La Consulta: la seminfermità mentale può prevalere sulla recidiva
Corte Costituzionale: la circostanza attenuante del vizio di mente può prevalere sulla recidiva.
Indice:
1. La seminfermità mentale
L'art. 89 del codice penale dispone che, chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.
E' questo il vizio parziale di mente che in caso di accertamento peritale e giudiziale, viene considerato alla stregua di una attenuante capace di diminuire la pena per il fatto commesso.
Il vizio parziale, non escludendo la imputabilità, importa soltanto una diminuzione di pena, in aggiunta alla quale si applica, normalmente, stante la sussistenza della cosiddetta "pericolosità sociale", una misura di sicurezza (art. 219 c.p.).
2. La recidiva
Chi, condannato per un reato, ne commette un altro, è recidivo ai fini ed agli effetti della legge penale.
La recidiva è considerata una circostanza aggravante.
La norma dell'art. 99 c.p. stabilisce, in linea generale l'aumento di un terzo della pena da infliggere a carico di chi, dopo essere condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro.
La norma poi prevede che la pena può essere aumentata anche fino alla metà se il reato commesso è della stessa specie di quello precedente, o anche se è commesso nei 5 anni dalla condanna precedente o durante o dopo l'esecuzione della pena.
Se concorrono due di queste circostanze l'aumento di pena può essere, addirittura, della metà.
Se poi il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena è della metà, e può essere di due terzi se la recidiva è specifica o infraquinquennale o a pena eseguita.
Sulla scorta delle decisioni della Giurisprudenza costituzionale (sentenza 120 del 2017) e di legittimità, la applicazione in concreto della recidiva presuppone che il giudice verifichi se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.
3. Il concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
L'art. 69 del codice penale disciplina il concorso tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti.
Se le aggravanti prevalgono sulle attenuanti si tiene conto soltanto degli aumenti di pena previsti per le aggravanti.
Se le attenuanti prevalgono sulle aggravanti si fa luogo solo alle diminuzioni di pena previste da queste ultime.
Se il Giudice ritiene che vi sia equivalenza tra aggravanti ed attenuanti, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Il quarto comma dell'art. 69 c.p., poi, stabilisce che si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole tranne il caso dell'art. 99 c.p. comma 4 (recidiva specifica infraquinquennale) e degli articoli 111 e 112 primo comma n 4) c.p. (determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile).
Ossia la circostanza attenuante del vizio parziale di mente non può (rectius non poteva) prevalere sulla recidiva specifica reiterata.
La norma dell'art. 69 c.p. era stata, a sua volta, modificata una prima volta dalla legge 7 giugno 1974 n.220 che aveva previsto l'applicazione, rispetto alla originaria formulazione della norma, della prevalenza a tutte le circostanze comprese quelle inerenti la persona del colpevole.
La Legge 5 dicembre 2005 n. 251 modificò nuovamente la disposizione introducendo il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante, inclusa la diminuente del vizio parziale di mente, nell'ipotesi di recidiva reiterata, precludendo così al giudice di applicare, in tal caso, la relativa diminuzione di pena.
4. La sentenza 73 del 2020 della Consulta. Il riequilibrio costituzionale della strutturazione della responsabilità penale
La Corte Costituzionale, con sentenza numero 73 del 24 aprile 2020 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 del codice penale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99 quarto comma cod. pen.
Pertanto la Consulta è intervenuta ancora una volta sull'art. 69 del codice sostanziale e sulla legge 251/2005 (all'epoca denominata ex Cirielli).
Il Giudice delle Leggi aveva già dichiarato, in varie occasioni, l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 c.p. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza di altrettante circostanze attenuanti particolarmente significative ai fini della determinazione della gravità concreta del reato.
Il Legislatore del 2005, in sostanza, per blindare trattamenti sanzionatori più severi aveva previsto la impossibilità che le circostanze attenuanti inerenti alla persona del colpevole, quali appunto la seminfermità mentale, potessero prevalere sulle circostanze aggravanti contestate e riconosciute.
