Coronavirus: la sospensione dei mutui

Il D.L. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, ha introdotto diverse misure di sostegno volte a fronteggiare alcune delle esigenze legate all’emergenza epidemiologica e tra queste vi è quella, disciplinata dall’art. 56, relativa alla sospensione dei mutui per le persone che risentono, da un punto di vista economico, dell’epidemia da Covid-19.
In particolare, la normativa prevede che è possibile richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi, prorogandone così la scadenza. Il Fondo provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
La sospensione delle rate di mutuo, già prevista dal Fondo Solidarietà istituito con la Legge 244/2007 e rivolta ai soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovavano in situazioni di temporanea difficoltà economica per cessazione del rapporto di lavoro o sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per decesso o grave infortunio, ora, con il Decreto Cura Italia non solo è stata estesa a tutti lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall’autorità competente con il diffondersi del Covid-19 ma, oltretutto, non necessita di alcun ISEE, anzi quest’ultimo viene escluso.
Pertanto, su specifica richiesta del cliente, il quale deve presentare apposita istanza, da inoltrare a mezzo email alla stessa banca erogatrice del mutuo, verrà concessa la sospensione. A carico del cliente rimarrà, per le rate sospese, la quota capitale e metà della quota interessi.
Il decreto prevede, altresì, la facoltà per le imprese di richiedere di sospendere i rimborsi in conto capitale.
Resta inteso che sarà il cliente a dover specificare il tipo di scelta sulla predetta richiesta di sospensione.
Preme precisare che alcuni istituti di credito si sono già adoperati, ponendo in essere iniziative volte a coadiuvare i propri clienti, che si trovano in difficoltà economiche a causa della recente pandemia, nell’inoltro e gestione delle istanze di sospensione dei mutui e dei prestiti personali.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere richiesta qualora via sia ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, o sia stata avviata una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; qualora di fruisca di agevolazioni pubbliche e, infine, qualora sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino situazioni in cui non si sia in grado di pagare le rate del mutuo e l’assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione.
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