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I benefici della continuazione per l'imprenditore fallito


Reati fallimentari e reati tributari commessi nello stesso contesto. Dimostrare la continuazione tra i reati limita i danni per l'imprenditore
I benefici della continuazione per l'imprenditore fallito

1. Il reato continuato: inquadramento sostanziale e processuale

La figura del reato continuato è sorta per mitigare il trattamento sanzionatorio previsto dalle legislazioni per punire i delitti dello stesso tipo, ripetuti più volte.

Il codice penale italiano, all'art. 81 prevede per l'appunto che in caso di violazione della stessa norma penale commessa con una sola azione od omissione, il reo venga punito con la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Il secondo comma dell'art. 81, poi prevede che alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, a condizione che le violazioni siano esecutive di un medesimo disegno criminoso.

Si parla di "concorso formale" quando con una sola azione od omissione si viola più volte la legge penale e perciò si realizzano più reati.

Si parla di "concorso materiale" quando uno stesso individuo, con varie azioni od omissioni, ha commesso più violazioni dello stesso o di più precetti penali.

Il reato continuato viene considerato come una "pluralità di reati", ma viene valutato in modo unitario ai fini della pena, della prescrizione e della competenza territoriale.

La continuazione deve essere riconosciuta in sentenza oppure può essere riconosciuta anche successivamente alla emanazione delle sentenze, innescando la procedura di cui all'art. 671 c.p.: applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato sempre che la stessa non sia stata già valutata ed esclusa dal giudice della cognizione. In tal caso occorre proporre un incidente di esecuzione, e competente è il Giudice o il Collegio che ha emesso la sentenza passata "in cosa giudicata" per ultima.

L'incidente di esecuzione si propone con istanza specifica e segue la procedura prevista dall'art. 127 c.p.p.


2. Effetti pratici del reato continuato: procedure

L'importanza, per il condannato, di vedersi riconosciuta la continuazione tra due o più reati è, a volte, fondamentale per evitare la esecutività della pena, o per evitare il carcere ed ottenere l'accesso a misure alternative o, ancora, per vedersi riconosciuto un trattamento sanzionatorio meno gravoso.

Se il processo o i processi sono ancora in corso, sarà opportuno richiedere nelle conclusioni l'applicazione del reato continuato allegando la documentazione necessaria o introducendo nel fascicolo dibattimentale altri elementi di prova da cui desumere l'unicità del disegno criminoso che lega condotte, magari diverse, ma commesse più o meno nello stesso contesto temporale.

Se i processi sono conclusi, e le condanne passate in "cosa giudicata", il condannato attiverà la procedura del c.d. incidente di esecuzione allegando le sentenza per le quali chiede l'applicazione del reato continuato e avendo cura di specificare perché dalle stesse è desumibile la unicità del disegno criminoso.

Nella ipotesi in cui il richiedente ottenga tale riconoscimento, il giudice adito rimodulerà il trattamento sanzionatorio applicando alla sanzione per il reato più grave l'aumento per la continuazione: di fatto il condannato, quindi, beneficerà di un trattamento migliorativo in quanto a due diverse condanne ne subentrerà una sola. Ed in tal caso si applicherà l'art. 533 comma 2 che prevede che la pena per ciascuno degli illeciti deve essere determinata preliminarmente in via autonoma e se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione.

Nella fase esecutiva l'onere di allegazione grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato: egli deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, atteso che tali elementi possono essere anche indici sintomatici non dell'attuazione di un progetto criminoso unitario quanto piuttosto di una "abitualità criminosa" (Cass. sez. I 204.2016 n. 35806).


3. La continuazione tra il reato di bancarotta e altre condotte illecite dell'imprenditore

Il reato di bancarotta fraudolenta e le altre condotte illecite riportate sotto il nome di "reati fallimentari" sono indicate nella legge R.D. 267 16 marzo 1922 (art. 216 e ss).

La ratio di tali norme è quella di punire gli illeciti commessi dall'imprenditore nel periodo cosiddetto di "decozione" dell'impresa e che hanno avuto la finalità di danneggiare i creditori dell'impresa stessa.

Le pene edittali previste per alcune fattispecie sono particolarmente alte.

Nello stesso periodo di decozione, o di difficoltà dell'impresa o di mancanza di liquidità, il responsabile della stessa può aver commesso anche altri reati. Tipico è il caso della commissione, in quel contesto temporale, di reati tributari o anche di reati contro il patrimonio quali ad es. l'appropriazione indebita.

Di recente la Suprema Corte di Cassazione, sezione III, ha affrontato la questione relativa alla continuazione tra i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e il reato di bancarotta fraudolenta.

Nel caso di specie il Giudice a quo (Corte Appello di Venezia) aveva escluso la continuazione ritenendo sia la eterogeneità dei reati sia argomentando sulla circostanza che la fatturazione per operazioni inesistenti era programmata al fine di evadere l'IVA, mentre il fallimento non era tra i programmi dell'imprenditore che semmai con la prima operazione cercava di evitare il dissesto.

Il ricorrente, titolare di ditta "compravendita di auto usate" , dichiarata fallita, aveva prodotto, a mezzo del suo difensore, ricorso per Cassazione, rilevando, invece, che il fallimento era stato causato dall'acquisto di veicoli provenienti dall'estero e dalla successiva rivendita a prezzi inferiori a quelli di mercato, che le fatture per operazioni inesistenti si riferivano esattamente a tali compravendite cui la società fallita aveva formalmente partecipato per consentire l'evasione IVA mediante le c.d. "frodi carosello" e che le condotte erano state commesse tutte in un periodo contiguo.

La sentenza della III sez. penale, n. 12632 depositata il 22.4.2020 spiega che "Innanzitutto la diversità delle norme violate non può essere indicata come ostacolo alla operatività dell'Istituto della continuazione: è lo stesso art. 81 c.p. a prevedere che la disciplina del reato continuato riguarda chi commette anche in tempi diversi più violazioni di diverse violazioni di legge".

In secondo luogo la Corte ha rilevato che: "sia i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti sia il reato di bancarotta fraudolenta attengono non solo alla medesima società ma anche alle medesime operazioni e tale profilo costituisce plausibile indizio di una ideazione e progettazione unitaria delle condotte delittuose".

Infine "dalla lettura delle imputazioni dei diversi reati si evince che la condotta integrante il reato di bancarotta fraudolenta è contestata in contiguità temporale con le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti".

La Corte, quindi, ha annullato con rinvio disponendo che il giudice del rinvio procederà a nuovo esame circa la sussistenza della continuazione tra i due reati menzionati.


4. Importanza dell'onere della prova in tema di continuazione

In definitiva occorre che l'interessato, al fine di ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione con gli annessi benefici, alleghi documentazione idonea a provare l'analogia dei singoli reati, l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere e la brevità del lasso di tempo che separa i diversi episodi.

Occorre anche precisare che tali elementi non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, però ciascuno di essi, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (in tal senso tra tutte Cass. sez. I, n. 12905 del 17.3.2010, Bonasera).

Tale operazione ermeneutica in chiave difensiva deve essere capace di collegare sotto l'egida dell'unicità del disegno criminoso, condotte illecite varie al fine di ottenere il riconoscimento della continuazione delle condotte.

 

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