La Consulta, con la sentenza n. 73 del 2020 ha ritenuto tale preclusione incostituzionale, asserendo, in sintesi:
a) la circostanza attenuante del vizio parziale di mente è espressiva non già di una minore offensività del fatto, né ha una finalità premiale, ma è indicativa della ridotta rimproverabilità soggettiva dell'autore;
b) La ridotta rimproverabilità discende dalla minore capacità di controllo dei propri impulsi da parte dell'autore a causa delle patologie che lo affliggono;
c) il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato esige che la pena sia calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto reato, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo;
d) il disvalore soggettivo dipende dal contenuto della volontà criminosa, dal grado di colpa o di dolo, ma anche dalla presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile;
e) tra i fattori che influiscono sul processo motivazionale si colloca, in posizione eminente, la presenza di patologie o disturbi della personalità;
f) la disciplina censurata vieta al giudice in modo assoluto di ritenere prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente in presenza dello specifico indicatore di maggiore colpevolezza (o maggiore pericolosità) del reo rappresentato dalla recidiva reiterata;
g) tale divieto impedisce al giudice di stabilire, nei confronti del semi infermo di mente, una pena inferiore a quella che dovrebbe essere inflitta per un reato di pari gravità oggettiva, ma commesso da una persona capace;
h) il divieto in esame comporta una indebita parificazione sotto il profilo sanzionatorio di fatti di disvalore diverso, in ragione del diverso grado di rimproverabilità soggettiva che li connota: risulta che la Corte Costituzionale già ha ritenuto, in precedenti sentenze, tale parificazione contraria all’art. 3 Cost. (sentenza 26 del 1979) e alla finalità rieducativa ed all'esigenza di "personalizzazione della pena".
La Corte ha poi specificato che le esigenze di tutela della collettività, nella ipotesi di condannato in ragione della sua infermità psichica, è comunque garantita dalla applicazione delle misure di sicurezza predisposte per l'appunto al fine di monitorare la pericolosità sociale di queste persone, e quindi ha sancito la illegittimità costituzionale del divieto previsto dal quarto comma dell'art. 69 che impediva di considerare l'attenuante di cui all'art. 89 c.p. prevalente sulla recidiva reiterata.
Tale riequilibrio era necessario in quanto la attenuante in parola mira ad adeguare il quantum del trattamento sanzionatorio alla significativa riduzione della rimproverabilità soggettiva dell'agente ed è pertanto riconducibile a un connotato di sistema di diritto penale "costituzionalmente orientato".
La Giurisprudenza della Corte, infatti, dalla sentenza n. 364 del 1988 in poi individua nella rimproverabilità soggettiva un presupposto essenziale dell'an della imputazione del fatto al suo autore e conseguentemente della applicazione della pena nei suoi confronti.
5. Conseguenze della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 69 comma 4 cod. pen.
L'art. 30 comma 4 della legge 11 marzo 1953 n. 87 stabilisce che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione del giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Quando, in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali.
Nella ipotesi della sentenza 73/2020 è stata dichiarata la incostituzionalità parziale di una norma che attiene alla possibilità di bilanciare il trattamento sanzionatorio e di renderlo più aderente al fatto ed alla personalità dell'autore.
Per i processi in corso il principio è già attuabile e quindi la dichiarata semi infermità mentale può prevalere sulla recidiva reiterata e consentire al giudice un trattamento sanzionatorio più favorevole all'imputato.
Per i processi nei quali è stata emessa sentenza già passata "in cosa giudicata" e nei quali il Giudice abbia valutato la comparazione tra vizio parziale e recidiva reiterata, occorrerà promuovere un "incidente di esecuzione" per richiedere un trattamento sanzionatorio più favorevole, alla luce, appunto dell'eliminazione dell'ostacolo costituito dal divieto di "prevalenza" già previsto dall'art. 69 comma 4 e dichiarato non conforme ai principi costituzionali.
Avv. Filippo Castellaneta (www.avvocatocastellaneta.it)
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