Sanzioni omesso versamento contributo unificato
La Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata, con la Sentenza n. 120/01/2020, affronta la tematica della determinazione delle sanzioni conseguenti all’omesso versamento del Contributo Unificato nel processo tributario.
La questione scaturisce da un orientamento di prassi che assume la sanzione irrogabile, sempre e in conseguenza di automatismo, nella misura del 200% del tributo di cui è omesso il versamento. Tale interpretazione è enunciata con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21.09.2011 ove si assume che il calcolo delle sanzioni sarebbe normativamente previsto nella misura del 200% del tributo di cui è omesso il versamento, facoltizzando l’Ente impositore ad una motivazione semplificata.
Il Collegio Potentino, effettuata una ricognizione della normativa applicabile, assume la insussistenza di una predeterminazione normativa della sanzione che, al contrario, affermata la natura tributaria, risulta soggetta agli obblighi, anche normativi, di cui al D.lgs. 472/1997.
Difatti, la fattispecie sanzionatoria inerente l’omesso versamento del contributo unificato è disciplinata dall’art. 16, comma 1-bis, del D.p.r. 115/2002 che statuisce: “1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista”.
Ulteriormente, l’art. 71 del D.p.r. 131/1986, verso cui è esplicato un rinvio materiale, a sua volta dispone: “1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato”.
In forza del combinato disposto dell’art. 71 del D.p.r. 131/1986 e dell’art. 16, comma 1-bis, del D.p.r. 115/2002, la sanzione per l’omesso versamento del contributo unificato è irrogata entro una forbice determinabile in un “minimo edittale” pari al 100% del tributo dovuto ed in un “massimo edittale” pari al 200% del tributo dovuto.
Ulteriormente, il Collegio ribadisce che la sanzione di cui si discute è, indubitabilmente, una sanzione di natura tributaria (sul tema rinvia alle statuizioni della Sentenza Cassazione civile, sez. Unite, 05-05-2011, n. 9840) e, pertanto, disciplinata dal D.lgs. 472/1997.
Da tanto consegue che la concreta determinazione delle sanzioni di natura tributaria, ove sussista una forbice tra un minimo ed un massimo edittale, è disciplinata dall’art. 7, comma 1, del D.lgs. 472/1997 che dispone: “1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché' alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali”.
Per i giudici territoriali risulta, dunque, indubbio che al contrario di quanto ipotizzato dall’Ente impositore, non sussiste un automatismo nella irrogazione della sanzione che, ove sia prevista una forbice edittale, deve essere sempre motivata nell’esercizio del potere discrezionale attribuito all’Ente impositore. Come già rilevato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a sostegno del proprio operato, richiama una Circolare.
Sul tema, è decisa la statuizione del Collegio Potentino diretta ad escludere alcun valore normativo al richiamato documento di Prassi. Sul tema, si rinvia all’insegnamento costante per cui la facoltà dell’Amministrazione Finanziaria di emanare documenti di prassi è del tutto legittima nei limiti e nell’oggetto ammessi alla disciplina della Circolare che è mero parere interpretativo e non rientra tra le Fonti del Diritto. Tale è l’alto insegnamento della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI - Sentenza 9 ottobre – 2 novembre 2007, n. 23031.
Nell’applicazione del sopra richiamato principio di diritto, i giudici Potentini rilevano che, non avendo natura regolamentare, la Circolare dell’Amministrazione Finanziaria:
• non può assumere natura interpretativa della norma primaria;
• non può assumere natura abrogativa della norma primaria.
Tali conclusioni, peraltro, trovano alta conferma nell’art. 23 della Carta Costituzionale che assoggetta l’ordinamento tributario sanzionatorio al principio della riserva di legge.
Da ciò consegue che l’affermazione dell’automatismo nella determinazione della misura della sanzione per l’omesso versamento del contributo unificato è esposta, nel menzionato documento di prassi, in palese violazione dell’art. 7 del D.lgs. 472/1997.
Pertanto, la motivazione nella irrogazione delle sanzioni è sempre un elemento costitutivo dell’atto impositivo e non è ammissibile alcun criterio fondato su automatismi che esima l’Ente impositore dalla detta motivazione.
Da ultimo, la sentenza della Commissione Lucana offre un interessante spunto di riflessione sulla concreta motivazione che individuando le gravi ragioni possa giustificare l’applicazione della sanzione nel massimo edittale: in tal senso, vista la natura ordinariamente esigua degli importi dovuti a titolo di tributo, le ragioni di gravità non possono essere sganciate dalle condizioni economiche e sociali della parte che debbono essere lette anche alla luce della tipologia del contenzioso da cui scaturisce la debenza del contributo.
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