Notifiche Equitalia a mezzo posta
L’attuale versione dell’art. 26 del DPR n. 602 del 29 settembre 1973, norma rubricata "notificazione della cartella di pagamento", a seguito delle ultime modifiche apportate dall’art. 38, comma 4, lett. b), DLgs n. 193 del 27 aprile 2001, individua chiaramente soggetti e modalità attraverso cui la notificazione dell’atto debba essere effettuata.
Infatti, se è vero che nella versione originaria della norma si precisava che la notificazione potesse essere correttamente eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nelle versioni successive però, con la soppressione dell’inciso "da parte dell’esattore", il legislatore ha escluso la possibilità da parte dell’esattore di eseguire direttamente la notificazione mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò detto, l’espressione "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento" non deve essere letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita, in quanto costituisce la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 del citato D.P.R., nel quale sono indicati i soggetti qualificati a notificare la cartella di pagamento. Essa, pertanto, dev’essere considerata nella sua interezza, evitando cioè di separare, peraltro illogicamente, la duplice statuizione contenuta nella stessa.
In sostanza, il primo periodo si limita ad individuare, con un’elencazione tassativa, i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo, invece, il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente (e solo costoro).
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