Decadenza in 4 anni per esenzione dichiarativa
Difatti, com’è noto, l’esercizio del potere impositivo è soggetto a termine di natura decadenziale disciplinato dall’art. 43 D.p.r. 600/1973 che dispone, a seguito della novella di cui all’art. 1, comma 132, della L. 28 dicembre 2015 n. 208:
"Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata".
Conseguentemente, risulta ovvio che la qualificazione della dichiarazione come "omessa" determina una considerevole modificazione dei termini decadenziali.
La problematica affrontata dalla Commissione tributaria Regionale afferisce alle fattispecie in cui la dichiarazione sia non trasmessa in presenza di ipotesi legittima di esenzione dall’invio.
Segnatamente, nel caso di specie, il contribuente risultava possessore, nel periodo d’imposta, unicamente di redditi di lavoro dipendente ed aveva regolarmente ricevuto il modello CUD da parte del datore di lavoro.
La Commissione Tributaria Regionale rileva che la sussistenza di un""omissione" dichiarativa è postulabile non in ogni fattispecie di omesso invio ma, unicamente, qualora l’invio risulti non effettuato in una fattispecie di obbligo specifico per tale adempimento.
Difatti, l’obbligo di presentazione della dichiarazione per le persone fisiche è disciplinato dall’art. 1 del D.p.r. 600/1973 che statuisce come:
"Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione: a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili; b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue ; b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del citato testo unico delle imposte sui redditi; c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila".
Dalla evidenza documentale della menzionata disposizione normativa risultano disciplinati una plurima serie di esoneri e, con riferimento alla fattispecie analizzata, sono esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi le persone fisiche titolari unicamente di reddito di lavoro subordinato in quanto ricomprese nella let. c) delle surriportate esenzioni.
In tal senso depongono, inoltre, le istruzioni per la compilazione del Modello UNICOPF, approvato ratione temporis, ove dispongono che:
"Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto:
• solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto".
Da tanto consegue che, non essendo la contribuente tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il medesimo adempimento non può mai essere considerato "omesso" pertanto non determinandosi l’estensione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
Ne consegue che il potere di accertamento dell’Ufficio è decaduto al quarto anno successivo alla presentazione del CUD da parte del datore di lavoro.
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