Contratti di locazione, sospensione dei termini
L’art. 62, comma 1, del Decreto “Cura Italia” ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizione regionale e comunale che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
A seguito della citata norma, non essendovi una specifica previsione in materia locatizia, sono stati posti alcuni interrogativi. In particolare, se la sospensione prevista dal decreto riguarda anche il versamento dell’imposta di registro dei contratti di locazione.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E del 3 aprile 2020, ha precisato che, se il termine per effettuare la registrazione del contratto di locazione cade tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l’adempimento entro il 30 giugno 2020.
Tuttavia, poiché in base all’art.16 del TUR (Testo Unico dell’Imposta di Registro) la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento.
Coerentemente, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non sia tenuto al relativo versamento dell’imposta; se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti, resta dovuto il relativo versamento dell’imposta.
Inoltre, il contribuente è tenuto, altresì, a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.
In conclusione, nella sospensione dei termini sono inclusi anche gli adempimenti relativi alla registrazione dei contratti di locazione.
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