Condominio e trasformazione dell`area giardino
Nel caso di specie, la Corte d'Appello non ha tenuto conto delle dimensioni dell'area che è stata adibita a parcheggio: solo 60 mq su circa 800 mq totali. Il mutamento dell'esigua area del giardino, a parere dei giudici della Suprema Corte, non altera neppure il godimento dell'uso del giardino quale bene comune del condominio: i condomini dissenzienti possono, infatti, continuare ad usufruire della restante ampia parte di giardino la cui destinazione è rimasta immutata.
Al più, tale mutamento comporta esclusivamente un'utilità ai singoli condomini e una valorizzazione economica degli edifici e, conseguentemente, un innalzamento del valore dei singoli appartamenti che costituiscono il condominio.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 2490/2016 nega, dunque, che la delibera condominiale che decide circa la trasformazione a parcheggio di una piccola area di giardino debba essere approvata all'unanimità; è necessario, infatti, esaminare il caso di specie per valutare se la trasformazione integri la fattispecie dell’art. 1120 c.c., ultimo comma.
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