La famiglia e la cittadinanza italiana
L'articolo qui proposto, non pretende di trattare tutti i casi in cui si può conseguire la cittadinanza, ma nello specifico di alcuni, quali l'acquisizione per nascita e per matrimonio.
L'acquisto della cittadinanza italiana per nascita
L'acquisizione della cittadinanza italiana è regolata dalla legge del 5 Febbraio 1992 n. 91, modificata negli anni. La normativa si apre con la disposizione relativa alla cittadinanza italiana per nascita, che può essere posseduta dal figlio di madre o padre cittadini italiani, da chi è nato sul territorio della Repubblica italiana se il genitori sono ignoti o apolidi, e quindi senza cittadinanza, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
È inoltre considerato cittadino italiano per nascita, il figlio di ignoti trovato sul territorio italiano, se non venga trovato in possesso di altra cittadinanza.
La legge prende poi in considerazione anche altri casi in cui il soggetto può acquisire la cittadinanza italiana, come ad esempio il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione naturale, se intervengono le condizioni stabilite dalla legge, oppure nei casi del minore straniero adottato.
L'acquisizione della cittadinanza per matrimonio
Al fine di garantire a tutti i membri della famiglia un'uniforme tutela giuridica, al momento dell'entrata in vigore della normativa sulla cittadinanza nel 1992, era stata concessa la possibilità al coniuge straniero o apolide del cittadino italiano, di acquisire la cittadinanza nel caso risiedesse legalmente da almeno sei mesi sul territorio italiano. Qualora fosse residente all'estero, poteva presentare la domanda di cittadinanza decorsi tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio.
A causa dei cosiddetti matrimoni di comodo però, l'art. 5 della legge n. 91/1992 è stato modificato con l'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, relativa alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza.
Attualmente infatti, il coniuge straniero o apolide del cittadino italiano, potrà presentare domanda di cittadinanza quando risieda legalmente in Italia da due anni successivi alla celebrazione del matrimonio, oppure se residente all'estero, avrà diritto a presentare la domanda dopo che saranno trascorsi tre anni dal matrimonio.
Modalità per presentare la domanda e documenti necessari
Presentare la domanda di cittadinanza è semplice: innanzitutto si deposita telematicamente tramite il sito del Ministero dell'Interno, nell'apposita sezione dedicata, ma per farlo bisogna essere in possesso dello SPID (sistema pubblico di identità digitale), che si può richiedere anche presso gli uffici postali.
Prima di avviare la procedura di deposito, consiglio di controllare se si è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, che andranno verificati in base al motivo della richiesta, magari facendosi assistere da un legale.
Una volta confermato di avere i requisiti richiesti, è necessario preparare la documentazione, in parte da richiedere anche nel Paese di origine, nel quale andrà tradotta e poi legalizzata dalle autorità italiane presenti sul territorio estero di competenza. A questo proposito, vorrei porre l'attenzione su questo passaggio: alcuni documenti da presentare sono soggetti a scadenza, perciò è opportuno organizzarsi al meglio nella preparazione degli stessi per evitare di doverli richiedere.
È inoltre opportuno depositare tutti i documenti d'identità in corso di validità, sia quelli italiani che quelli stranieri perchè in mancanza, la domanda verrà rifiutata.
Il costo previsto per presentare la domanda di cittadinanza corrisponde ad oggi, a € 250,00 da corrispondere con bollettino postale precompilato oltre ad € 16,00 per il bollo.
Coloro che chiedono la cittadinanza per matrimonio devono possedere il certificato B1 della lingua italiana?
La normativa in questo senso è molto chiara, ma per rispondere alla domanda è necessario valutare di volta in volta il singolo caso concreto, per evitare il costo dell'esame laddove magari non fosse necessario sostenerlo, o al contrario, indirizzare la persona a conseguire il certificato per evitare che la domanda di cittadinanza venga respinta.
Si può chiedere la cittadinanza italiana avendo avuto precedenti penali?
Alla domanda di cittadinanza per matrimonio, come anche in quella per residenza, bisogna dichiarare di non avere precedenti penali o processi penali pendenti, tanto nello stato italiano, tanto in quello straniero d'origine, e negli altri Stati stranieri dove si abbia risieduto per almeno sei mesi.
E se la persona avesse avuto precedenti, cosa si può fare?
A maggior ragione, in queste ipotesi, consiglio di rivolgersi ad un legale, perchè sarà necessario allegare alla domanda di cittadinanza l'ordinanza di riabilitazione del Tribunale di Sorveglianza competente, con cui si dichiara che la persona è stata riabilitata.
Ottenere la cittadinanza italiana è una concessione e non un diritto.
La Prefettura territorialmente competente espleterà la fase istruttoria relativa alla posizione in esame ed analizzerà che vi siano tutti i requisiti per poter concedere la cittadinanza. Una volta conclusa questa fase, sarà il ministero dell'Interno ad informare l'istante sulla concessione o meno. L'utilizzo del termine concessione non è un caso.
Infatti, si è soliti pensare che in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'ottenimento della cittadinanza sia un diritto: non è così; infatti è una concessione amministrativa, rilasciata dal Ministero dell'Interno, una volta valutata la posizione personale e giuridica del richiedente.
Per concludere, al fine di evitare inutili dispendi di tempo ed esborsi economici e depositare la domanda di cittadinanza correttamente, consiglio l'assistenza di un legale, che potrà valutare quali documenti occorrono sulla base della posizione personale del singolo richiedente.
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