazione della relazione peritale senza convocare la difesa.
Procedura chiaramente difforme al disposto dell’art. 299 comma 4 bis ed ai principi sopra enunciati.
Non solo il GIP aveva inteso procedere in questa maniera, ma successivamente il Tribunale del Riesame, investito della impugnazione, aveva deciso che non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio e, quindi, rigettando l’appello proposto dalla difesa utilizzando “impropriamente” un precedente arresto giurisprudenziale della Cassazione.
La Corte di Cassazione, a sua volta investita della questione, con la sentenza richiamata in epigrafe, ha ristabilito i punti fermi della procedura incidentale che può sottrarsi alle regole del contradditorio.
La sezione V ha cassato la decisone del riesame affermando che detto provvedimento si pone in netto contrasto con un principio di diritto più volte affermato e cioè che è illegittimo “il provvedimento con cui il Giudice rigetti l’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, fondata sulla incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione, e comunque tali da non consentire adeguate cure in regime carcerario, in base ad una perizia disposta senza dare avviso al difensore della nomina e dell’inizio delle operazioni peritali e , quindi, in assenza del contraddittorio delle parti, in quanto, in tal caso, il giudice ha l’obbligo, ove ritenga di non accogliere la suddetta istanza, di disporre, previa nomina del perito, accertamenti medici che devono essere eseguiti, pur nella speditezza richiesta, con le formalità e le garanzie previste per la perizia ex art.220 c.p.p.”
5. Conclusioni. Il contradditorio, faro nella notte buia
Sembra incredibile che la Cassazione debba intervenire per ribadire concetti che fanno parte del patrimonio indistruttibile del processo accusatorio.
Anche una procedura incidentale, ma rilevantissima per le sorti del richiedente, quale la procedura per la revoca o la sostituzione della misura cautelare carceraria, è assoggettata ai canoni del rito accusatorio e da essi non può discostarsi.
“Nulla probatio sine defensione” ammonisce ancora oggi l’imperituro canone garantista.
Ma occorre ribadirlo in ogni occasione visti i tempi bui che i principi cardine del rito accusatorio sta attraversando.
A novembre 2019, ad esempio. altra sentenza della Cassazione (sezione III n.49808) aveva annullato con rinvio una ordinanza del GIP presso il tribunale che aveva denegato l’ingresso in carcere di un medico di fiducia della persona detenuta.
Il medico di fiducia doveva valutare le condizioni di salute della persona detenuta, ma gli era stato vietato l’ingresso perché poteva veicolare all’esterno informazioni fornitegli dall’assistito.
Anche in questo caso la Corte ribadì la necessità di garantire il diritto alla salute innanzitutto della persona detenuta e più ampiamente il diritto di difesa e il diritto della difesa ad assumere, al pari dell’Organo della Accusa, tutte le informazioni e i dati possibili e necessari per un corretto esercizio dei diritti della persona detenuta o in custodia cautelare.
Avv. Filippo Castellaneta
Articolo del: