La domanda di divorzio diretto in Italia

L'aumento di casi che investono i tribunali italiani per cause di separazione e di divorzio riguardanti coniugi stranieri ormai una costante e per chi applica il diritto, nasce l'esigenza di conoscere quali tipi di norme regolano la fine del rapporto coniugale tra soggetti della stessa nazionalità ma residenti all'estero, in Italia per l'appunto.
Questo articolo si sofferma sulla possibilità di applicare la Mudawwana in Italia.
Anche se la Riforma della giustizia Cartabia ha previsto la possibilità di chiedere, contestualmente alla separazione, il divorzio in un unico atto, in Italia non esiste il diritto alla richiesta di divorzio diretto dei coniugi. Necessariamente bisognerà procedere con il ricorso per la separazione personale dei coniugi consensuale o giudiziale, e solo successivamente la domanda di divorzio diventerà procedibile decorso il termine ex lege.
Molti paesi non contemplano la procedura di separazione dei coniugi: in Francia e in Belgio, come del resto nei paesi islamici in genere, c'è la possibilità di chiedere al tribunale lo scioglimento diretto del matrimonio. Il problema si pone in merito alla legge applicabile ai rapporti coniugali tra parti straniere, residenti in Italia coniugati con il rito del proprio Paese d’origine.
Facciamo un esempio.
Due coniugi marocchini risiedono in Italia: possono adire il giudice italiano chiedendo lo scioglimento del matrimonio con l'applicazione della Mudawwana (legge sul diritto di famiglia marocchino).
La risposta è sì, ma analizziamo brevemente le fonti normative a fondamento della domanda.
Prima di tutto bisogna far riferimento ai regolamenti europei.
Il Regolamento UE n. 1259/2010 (attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale) all'art. 5 sancisce i possibili criteri per scegliere la legge applicabile: infatti, per addivenire alla separazione o al divorzio dei coniugi, essi possono scegliere di attuare “la legge dello Stato della residenza o dell'ultima residenza abituale dei coniugi, la legge dello Stato in cui uno dei coniugi ha la cittadinanza, oppure la legge del Foro”.
Per cui, qualora i coniugi abbiano cittadinanza estera, possono chiedere al giudice italiano l’applicazione della loro normativa nazionale, anche ex art. 4 legge n. 218/1995, secondo cui qualora non sussista la giurisdizione italiana in base all'articolo 3, essa tuttavia sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. La designazione della legge applicabile alla separazione o al divorzio rinviene anche per effetto dell’ultimo comma dell’art. 31 della citata norma.
In secondo luogo, l'art. 3 Regolamento UE n. 2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), cita “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello stato membro, nel territorio in cui si trova l'abituale residenza dei coniugi”.
Pertanto sulla base delle norme comunitarie, ai sensi dell'art. 5 Reg. UE n. 1259/2010 i coniugi possono chiedere di applicare la legge n. 70/2003 del Marocco e il codice civile marocchino in quanto cittadini del Marocco, e di investire della controversia il giudice italiano ai sensi dell'art. 3 Reg. UE n. 2201/2003, perchè residenti sul territorio italiano.
Ciò dal punto di vista normativo. E la giurisprudenza italiana?
In primis il Tribunale di Padova con la sentenza n. 2012/2017 ha dichiarato il divorzio diretto tra i coniugi marocchini residenti in Italia, in quanto ha ritenuto che la legge marocchina sia compatibile con i principi dell'ordine pubblico e delle norme imperative italiane.
Questo precedente ha poi positivamente caratterizzato l'orientamento giurisprudenziale attuale. Infatti anche il Tribunale di Brescia nell’agosto del 2023 si è pronunciato con una sentenza di accoglimento del ricorso di divorzio diretto in applicazione della Mudawwana, tanto per le norme richiamate sopra, tanto perché la domanda di scioglimento del matrimonio fondata in particolare sull’art. 114 Mudawwana, è conforme all’ordine pubblico internazionale ex art. 16 L. n. 218/1995, secondo cui: “La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana”.
Alla luce della possibilità di chiedere al giudice italiano lo scioglimento diretto del matrimonio senza passare dalla separazione qualora sussistano determinate condizioni, e dei numerosi scambi interculturali a cui oggi è esposta la nostra società, nel caso in cui si voglia procedere alla domanda di divorzio diretto è consigliabile conoscere a fondo le normative dello Stato di appartenenza dei coniugi e del luogo in cui risiedono per decidere l’opzione giuridicamente più adeguata e utile alle parti.
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