Sospensione notifica accertamenti COVID

La CTP di Napoli, con la sentenza n. 13326/34/2021, si pronuncia sul tema delle notifiche in deroga alla sospensione di cui all’art. 157 del D.L. 34/2020, affermando che non costituisce causa legittima di deroga alla sospensione delle notifiche dell’avviso di accertamento l’emersione di una fattispecie di reato che obblighi alla comunicazione di cui all’art. 331 c.p.p..
Difatti, proprio richiamando tale emergenza, l’Amministrazione Finanziaria, pur gestendo un atto inteso a rientrare nella proroga (risultando oggetto di rettifica il periodo d’imposta 2015 e rilevandosi la decadenza ordinaria del periodo d’imposta 2015 alla data del 31 dicembre 2020), ha inteso provvedere alla notifica anticipata (in data 26.11.2020), invocando motivazioni di indifferibilità ed urgenza.
Com’è noto, l’articolo 157 del D.L. 34/2020, interviene sulla questione dei termini di decadenza degli atti impositivi, in conseguenza della necessità di gestione dell’emergenza da COVID-19, prevedendo la scissione tra la data di emissione e la data di notifica degli stessi.
Su tema, appare evidente come la rubrica della norma (“Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”) abbia il chiaro intento di legittimare la tanto decantata finalità della disposizione: ovvero, consentire una distribuzione della notifica degli atti da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice, garantendo ai contribuenti una migliore ripresa delle attività economiche, nel periodo di emergenza pandemica, libera dalla gestione delle attività relative al contenzioso tributario.
Ciò detto, l’articolo 157, comma 1, del D.L. 34/2020 dispone che, in deroga all’articolo 3 L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica e liquidazione, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono:
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emessi entro il 31 dicembre 2020;
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notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2022.
Dunque, la soluzione adottata dal Legislatore è quella di una proroga dei termini di notifica, fermi i termini di decadenza che debbono essere rispettati con l’emissione dell’atto impositivo.
È altresì precisato che, al fine di individuare gli atti in scadenza nel periodo sopra indicato (ovvero, tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020), non si tiene conto del periodo di sospensione previsto dall’articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020. Tale disposizione è chiaramente diretta ad estendere la portata applicativa della norma anche a quegli atti che della citata proroga non avrebbero potuto beneficiare, ove si fosse tenuto conto degli 85 giorni di sospensione.
Vengono, inoltre, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza.
Difatti, detti casi attengono alla sussistenza di un “periculum in mora” che rende necessario procedere alla notifica anticipata dell’atto impositivo, esclusivamente a fini di garanzia della riscossione esattoriale. Ad esempio, la descritta necessità può essere conseguenza di atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione nel passivo ovvero al riscontro di un pericolo per la riscossione.
Al contrario, nel caso che occupa, il richiamo dell’obbligo di inoltro della comunicazione di notizia di reato, ex art. 331 c.p.p., non integra alcuna fattispecie di “periculum in mora”, in quanto risulta del tutto evidente che nulla vieta che l’Amministrazione Finanziaria provveda all’inoltro della comunicazione di notizia di reato, pur rispettando la sospensione della notificazione degli atti impositivi.
Sul punto, risultando carenti gli elementi giustificativi della notifica anticipata, l’Amministrazione Finanziaria risulta aver violato la espressa previsione di un termine dilatorio per l’emissione dell’atto impositivo.
Pertanto, testualmente, rilevano i giudici campani: “Ne consegue,alla luce delle considerazioni che precedono, che la notifica dell’avviso di accertamento impugnato, perfezionatasi in data 26.11. 2020, è da ritenersi avvenuta in violazione del suddetto termine, prorogato in forza della normativa innanzi indicata e conseguentemente inefficace. A contrariis non è idonea a confutare il predetto assunto la circostanza, dedotta dalla resistente nel provvedimento impugnato ed in sede di controdeduzioni, della sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza, idoneee a giustificare la deroga al predetto divieto.
Al riguardo, in primo luogo, deve essere evidenziato che nessun pericolo per la riscossione scaturisce dal predetto divieto di notifica atteso che la legge, correlativamente alla sospensione dell’attività degli enti impositori, durante il periodo emergenziale, prevede la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza della notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti di cui è preclusa la notifica. Del pari la circostanza che la fattispecie contestata sia eventualmente idonea ad integrare anche un illecito penale non integra, di per sè, in re ipsa, quelle ragioni di indifferibilità ed urgenza richiamate dalla resistente a fondamento del provvedimento impugnato.
Quest’ultima, infatti, aveva l’onere di comprovare, le circostanze, "di fatto", integranti l’indifferibilità dell’accertamento mentre, viceversa, si è limitata a richiamare le ipotesi soltanto “astrattamente” previste dalla circolare, peraltro, da lei stessa emanata”.
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