Atto Tributario annullabilità, nullità
(Corte di Cassazione, con sentenza n. 22803 del 09.11.2015)
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22803 del 09.11.2015, ha affermato che l’ordinamento tributario costituisce un sottosistema del diritto amministrativo, con il quale è in rapporto di "species ad genus", genus la branca amministrativa e species quella tributaria, non trovando quindi diretta applicabilità delle regole generali al settore speciale, ammessa viceversa ove non sia riscontrata una deroga espressa o non risulti una incompatibilità con le norme speciali di diritto tributario che disciplinano gli atti del procedimento impositivo.
Più nello specifico, ove si riscontrino vizi dell'atto, "alla sanzione della "nullità" comminata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, non è direttamente applicabile il regime normativo di diritto sostanziale e processuale della nullità dell’atto amministrativo. Pertanto, la triarchia inesistenza-nullità-annullabilità del diritto amministrativo, sancita dagli art. 21-septies e 21-octies della legge 241/1990, non è direttamente applicabile al diritto tributario, che conosce la sola categoria dell'annullabilità.
"Consegue che si pone in oggettivo conflitto con il sistema normativo tributario l’affermazione secondo cui, in difetto di tempestiva impugnazione dell’atto impositivo affetto da "nullità", tale vizio possa comunque essere fatto valere per la prima volta dal contribuente con la impugnazione dell’atto consequenziale, ovvero che, emergendo il vizio dagli stessi atti processuali, possa, comunque, essere rilevato di ufficio dal Giudice tributario, anche in difetto di norma di legge che attribuisca espressamente tale potere". (Cass. 18 settembre 2015 n. 18488). Quindi, gli avvisi di accertamento privi dei requisiti la cui omissione è sanzionata con la nullità non sono esposti al rischio della dichiarazione di nullità per sempre ma vanno contestati entro il termine dei 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, pena il consolidarsi della definitività della pretesa senza possibilità alcuna di impugnare l'eventuale atto consequenziale.
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