Mancata notifica: stop alla demolizione dell'immobile abusivo
Il TAR Campania – Sezione Ottava, con la sentenza n. 3574 del 10/08/2020, ha dichiarato l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione di una porzione di fabbricato, ancorché abusivo, per mancata notifica dell’ordine di demolizione al comproprietario.
La citata sentenza ha statuito che: “Deve essere annullata l’acquisizione dell’immobile oggetto di abuso edilizio al patrimonio del Comune laddove la notifica dell’ordine di demolizione risulta pretermessa nei confronti di uno dei comproprietari dell’immobile ed effettuata a familiare convivente per quanto riguarda l’altro, dovendosi invece ritenere che tale adempimento costituisca una condizione legale di efficacia dell’ingiunzione di demolizione, che costituisce atto recettizio impositivo di obblighi, vale a dire un presupposto di operatività dell’atto nei confronti del suo diretto destinatario, laddove indirizzare il provvedimento monitorio anche al comproprietario dell’immobile costituisce una garanzia per l’interessato, che potrà attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi spogliato della proprietà dell’area in caso di inottemperanza”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso dei comproprietari di un “locale cantinato” costruito senza permesso destinato ad essere acquisito dall’Ente comunale perché non demolito su ordine della medesima amministrazione comunale.
I comproprietari contestavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 per difetto assoluto dei presupposti.
Nello specifico, l’ordinanza di demolizione non risultava notificata ai comproprietari ricorrenti perché, in un caso, la notifica risultava eseguita “a mani” del portiere (che in realtà non esisteva) e, nell’altro, al coniuge del comproprietario.
Il Collegio ha ritenuto fondato il predetto motivo di ricorso per la risolutiva dedotta circostanza che l’ordinanza di demolizione non annoverava tra i suoi destinatari uno dei comproprietari del bene nonché, non risultava provata la notifica all’altro.
A riguardo, il Collegio ha condiviso la giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. TRA Lazio n. 9082/2018; C.d.S. n. 1927/2015) evidenziando che, trattandosi di atti che, da un lato, incidono sul diritto di proprietà e, dall’altro, postulano un inadempimento consapevole da parte dell’obbligato, è necessario che, lo stesso, abbia avuto piena conoscenza dell’abuso e abbia avuto modo di collaborare con l’Amministrazione Comunale per ripristinare la legalità violata.
Nel caso di specie, il proprietario era, invece, ignaro dell’ordine demolitorio adottato dall’Amministrazione e ciò, secondo il TAR, ha reso inefficace l’ingiunzione in quanto, se manca la conoscenza dell’atto - in questo caso dell’ordine di demolizione – non si può parlare di inottemperanza del destinatario (cfr. TAR Campania – Napoli n. 7431/2018).
L’Ente locale non ha, dunque, il diritto di requisire il bene e provvedere da sé ad abbattere le opere contro legge in quanto il provvedimento monitorio costituisce un atto recettizio che impone un obbligo preciso: la conoscenza dell’atto come presupposto per l’operatività del provvedimento nei confronti del diretto destinatario.
La notifica - e dunque la conoscenza - dell’ordine di demolizione rappresenta, altresì, una garanzia per il proprietario del bene che può attivarsi in prima persona eliminando le opere abusive per non rischiare di essere poi spogliato della proprietà per inottemperanza ex art. 31 terzo comma del testo unico dell’edilizia.
In conclusione, il Comune non può pretendere che l’interessato provveda alla demolizione se ignora l’emissione dell’ordine. L’omissione della notifica assume quindi valore sostanziale e non meramente processuale o procedurale impedendo, di fatto, all’Ente di acquisire le opere abusivamente realizzate.
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