Indeducibilità indicazioni generiche in fattura
Nella fattispecie al vaglio della Corte, la descrizione delle prestazioni recata dalle fatture esaminate non poteva considerarsi regolare ai sensi della citata norma, considerata l'estrema genericità delle indicazioni che vi figuravano. Le fatture, infatti, accorpavano indistintamente in un'unica descrizione attività assai disparate sotto il profilo del loro contenuti, spaziando da attività materiali (trasporto e magazzinaggio), ad attività d'ordine (tenuta contabilità), ad attività a più alto contenuto di professionalità (promozione vendite) e ad attività del tutto generiche (servizi professionali e marketing).
Dall'assunto sopra riportato e peraltro riconosciuto da costante giurisprudenza ne deriva che un'indicazione troppo generica dell'operazione fatturata, non soddisfando le finalità conoscitive che la norma intende assicurare, determina l'irregolarità della fattura e legittima la conseguente azione del Fisco volta al recupero di importi sottratti ad imposizione e la comminazione delle relative sanzioni.
[1] "Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: ... 2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione" (art. 21, comma secondo, n. 2 del D.P.R. 633/72).
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