Asilo politico e ricongiungimento famigliare

L’Italia riconosce e garantisce il diritto all’unità famigliare ai sensi del Testo Unico dell’immigrazione, decreto legislativo n. 286/1998, modificato in ultimo dalla legge n. 238/2021, in particolare con le disposizioni inserite negli articoli 28 e seguenti del TUI.
Il ricongiungimento in Italia al famigliare con cittadinanza straniera e titolare del permesso di asilo.
L’art 28 del TUI, dispone che i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, titolari di regolare carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, oppure per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi famigliari, hanno diritto a mantenere o riacquistare l’unità famigliare.
Affinchè la domanda di ricongiungimento famigliare vada a buon fine, è necessario approfondire per quali categorie di famigliari è possibile richiederlo. Purtroppo infatti, non tutti i parenti possono varcare i confini del territorio nazionale con il ricongiungimento famigliare, perché l’art. 29 del TUI individua tassativamente quali famigliari ne hanno diritto.
Tra questi, vi sono il coniuge, i figli minori, i figli maggiorenni ma soltanto se a carico e con stato di salute invalidante, i genitori a carico ma in presenza di particolari condizioni.
Non è quindi ammesso il ricongiungimento famigliare per altre categorie di soggetti al di fuori di quelle indicate dalla legge.
La necessità di richiedere il nulla osta
Ipotizziamo il caso di una persona a cui in Italia è stato riconosciuto lo status di rifugiato, titolare quindi del permesso di asilo, e coniugata con un cittadino straniero.
Il soggetto ha certamente diritto di inoltrare allo Sportello Unico dell’immigrazione (SUI) la domanda di nulla osta in favore del coniuge. L’autorizzazione al ricongiungimento è rilasciata dall’ufficio del Ministero dell’Interno dopo aver verificato che non ci siano condizioni ostative e dopo aver assunto il parere favorevole della Questura.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 29 TUI, il provvedimento di rilascio o di diniego del nulla osta deve essere adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
A causa delle numerose richieste presentante al SUI difficilmente l’amministrazione rispetta i termini di legge; pertanto, una volta decorsi novanti giorni senza aver ricevuto riscontro, ci si potrà avvalere di un avvocato per presentare un sollecito.
Dopo l’emissione del nulla osta, è necessario chiedere il visto d’ingresso?
La risposta è sì. Il nulla osta non è sufficiente affinchè il coniuge possa entrare nel territorio nazionale ed è quindi obbligatorio presentare la domanda di visto avanti alle opportune autorità.
Altresì si precisa che l’ottenimento del nulla osta non garantisce automaticamente la concessione del visto d’ingresso in Italia. Infatti l’ufficio visti apporrà il visto sul passaporto del famigliare da ricongiungere soltanto dopo aver controllato tutta la documentazione prodotta in supporto della domanda e dopo aver ricevuto gli esiti delle verifiche effettuate dalle autorità locali.
I documenti necessari per l’ottenimento del visto
Una volta ottenuto il nulla osta, bisogna presentare all’ufficio visti la domanda redatta su apposito modulo ed una serie di documenti.
Il titolare del permesso di soggiorno di asilo che chiede il ricongiungimento ad un famigliare è fondamentale che conservi sempre alcuni documenti tra cui: il mod. C3, ossia il verbale delle dichiarazioni rese da colui che ha chiesto la protezione internazionale, il provvedimento che riconosce la protezione internazionale, ed altra documentazione che potrà essere suggerita dal legale di fiducia alla luce delle richieste delle autorità consolari italiane.
Il preavviso di rigetto della domanda di visto
Purtroppo può succedere che nonostante la documentazione allegata alla richiesta di visto, l’ufficio visti italiano decida di notificare una comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.
Se così dovesse succedere non è tutto perduto, ma è importante non perdere tempo perché dal giorno della notifica si hanno soltanto dieci giorni per presentare memorie e osservazioni ed insistere affinché il visto venga concesso.
Conclusioni
L’esperienza professionale mi porta a concludere che ogni ricongiungimento è un caso speciale e diverso dagli altri, tanto per quanto riguarda la procedura, che varia infatti a seconda del fatto che il famigliare presente in Italia abbia o meno la cittadinanza italiana, tanto per quanto riguarda i documenti da presentare e le Autorità coinvolte, e pertanto merita di essere gestito con la massima preparazione e tempestività.
Perciò, suggerisco a coloro che hanno interesse a procedere con questo tipo di domanda, di farsi assistere da un legale sin dall’inizio dell’istanza, che possa aiutare il richiedente nella procedura e così garantire i diritti dello straniero in Italia.
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