Notifica ai soggetti residenti all'estero
Per il cittadino italiano, residente all'estero ed iscritto all'AIRE (Anagrafe Italiane Residenti all'Estero), la notificazione viene validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera, rilevato dai registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/1973.
E', invece, inesistente ed insanabile la notifica recapitata presso l'indirizzo in Italia secondo la presunzione legale dell'art. 2, comma 2 bis del TUIR in virtù della quale "si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato ed individuati con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare in Gazzetta Ufficiale" (c.d. black list).
Ai fini delle notificazioni la norma speciale dell'art. 60 del DPR n. 600/1973 prevale, quindi, sulla presunzione di cui all'art. 2, comma 2 bis TUIR.
Fonte: Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 13/01/16 depositata il 2 febbraio 2016.
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