Non sanzionabile la compensazione oltre limite
Il collegio potentino, con la sentenza n. 282/01/2015, si sofferma sulla sanzionabilità dell'utilizzazione del credito in compensazione ed afferma la inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. La fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 non attiene (né risulta applicabile) alla fattispecie del superamento del limite di compensabilità dei tributi. Difatti, la norma richiamata attiene unicamente l’omesso versamento di tributi che rappresenta fattispecie radicalmente differente dal versamento, effettuato con il modello di delega F24, per un importo superiore al limite annuo.
Nel caso di specie, dunque, la fattispecie oggettiva non può reputarsi sussistente in quanto non emerge l’elemento oggettivo dell’omesso versamento. Per l’effetto, l’invocata applicazione è sostenuta, unicamente, dall’applicazione del principio di analogia, tuttavia inapplicabile all’ambito sanzionatorio. Da ciò consegue l’illegittimità della sanzione irrogata.
In altri termini, in un sistema tributario, quale quello nazionale, che deve rispettare i due precetti costituzionali della riserva di legge in materia tributaria (art. 23 della Costituzione) e del diritto di difesa del contribuente (art. 24 della Costituzione) nonché il principio di tipicità delle sanzioni tributarie e del nulla poena sine lege, come espressi dall’art. 1 del D.Lgs. 471/1997, occorre, dunque, valorizzare, piuttosto che il ricorso all’analogia, il diverso principio, già più volte sancito in ambito giurisprudenziale in relazione alla materia tributaria, a mente del quale non si può essere puniti se manca una legge che colpisce la presunta infrazione commessa.
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